Il DL n. 167/2024 ha previsto l’ampliamento della platea di beneficiari del bonus Natale, introducendo modifiche, disponendo l’estensione del diritto al beneficio per il lavoratore con almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico (limite di 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili). L’indennità non è previstase il coniuge o convivente del lavoratore è già beneficiariodella stessa misura. Il bonusspetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni che sono fiscalmente a carico, ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico. Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro. Non è più richiesto, per la spettanza del bonus, il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico, o all’appartenenza a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale. Il bonus viene erogato al lavoratore solo se sussistono congiuntamente le seguenti condizioni: abbia, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro; abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato; abbia un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione spettante. Il sostituto d’imposta riconosce il bonussu richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto. Il lavoratore dipendente è tenuto, quindi, a comunicare al sostituto d’imposta (tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità. In particolare, il lavoratore dipendente, nell’attestazione da rilasciare al datore, dichiara che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non beneficia del bonus. Il datore potrà recuperare l’importo corrisposto dal giorno successivo all’erogazione in busta. In ogni caso il lavoratore avente diritto potrà beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi 2025 relativa all’anno d’imposta 2024. Se il lavoratore dipendente ha beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti, o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore medesimo deve restituire l’ammontare del bonusindebitamente ricevuto in sede di dichiarazione dei redditi. Info dai Consulenti del Lavoro.