Tempo determinato e periodo di prova, ministero chiarisce

Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova va stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego. Il Ministero del Lavoro con la circolare n.6/25 chiarisce alcuni punti. In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova. Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni per i rapporti con durata non superiore a 6 mesi e a 30 giorni, per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12. La norma trova applicazione per i contratti di lavoro instaurati dal 12 gennaio 2025. I limiti massimi non possono essere derogati neppure dalla contrattazione collettiva, atteso che l’autonomia contrattuale non può (per principio generale) introdurre una disciplina peggiorativa rispetto a quella legale. Nel caso di contratti di lavoro a termine di durata superiore a 12 mesi, fatte salve le più favorevoli previsioni della contrattazione collettiva, il periodo di prova sarà calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30 giorni, stabilita per contratti a termine di durata inferiore a 12 mesi. Il legislatore, nell’ammettere eventuali previsioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi, non individua esplicitamente il livello della contrattazione richiesto. In proposito, il Ministero ritiene che si debba aver riguardo al contratto collettivo applicato dal datore di lavoro. Per quanto riguarda i criteri in base ai quali valutare quali disposizioni contrattuali siano più favorevoli rispetto alla previsione normativa, occorre considerare che generalmente (in applicazione del principio del favor praestatoris, per il quale in ambito lavoristico è da preferire l’interpretazione che accorda una maggiore tutela al lavoratore) viene considerata più favorevole per il lavoratore una minore estensione del periodo di prova, a causa della precarietà che lo stesso comporta per il lavoratore. Info dai Consulenti del Lavoro.

Collegato Lavoro: le prime indicazioni operative

Sono state fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le prime indicazioni operative sui principali interventi attuati con il Collegato Lavoro (L. n. 203/24), in vigore dal 12 gennaio scorso. Lo rende noto lo stesso Ministero con la circolare n. 6 del 27 marzo scorso. In particolare, il documento si sofferma sulle novità in materia di somministrazione di lavoro, lavoro stagionale, periodo di prova, comunicazioni in materia di lavoro agile e dimissioni per fatti concludenti. In tema di somministrazione, viene soppressa la disciplina transitoria che permetteva alle agenzie di somministrazione di superare il limite dei 24 mesi, anche non continuativi, per le missioni a termine di uno stesso lavoratore, anche nel caso in cui fosse stato assunto a tempo indeterminato dall’agenzia. Superato tale limite, l’utilizzatore dovrà assumere direttamente il lavoratore, salvo le missioni in corso al 12 gennaio 2025, che potranno proseguire fino al 30 giugno senza conseguenze sul piano della trasformazione del rapporto. Vengono inoltre ampliate le esclusioni dai limiti quantitativi di utilizzo della somministrazione, estendendole anche alle categorie di lavoratori già escluse dai limiti del lavoro a termine (es. attività stagionali, start-up, lavoratori over 50) e ai lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato. Per quanto riguarda il lavoro stagionale, una norma di interpretazione autentica chiarisce che, oltre alle attività previste dal D.P.R. 1525/63, rientrano tra le stagionalità anche quelle individuate dai contratti collettivi stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative, purché collegate a intensificazioni produttive o a specifici cicli di mercato. Nuove regole anche per il periodo di prova nei contratti a termine: per i rapporti fino a 6 mesi la durata dovrà essere compresa tra 2 e 15 giorni; per quelli tra i 6 e i 12 mesi potrà arrivare a 30 giorni. La durata viene calcolata in base a un criterio proporzionale, un giorno di prova ogni 15 di calendario. In materia di lavoro agile, viene fissato un nuovo termine di cinque giorni per la comunicazione obbligatoria dell’avvio, della cessazione o della modifica dell’accordo, a pena di sanzione amministrativa. La circolare, infine, chiarisce molti punti relativi alla possibilità per il datore di lavoro di considerare come dimissioni implicite l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta per oltre 15 giorni, previa comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro. Info dai Consulenti del Lavoro.

FESTIVAL DEL LAVORO 2025 A GENOVA

Sul sito ufficiale del Festival del Lavoro (www.festivaldellavoro.it) sono aperte le iscrizioni per prendere parte alla 16^ edizione della manifestazione organizzata dai Consulenti del Lavoro, in programma presso i Magazzini del Cotone di Genova dal 29 al 31 maggio 2025. Il dibattito sull’intelligenza artificiale si sta spostando sempre più dall’innovazione tecnologica verso una riflessione su regole, sostenibilità ed etica: temi destinati a diventare centrali per il futuro del lavoro. Con l’integrazione sempre più capillare dell’IA nei processi decisionali e produttivi emerge, infatti, la necessità di bilanciare il potenziale dell’automazione con la tutela dei diritti umani, della trasparenza e dell’equità. La regolarità del lavoro, la dignità e l’umanità sono aspetti che l’accelerazione in corso rischia di mettere in forte discussione. Per questo, nell’anno del Giubileo e coerentemente con l’immagine di una professione che ha sempre associato i propri valori costitutivi alla cultura della legalità, il Festival del Lavoro 2025 parlerà di umanità, dignità e ruolo del lavoro in un contesto che tende verso un modello di sostenibilità sociale. I tradizionali temi del Festival saranno, quindi, analizzati secondo una prospettiva coerente con un messaggio trasversale forte, per ribadire l’esigenza di governare (e non essere governati da) il cambiamento tecnologico, arginando i molteplici rischi sociali che questo può comportare se lasciato a se stesso. Anche in questa edizione dell’evento ci sarà spazio per la solidarietà. Al momento dell’iscrizione, infatti, si può scegliere di donare un contributo per il reparto di patologia neonatale e terapia intensiva neonatale dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova per contribuire all’acquisto di un ventilatore polmonare per i neonati prematuri. I Magazzini del Cotone, tra le principali strutture del porto antico di Genova, ospiteranno la 16^ edizione del Festival del Lavoro. Nati come magazzini generali (1889) per contenere le merci in transito sul molo vecchio, sono stati ristrutturati (1992) in occasione dell’Expo per i 500 anni dalla scoperta dell’America, nell’ambito del progetto di restyling del Porto Antico a opera di Renzo Piano. Una nuova vita e una nuova destinazione d’uso: la struttura ospita oggi un Centro Congressi con area fieristica dove si organizzano eventi, una multisala cinematografica, bar, ristoranti e l’emittente radiofonica più ascoltata in Liguria (Radio Babboleo). Location perfetta per ospitare il Festival, un mix dinamico di attività: workshop, tavole rotonde e iniziative messe in campo dai protagonisti della manifestazione.

