Diventano più stringenti le regole per l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, disposto dall’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) in ipotesi di occupazione di personale senza la preventiva comunicazione telematica al centro impiego e di violazioni in materia di sicurezza. Dopo l’introduzione del DL n.146/21, l’INL ha rilasciato le prime indicazioni con la circolare n.3/21 spiegando finalità, condizioni e ricorsi. L’adozione del provvedimento di sospensione si realizza quando l’INL riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato (al momento dell’accesso ispettivo) senza la preventiva comunicazione di inizio lavoro al centro impego (CO). Sono esclusi, quindi, da tale obbligo collaboratori familiari e soci. Rispetto alla precedente versione del D.Lgs n.81/08, la percentuale passa dal 20 al 10% e tra i lavoratori da conteggiare nella base di computo ci sono anche i collaboratori familiari e i soci lavoratori non amministratori. E’ escluso il provvedimento di sospensione in ipotesi di presenza di un unico lavoratore occupato e irregolare. Il provvedimento andrà adottato anche in ipotesi di accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza anche non reiterate (es per mancanza: documento valutazione rischi, piano di emergenza ed evacuazione, costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del responsabile, ecc.). Gli effetti della sospensione, a discrezione degli ispettori, potranno essere fatti decorrere dalle ore 12 del giorno lavorativo seguente al riscontro o dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente, o di grave rischio per la salute dei lavoratori, o di terzi, o per la pubblica incolumità. In alternativa, l’adozione del provvedimento potrà riguardare l’attività prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni riguardanti l’omessa formazione e addestramento e l’omessa fornitura di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Per tali casi, quindi, il lavoratore non potrà prestare opera fino alla revoca del provvedimento, mantenendo la retribuzione. Per la revoca del provvedimento è indispensabile regolarizzare i lavoratori se del caso, o provvedere agli adempimenti mancanti in materia di salute e sicurezza, ripristinando le regolari condizioni di lavoro e pagando le sanzioni dovute. Info dai Consulenti del lavoro.
Fondazione Studi
RdC e Assegno temporaneo: nessuna domanda per l’integrazione
Ai nuclei familiari beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC), che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF), viene riconosciuto d’ufficio l’assegno temporaneo senza necessita di presentare domanda. Con il messaggio n. 3669/21 l’Inps fornisce le indicazioni riguardo l’integrazione al RdC dell’Assegno temporaneo e i termini di erogazione. L’Istituto effettua la verifica sul carico fiscale dei minori presenti nel nucleo, sulla base dei dati dichiarati nella DSU di riferimento e di quelli a disposizione negli altri archivi dell’Inps, procedendo alla decadenza dall’integrazione RdC qualora il requisito venga meno in corso di godimento dell’Assegno. L’integrazione è corrisposta mensilmente ed è determinata sottraendo all’importo teorico dell’Assegno temporaneo – stabilito sulla base del numero di figli minori a carico e del valore dell’indicatore ISEE del nucleo – la quota di RdC relativa ai figli minori, calcolata sulla base della scala di equivalenza. L’INPS è tenuto a riconoscere, congiuntamente e con le modalità di erogazione del RdC, una quota supplementare di beneficio economico riferita all’Assegno temporaneo (integrazione RdC). I requisiti relativi alla residenza e al soggiorno previsti per l’Assegno temporaneo risultano assorbiti dai requisiti più restrittivi previsti per il RdC per i quali la legge prevede controlli specifici. Il requisito relativo alla soggezione al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia risulta già verificato, in quanto i beneficiari di RdC sono tenuti al possesso della residenza in Italia e, pertanto, sono sottoposti al pagamento dell’IRPEF in Italia. In caso di nuclei familiari in cui la DSU in corso di validità, utile ai fini della liquidazione del RdC, sia presentata da soggetti diversi dai genitori legittimi o naturali (ad esempio, dichiarazione presentata da ascendenti o collaterali, quali nonno, zio, fratello del minore, ecc.), nei quali i minori presenti nel nucleo non sono indicati in DSU con il tipo rapporto “F”, l’integrazione RdC spetta quando sussiste, in assenza dei genitori nel nucleo ai fini ISEE, l’esistenza di un valido provvedimento di affido di uno o più figli minori presenti nel nucleo in capo al dichiarante diverso dal genitore. Gli esiti delle integrazioni saranno consultabili sul dell’Istituto nell’ambito della procedura “Reddito di Cittadinanza / Pensione di Cittadinanza” nella sezione “Lista domande ed esiti”. Le informazioni sono reperibili presso i Consulenti del lavoro.
