Il Bonus Natale consiste in un’indennità di 100 euro e sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti, in presenza di determinati requisiti, direttamente nella tredicesima mensilità. Per avere maggiori informazioni sull’agevolazione è utile consultare l’approfondimento del 12 novembre di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro contenente numerose Faq sull’argomento, così da avere una bussola per orientarsi al meglio sull’indennità, anche alla luce delle recenti indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate. Per ottenerlo è necessario che il lavoratore faccia una specifica richiesta al datore di lavoro in cui attesta di averne diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli a carico. Il lavoratore deve verificare le condizioni previste per il diritto alla corresponsione: carico familiare (coniuge ed almeno un figlio); reddito complessivo del lavoratore non superiore a 28 mila euro; imposta lorda calcolata sul reddito di lavoro dipendente superiore alle detrazioni. Il datore di lavoro, ricevuta la dichiarazione del lavoratore, eroga il bonus tenendo conto delle condizioni richieste. Il datore di lavoro poi procede alla compensazione delle somme anticipate per il bonus, sin dal giorno successivo all’erogazione in busta paga. Il datore di lavoro verifica, successivamente in sede di conguaglio, se il lavoratore ne aveva effettivamente diritto e provvede all’eventuale recupero a debito o a credito del lavoratore. Il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro ha diritto al bonus una volta soltanto per cui dovrà richiedere l’indennità esclusivamente a un datore. Sulla dichiarazione di possesso dei requisiti andranno indicati anche i redditi di lavoro dipendente e i giorni di detrazione presso gli altri datori di lavoro. Il bonus non va riproporzionato in caso di contratto a tempo parziale, spetta in misura inferiore solo nel caso in cui le giornate di detrazione di lavoro dipendente spettanti siano inferiori a quelle previste per l’intero periodo d’imposta. Solo in tal caso occorre calcolarlo in applicazione del criterio pro rata temporis. I lavoratori domestici che non hanno un sostituto d’imposta e anche coloro che non hanno richiesto e ricevuto il bonus durante il rapporto di lavoro, in presenza delle condizioni previste, possono effettuarne richiesta in sede di dichiarazione 730 o dichiarazione dei redditi. Il documento completo con le Faq è disponibile sul sito www.consulentidellavoro.it .