Formazione Continua Obbligatoria

Premessa

Il presente documento costituisce atto di indirizzo redatto ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento per la formazione continua dei Consulenti del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 22 del 22 dicembre 2017, a seguito del parere favorevole alla definitiva adozione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 novembre 2017, previa intesa con il Ministero della Giustizia avvenuta in data 26 ottobre 2017. Le linee guida mirano a facilitare la corretta applicazione della normativa in materia di formazione continua, e sono concepite come una misura di accompagnamento volta a chiarire eventuali dubbi interpretativi, a beneficio degli iscritti, dei Consigli dell’Ordine e dei soggetti che erogano attività formative. Sono pertanto redatte quali note di commento e/o spiegazione in calce a ciascun articolo del Regolamento. Il Regolamento si compone di 27 articoli, suddivisi in Capi: il primo (artt. 1 – 5) individua le Disposizioni Generali; il secondo (artt. 6 – 10) è dedicato alla tematica dei crediti formativi e alla loro attribuzione; il terzo (artt. 11 – 17) contiene le disposizioni per i soggetti abilitati; il quarto contiene le disposizioni per lo svolgimento degli eventi formativi (artt. 18 – 19); il quinto (artt. 20 – 22) individua gli adempimenti e le facoltà degli iscritti e dei Consigli provinciali; il sesto (art. 23) le sanzioni; il settimo ed ultimo Capo (artt. 24 – 27) contiene altre disposizioni.

Fatti salvi gli aspetti di natura legale, quali comunicazioni e notifiche, tutti gli adempimenti relativi alla formazione continua di cui al predetto Regolamento (per Consiglio Nazionale, Consigli provinciali, Pubbliche Amministrazioni, Enti formatori, Consulenti del Lavoro) saranno veicolati esclusivamente tramite la piattaforma informatica gestita dalla Fondazione Studi.

 

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Contenuti e finalità

  1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del d.P.R. 7 agosto 2012, n.137 e reca le disposizioni che disciplinano gli obblighi e le modalità di svolgimento della formazione di tutti gli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro, nonché i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento.


Si tratta di una previsione di carattere generale, che richiama la fonte statale che autorizza l’adozione del regolamento del Consiglio nazionale. Si ricorda che il d.P.R. 137/2012 è a sua volta autorizzato dall’art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, conv. in legge 14 settembre 2011, n. 148, e ss. mod., che, per quanto qui di interesse, dispone: Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

(…)
  1. b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione; (…)
Gli interessi pubblici ai quali è informato il sistema della formazione continua obbligatoria sono precisati dall’art. 7, d.P.R.cit., che al primo comma dispone:Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare”.

Art. 2 – Definizione della formazione continua

  1. Per formazione continua si intende, ai sensi del presente regolamento, ogni attività volta al conseguimento ed al consolidamento di competenze generali e specifiche di carattere teorico pratico nelle aree scientifiche, tecniche e culturali relative alla professione di Consulente del Lavoro. 


Rientrano nella definizione di formazione continua tutte le attività finalizzate all’acquisizione e all’aggiornamento delle competenze generali e specifiche relative alla professione di Consulente del Lavoro disciplinate dal Regolamento.

Art. 3 – Obbligo della formazione continua

  1. Il Consulente del Lavoro, al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel miglior interesse dell’utente e della collettività, ha l’obbligo di sviluppare e curare la propria competenza professionale, mediante la partecipazione a corsi o eventi formativi riconosciuti o accreditati ai sensi del presente regolamento, ovvero mediante lo svolgimento delle attività formative indicate al successivo articolo 7.

  2. Lo svolgimento della formazione continua costituisce obbligo giuridico e deontologico per tutti gli iscritti all’Ordine, a prescindere dall’esercizio effettivo dell’attività professionale, salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 22.

  3. Sono soggetti all’obbligo di cui al comma 2 anche i professionisti sospesi dall’esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 29 della legge 11 gennaio 1979, n.12.


La formazione continua costituisce un obbligo giuridico previsto dalla legge e dal codice deontologico.

Tale predetto obbligo è in capo a tutti gli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro ivi compresi coloro che non esercitino la professione o, anche, siano stati oggetto di provvedimento di sospensione ex art. 29 legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Pertanto, ove il professionista non ottemperi al previsto obbligo di formazione continua, sarà deferito al competente Consiglio di disciplina territoriale.