Indennità Covid Sostegni bis: gestione riesami
E’ possibile richiedere la revisione delle domande respinte per non aver superato i controlli dei requisiti per le indennità Covid-19 previste dal decreto Sostegni-bis in favore di alcune categorie di lavoratori impattate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Con il messaggio n. 3530/21 l’Inps fornisce indicazioni riguardo la gestione delle istruttorie. Sono coinvolti per l’indennità da 1.600 euro i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e settori diversi; in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e settori diversi; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo. Il dl n.73/21, prevede la concessione di un’indennità una tantum pari a 800 euro per i lavoratori agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo nel 2020 e un’indennità una tantum pari a 950 euro in favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative. Per i lavoratori stagionali, somministrati e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e per i lavoratori dello spettacolo, va verificato il requisito dell’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro al 27.5.21. Per i lavoratori stagionali e somministrati presso settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, va verificato il requisito dell’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, con esclusione del contratto di lavoro di tipo intermittente (senza indennità di disponibilità). Per i lavoratori autonomi occorre verificare il requisito dell’assenza di un contratto di lavoro autonomo occasionale al 27.5.21. Il termine per proporre il riesame è di 20 giorni, decorrenti dal 18 ottobre. In caso di domande respinte successivamente, i 20 giorni decorrono dalla data della comunicazione di diniego. L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito Inps in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Decreto Sostegni Bis 2021)”, per il tramite dell’apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame. Info dai Consulenti del lavoro.
Possibile delegare l’utilizzo dei servizi web Inps
A partire dal 1° ottobre 2021 i cittadini che hanno difficoltà ad utilizzare i servizi web Inps possono delegare una persona di loro fiducia e revocare una delega già registrata. Continua il processo di dismissione del PIN Inps con la delega per l’identità digitale per i privati. Così, se dal prossimo 1° settembre intermediari, aziende, associazioni di categoria, PA e professionisti potranno accedere ai servizi dell’Istituto solo tramite SPID, CIE o CNS, l’Inps ha aperto alla possibilità per il cittadino che sia impossibilitato ad utilizzare in autonomia i servizi online di delegare un’altra persona di sua fiducia all’esercizio dei propri diritti nei confronti dell’Istituto. Ad annunciarlo è l’Inps con la circolare n.127/21 in base alla quale è già possibile presentare le istanze. La delega dell’identità digitale è anche lo strumento attraverso il quale i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà genitoriale possono esercitare i diritti dei rispettivi soggetti rappresentati e dei minori. Poiché i PIN Inps sono stati disattivati dal 30 settembre scorso, al fine di continuare ad esercitare il proprio ruolo nei riguardi dei soggetti tutelati, i tutori, i curatori e gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà genitoriale dovranno richiedere la registrazione di una delega per tutti i soggetti rappresentati che hanno bisogno di interagire con l’Istituto. La richiesta può essere effettuata direttamente dal delegante presso una qualsiasi Struttura territoriale dell’Inps esibendo la documentazione indicata nella circolare e relativa alle diverse casistiche: per tutori, curatori e amministratori di sostegno; per gli esercenti la potestà genitoriale per conto del minore; per le persone allettate per lunga durata, ricoverate o impossibilitate a recarsi presso gli sportelli dell’Istituto a causa di patologie, che possono richiedere la registrazione della delega anche attraverso il delegato. I Modelli AA08, AA09 e AA10 sono scaricabili dal sito Inps. Con il messaggio n.3305/21 l’Inps comunica che il delegante potrebbe anche delegare accedendo al servizio “MyInps”, sezione “Deleghe Identità Digitali”. Ricordiamo che dal 1° ottobre 2021 non è più possibile accedere ai servizi online Inps con il PIN, con la sola eccezione dei residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, temporaneamente, degli intermediari abilitati (es. Consulenti del lavoro).