Polizze rischi catastrofali: adesione obbligatoria entro il 31.03

Entro il 31 marzo 2025, tutte le aziende iscritte al registro delle imprese, comprese le società tra professionisti, dovranno dotarsi obbligatoriamente di una polizza assicurativa per la copertura dei danni da calamità naturali. La legge n. 213/23ha introdotto l’obbligo per le imprese, aventi sede in Italia, di dotarsi di copertura assicurativa per i danni ai beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. A mente dell’articolo 2195 del cc, sono obbligati all’iscrizione nel citato registro gli imprenditori che esercitano: un’attività industriale, diretta alla produzione di beni o di servizi; un’attività intermediaria nella circolazione dei beni; un’attività di trasporto via terra, acqua o aria; un’attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti. L’articolo 2200 del cc dispone, altresì, che “sono soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano un’attività commerciale”. L’obbligo di assicurazione si estende senza dubbio anche alle società tra professionisti. Sono, invece, esclusi dall’obbligo assicurativo in commento gli imprenditori agricoli. L’oggetto del contratto deve riguardare i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, verificatisi sul territorio nazionale, che abbiano direttamente interessato: terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali. Rientrano tra gli eventi catastrofali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. La polizza assicurativa può prevedere un eventuale scoperto (c.d. franchigia), purché non superiore al 15% del danno, nonché l’applicazione di premi proporzionali al rischio. Il comma 102 regola, infine, le conseguenze per l’ipotesi di inadempimento all’obbligo assicurativo disponendo che della violazione se ne tenga conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”. Dunque, al verificarsi di un evento catastrofale l’impresa priva di copertura assicurativa o con copertura difforme dalle previsioni di legge, non potrà ricevere le erogazioni pubbliche sino ad oggi previste per tali eventi calamitosi. L’obbligo di copertura assicurativa, fissato inizialmente al 31 dicembre 2024 dalla legge di Bilancio 2024, è stato posticipato al 31 marzo 2025. Leggi l’approfondimento di Fondazione studi Consulenti del lavoro pubblicato il 10 marzo scorso.

Nel 2024 l’occupazione femminile over 55 traina il mercato del lavoro

Il 2024 è stato un anno positivo per l’occupazione femminile, soprattutto per la fascia d’età over 55. La crescita in termini occupazionali delle donne si è accompagnata anche a un miglioramento della condizione professionale e contrattuale: tra il 2019 e il 2024, infatti, è aumentato il numero di quadri, dirigenti e imprenditrici (+31%), ma anche di occupate nelle professioni intellettuali (+6,5%) e tecniche (+6,8%). Su 385 mila nuove occupate, ben 284 mila svolgono una professione a elevata qualificazione. È quanto emerge dal dossier della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro “Tendenze dell’occupazione femminile nel 2024”, elaborato su dati Istat, che include anche un’interessante analisi a livello provinciale delle dinamiche che hanno investito l’occupazione femminile. Se nel dopo Covid le donne hanno faticato di più a recuperare i livelli occupazionali, nel 2024, il tasso di crescita delle lavoratrici (+2,3%) è stato di gran lunga superiore a quello degli uomini (+1,4%). Nel complesso, l’occupazione femminile ha avuto un incremento netto di 227 mila lavoratrici su 413 mila nuovi occupati; in buona sostanza, le donne hanno determinato il 55% del saldo occupazionale dell’anno. A trainare la crescita in modo significativo, le 55-64enni, ma dinamiche positive si riscontrano anche tra le giovani: tra le 25-34enni il tasso di occupazione è passato dal 54,3 al 60,8%. A livello territoriale è il Sud che ha registrato livelli di crescita più elevati. Tra il 2019 e il 2024, l’incremento occupazionale femminile (146 mila occupate in più) è stato del 6,4%, il doppio del Centro (3,1%) e del Nord (3,2%). E, in particolare, nell’ultimo anno (2023-2024) si è registrata una crescita del 3,9%, superiore a quella del Centro (3,1%) e del Nord (1,3%). “L’occupazione femminile sta registrando segnali di crescita, ma il divario con la partecipazione maschile al lavoro rimane significativo, in particolare nel Mezzogiorno”, ha commentato il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca. “Persistono criticità come il part-time involontario, il divario retributivo di genere e le difficoltà di conciliazione tra vita professionale e personale. Affinché questa crescita diventi strutturale, è essenziale rafforzare le politiche di sostegno all’occupazione femminile, promuovere l’accesso delle donne alle professioni più qualificate e ridurre le disparità territoriali. Il futuro del mercato del lavoro italiano dipenderà dalla capacità di valorizzare il talento femminile e garantire pari opportunità, creando condizioni favorevoli per una partecipazione piena e inclusiva delle donne nel mondo del lavoro”, ha concluso.