Art. 4 – Oggetto delle attività di formazione continua

  1. Il programma formativo, nel quale si articola la formazione continua, deve avere ad oggetto le materie e le attività inerenti alla professione di Consulente del Lavoro, riportate nell’allegato 1 al presente regolamento e nel successivo articolo 8, comma 4.


Nell’allegato 1 al Regolamento sono indicate le materie e le attività nelle quali potrà estrinsecarsi la formazione continua del Consulente del Lavoro che risultano suddivise in sei macro aree (lettere A – F) all’interno delle quali si hanno ulteriori ripartizioni per singolo argomento.

Ulteriori specifiche attività formative sono, inoltre, elencate all’articolo 8, comma 4 (v. infra).

Art. 5 – Durata e periodo della formazione

  1. Il periodo di riferimento per la formazione continua ha durata biennale.

  2. L’anno formativo inizia il 1⁰ gennaio e termina il 31 dicembre.


Il periodo di riferimento dell’adempimento formativo è il biennio e l’anno formativo coincide con l’anno civile. In sede di prima applicazione, il primo biennio è quello che comincia il primo gennaio 2019.

 

CAPO II – CREDITI FORMATIVI E LORO ATTRIBUZIONE

Art. 6 – Crediti formativi

  1. Il credito formativo (CF) costituisce l’unità di misura per la valutazione dell’impegno richiesto per l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua.

  2. L’unità del valore del credito formativo è l’ora.

  3. Ogni Consulente del Lavoro deve conseguire nel biennio almeno 50 crediti formativi, di cui almeno 6 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice

  4. Per i neo iscritti l’obbligo formativo decorre dal mese successivo a quello di iscrizione all’Albo ed i crediti di cui al comma 3 sono conseguentemente

  5. Per ciascun anno il Consulente del Lavoro deve, comunque, maturare complessivamente almeno 16 crediti formativi, di cui almeno 3 crediti nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico.

  6. Ogni Consulente del Lavoro può beneficiare, nel biennio, di un debito formativo per un massimo di 9 crediti, i quali dovranno essere recuperati nei primi sei mesi del biennio

  7. Il 40% dei crediti può essere conseguito con l’utilizzo della tecnologia e-learning. Su richiesta motivata dell’iscritto, o per motivi di carattere generale, il Consiglio Provinciale può autorizzare una percentuale superiore

  8. In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti del biennio di riferimento i crediti maturati nel biennio precedente


La regola generale per l’attribuzione dei crediti formativi è “1 ora = 1 credito”. Il successivo art. 8 reca tuttavia delle deroghe alla regola generale, e premia opportunamente talune attività, come ad esempio le ore di docenza ciascuna delle quali vale 2 crediti.

I crediti formativi minimi da conseguire per ciascun anno solare sono 16, di cui almeno 3 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico.

Tuttavia, il Consulente del Lavoro, per ogni biennio, potrà usufruire di un debito formativo per un massimo di 9 crediti, sia ordinari che nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico.

Per i nuovi iscritti il Consiglio Provinciale dovrà procedere al riproporzionamento (per ventiquattresimi) dei crediti formativi sulla piattaforma informatica.

La presenza di un nuovo iscritto sarà segnalata da un alert.

L’obbligo di formazione continua può essere assolto mediante la frequenza di corsi frontali o erogati in modalità e-learning. Il Consulente del Lavoro può ricorrere alla modalità e-learning per il conseguimento del 40% dei crediti formativi biennali.

È data facoltà ai Consigli Provinciali di autorizzare una percentuale superiore al predetto 40% su richiesta motivata dell’iscritto, o per motivi di carattere generale.

Non rientrano nella tipologia e-learning altre modalità di formazione a distanza come meglio specificato nel successivo articolo 9.

Nella percentuale del 40%, invece, sono inclusi anche i corsi formativi svolti in modalità webinar. Con questa ultima modalità, acronimo di “web seminar” si intende un seminario interattivo che si svolge in modalità virtuale.


Art. 7 – Eventi formativi e attività formative

1.  Il Consulente del Lavoro, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto del presente regolamento, sceglie liberamente i corsi, gli eventi e le attività formative da svolgere ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo.

