Congedo 2021 per genitori, fruizione a ore

L’Inps emana le istruzioni per fruire del Congedo 2021 per genitori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. Il provvedimento recepisce le modifiche apportate alla disciplina dalla legge n. 61/21, di conversione in legge del D.L. n. 30/21 nella disciplina che regola il congedo indennizzato per la cura dei figli nel caso di infezione da Sars Cov-2, di quarantena da contatto, nonché per la durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri assistenziali diurni. Ferme le regole e le misure dell’indennizzo previste dal decreto, l’Istituto specifica che la fruizione del congedo in modalità oraria può essere richiesto solo dal 13 maggio, anche se le domande possono essere riferite a periodi antecedenti alla data di fruizione (purché le istanze siano relative a periodi compresi tra il 13 maggio e il 30 giugno 2021).  La circolare riepiloga, inoltre, le compatibilità del congedo in modalità oraria con altre forme di sostegno e in relazione alle richieste avanzate dall’altro genitore nonché le modalità di presentazione della domanda. Il congedo rimane comunque indennizzato su base giornaliera, anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria. Il “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata. La fruizione oraria del congedo è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, del congedo con modalità giornaliera da parte dell’altro genitore convivente con il minore. La contemporanea fruizione del congedo da parte dei due genitori, nello stesso arco temporale, è invece possibile nel caso in cui il congedo, giornaliero o orario, sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave. Sono invece compatibili due richieste di congedo in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si sovrappongano. La contemporanea fruizione da parte dei due genitori è possibile anche in caso di sovrapposizione delle ore nella stessa giornata, solo nel caso in cui il congedo sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave. Info dai Consulenti del lavoro.

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