Voto amministrative, come retribuire i lavoratori presenti ai seggi
Dalla corretta valorizzazione delle retribuzioni ai documenti necessari per giustificare le assenze dei lavoratori impiegati ai seggi. In vista dell’elaborazione dei compensi per gli scrutinatori dipendenti delle aziende, arriva il vademecum di Fondazione Studi Consulenti del lavoro dal titolo “Permessi per le funzioni elettorali. Le regole per datori e lavoratori”. In formato e-book, aggiornato a settembre 2011, la guida pratica condensa al suo interno le regole e gli esempi pratici degli adempimenti necessari. Si parte dai documenti autorizzativi fino al calcolo delle competenze. «I lavoratori chiamati al seggio devono anzitutto consegnare al datore di lavoro il certificato di chiamata e successivamente esibire la copia firmata dal Presiedente di seggio, con l’indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e l’orario di inizio e chiusura delle operazioni – specifica Rosario De Luca, Presidente di Fondazione Studi Consulenti del lavoro. Tale documentazione viene poi vistata dal presidente di seggio». Anche se l’attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente. I giorni festivi e quelli non lavorativi (ad esempio il sabato nella settimana corta), sono compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita o, in alternativa, recuperati con una giornata di riposo compensativo. Sul punto, spiegano i Consulenti del lavoro, la legge non precisa le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione. Il lavoratore ha poi diritto al recupero delle giornate festive o non lavorative destinate alle operazioni elettorali subito dopo la chiusura della tornata elettorale e la rinuncia deve essere validamente accettata dal lavoratore. Sul fronte del calcolo delle competenze, si spiega nella guida pratica, esso varia in relazione al regime di paga adottato per il rapporto di lavoro in corso fra le parti, a seconda che la retribuzione sia fissa mensile o commisurate alle ore di lavoro prestate. In ogni caso, i compensi corrisposti ai lavoratori per le giornate di partecipazione ai seggi sono assoggettati sia a contribuzione previdenziale piena sia a prelievo fiscale. Tutte le informazioni sono reperibili presso i Consulenti del lavoro.
La bussola per il Green pass nei luoghi di lavoro
Cosa cambia nell’accesso ai luoghi di lavoro? Chi dovrà gestire il controllo delle certificazioni verdi? Quali sono gli atti da compiere per non rischiare sanzioni? Il quadro delle misure contenute nel decreto legge n. 127/21 si arricchisce di osservazioni e questioni applicative nel recenteapprofondimento di Fondazioni Studidei Consulenti del lavoro dal titolo “La bussola per il Green pass nei luoghi di lavoro”. L’analisi di dettaglio delle disposizioni del Governo, sintetizzate e schematizzate, è finalizzata a sottolineare le ricadute nella prassi quotidiana delle imprese e ad evidenziare quelle zone d’ombra ancora presenti nella norma licenziata dall’esecutivo: dai controlli sugli autonomi ai profili inerenti la privacy del lavoratore. Le misure entrano in vigore dal 15 ottobre e sono dichiarate efficaci fino al 31 dicembre 2021, data dell’attuale termine di cessazione dello stato di emergenza. L’introduzione dei nuovi obblighi interessa sia il settore pubblico, sia quello privato, è destinata alla prevenzione della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 e riguarda tutti i luoghi di lavoro e il personale che vi accede, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro svolto. Le violazioni fanno scattare sanzioni a carico dei datori di lavoro che omettano i controlli prescritti, ma anche in capo ai lavoratori che dovessero violare le prescrizioni datoriali, da formalizzare entro il 15 ottobre 2021. È obbligato chiunque svolga una attività lavorativa, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è posta in essere. Non sono inclusi tra gli obbligati i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. Saranno i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni obbligatorie, onere che incombe contemporaneamente anche sui datori dei soggetti esterni (es. appalto). A tal fine i datori sono chiamati a individuare proprie modalità operative per l’organizzazione delle premesse verifiche, che possono avvenire anche a campione, operando preferibilmente i controlli al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione del Green pass. Tutte le info sono reperibili presso i Consulenti del lavoro.