2.  Il Consulente del Lavoro può conseguire i crediti formativi attraverso la partecipazione a:

a) corsi di formazione, anche in modalità e-learning, organizzati dai soggetti indicati al successivo articolo 11;

b) seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde e dibattiti, o partecipazione a congressi nazionali e territoriali aventi ad oggetto argomenti nelle materie di cui all’allegato

3.  Il Consulente del Lavoro può, altresì, conseguire i crediti formativi mediante lo svolgimento delle seguenti attività riguardanti le materie di cui all’articolo 4:

a) relatore negli eventi formativi organizzati dai Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro o da essi autorizzati;

b) insegnamento in corsi per praticanti, corsi in scuole secondarie, corsi universitari e corsi post-universitari;

c) partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni universitarie o di ricerca riconosciute;

d) pubblicistica anche in via informatica o telematica di libri, monografie, articoli e saggi su riviste specializzate;

e) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di Consulente del Lavoro;

f) superamento degli esami previsti dai corsi di laurea per l’accesso alla professione;

g) frequenza di master universitari ed assimilati con conseguimento del relativo diploma;

h) partecipazione a commissioni e gruppi di studio negli eventi riconosciuti ed accreditati ai sensi dei successivi articoli 8, 9 e 10, aventi lo scopo di esaminare ed approfondire problematiche afferenti alle materie di cui all’articolo 4;

i) partecipazione, in qualità di componente, alla Commissione di Certificazione dei Contratti istituita presso i Consigli Provinciali; a quella istituita presso altri organismi, anche con funzioni consultive e alle altre Commissioni di studio istituite dai Consigli Provinciali;

l) partecipazione ad eventi formativi non accreditati, organizzati da Università e Pubbliche Amministrazioni aventi ad oggetto materie professionali, di cui sia attestata la partecipazione dal soggetto organizzatore;

m) partecipazione alle commissioni di studio o approfondimento nelle materie oggetto del presente regolamento presso le commissioni ministeriali e parlamentari, nazionali e comunitarie;

n) partecipazione alle commissioni di studio o approfondimento nelle materie oggetto del presente regolamento presso le commissioni degli organi di Governo dei Comuni, delle Province e delle Regioni;

o) partecipazione a corsi per mediatori civili e commerciali.

4.  I Consigli Provinciali provvedono, direttamente o in collaborazione con soggetti terzi, all’organizzazione di eventi formativi in misura tale da garantire ai propri iscritti il conseguimento, nel biennio, del numero minimo di crediti di cui al comma 3 dell’articolo 6 del presente regolamento.


Il Consulente del Lavoro ha piena libertà di scegliere le attività formative di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 7 del Regolamento, aventi ad oggetto le materie di cui all’allegato 1, presenti sulla piattaforma telematica.

Il comma 2 elenca le tipologie di attività che rientrano nella regola generale per la quale ad ogni ora di lezione corrisponde 1 credito formativo.

Il comma 3 elenca una serie di fattispecie che, in virtù di variabili di tipo qualitativo, comportano una attribuzione di crediti diversa rispetto alla regola generale.

Il successivo articolo 8 prevede, in relazione alle singole fattispecie, la relativa attribuzione di crediti.

Con riferimento all’ipotesi di cui al comma 4, si precisa che il Consiglio Provinciale in quanto titolare esclusivo dell’evento dovrà curare anche tutti gli aspetti organizzativi, quali gestione delle presenze, registrazione dei partecipanti, monitoraggio e controllo dell’evento nonché successivo rilascio dei crediti formativi.

Art. 8 – Attribuzione dei crediti formativi

1.  I crediti formativi si conseguono con la partecipazione agli eventi formativi a condizione che essi siano organizzati dai soggetti indicati al successivo articolo 11.

2.  I crediti si conseguono, inoltre, con lo svolgimento delle attività formative di cui all’articolo 7, comma

3.  Ad ogni ora di partecipazione ad un evento formativo è riconosciuto n. 1 credito. Fermo restando la non frazionabilità dell’evento stesso, è data facoltà al Consiglio Provinciale di prevedere una frazionabilità correlata agli argomenti

4.  L’attribuzione dei crediti per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 2, non può superare i 30 crediti nel biennio di riferimento ed è così regolata:

Attività formative Crediti attribuibili
a) attività di relatore negli eventi formativi organizzati dai Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro o da essi accreditati; 2 crediti per ciascuna ora
b) attività di insegnamento in corsi per praticanti, corsi in scuole secondarie, corsi universitari e corsi post- universitari; 2 crediti per ciascuna ora
c)  partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati  da Istituzioni universitarie o di ricerca riconosciute; 5 crediti per ciascun progetto
d) partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati  da Istituzioni universitarie o di ricerca riconosciute con funzioni di coordinamento e/o di responsabilità; 10 crediti per ciascun progetto
e) attività pubblicistica anche in via informatica o telematica di libri, monografie, articoli e saggi su riviste specializzate; 2         crediti         per         ciascuna pubblicazione
f)    partecipazione alle commissioni per gli esami di stato di Consulente del Lavoro; 10 crediti per ciascuna sessione
g) superamento degli esami previsti dai corsi di laurea per l’accesso alla professione; 6 crediti per ciascun esame
h) frequenza di master universitari ed assimilati con conseguimento del relativo diploma; 20 crediti per ciascun master
i) partecipazione a commissioni e gruppi di studio negli eventi, riconosciuti e accreditati ai sensi del precedente art. 7, aventi lo scopo di esaminare ed approfondire problematiche afferenti le materie di cui all’art. 4; 1   credito    per ciascuna ora di partecipazione

 

l) partecipazione, in qualità di componente, alla Commissione di Certificazione dei Contratti istituita presso i Consigli Provinciali; a quella istituita presso altri organismi, anche con funzioni consultive e, alle altre Commissioni di studio istituite dai Consigli Provinciali; 1   credito    per ciascuna ora di partecipazione
m) partecipazione ad eventi formativi non accreditati, organizzati da Università e Pubbliche Amministrazioni aventi ad oggetto materie professionali, di cui sia attestata la partecipazione dal soggetto organizzatore; 1   credito    per ciascuna ora di partecipazione
n) partecipazione alle commissioni di studio o approfondimento nelle materie oggetto del presente regolamento presso le commissioni ministeriali e parlamentari, nazionali e comunitarie; 2 crediti per ciascuna riunione
o) partecipazione alle commissioni di studio o approfondimento nelle materie oggetto del presente regolamento presso le commissioni degli organi di governo dei Comuni, delle Province e delle Regioni; 2 crediti per ciascuna riunione
p) partecipazione con profitto a corsi di 54 ore per mediatori civili e commerciali; 20 crediti per l’intero corso
q)  partecipazione     con    profitto     a    corsi    di    18    ore (aggiornamento) per mediatori civili e commerciali. 6 crediti per l’intero corso

Il conseguimento di crediti formativi si ottiene con la partecipazione agli eventi formativi organizzati esclusivamente dai soggetti indicati al successivo articolo 11.

In via generale, non è prevista la frazionabilità dell’evento stesso.

È comunque riconosciuta al Consiglio Provinciale la facoltà di prevedere un’eventuale frazionabilità dell’evento, in relazione agli argomenti trattati. Anche gli eventi organizzati dagli enti formatori autorizzati, su proposta di questi ultimi inoltrata per  il tramite della piattaforma informatica, potranno prevedere un’eventuale frazionabilità.

Il comma 4 detta un elenco di fattispecie, diverse dalla partecipazione agli eventi formativi, la cui esecuzione e/o partecipazione attribuisce un numero di crediti formativi differente rispetto alla regola generale, con il limite massimo di 30 crediti nel biennio di riferimento. Di seguito, con riferimento alla tabella sopra riportata, si evidenziano le seguenti specifiche:
  • lettera f) - alla partecipazione alle commissioni per gli esami di stato di Consulente del Lavoro viene assimilata l’attività di insegnamento che il professionista affidatario (cd. “dominus” o “dante pratica”) svolge nei confronti del proprio tirocinante. Per tale attività è riconosciuta l’attribuzione di un massimo di 10 crediti per biennio, prescindendo dal numero dei tirocinanti.
I 10 crediti formativi sono riconosciuti a condizione che il periodo di tirocinio professionale venga portato a termine e gli stessi sono computati nel biennio formativo in cui si conclude il suddetto periodo di tirocinio.

Il dominus o Consulente del Lavoro dante pratica sarà chiamato a compilare specifica dichiarazione contenente il nominativo del praticante e la data di conclusione del tirocinio.
  • lettera l) - l’attribuzione dei crediti è altresì riconosciuta ai componenti dei Consigli di Disciplina territoriali e nazionali. Con riferimento alla partecipazione ai Consigli di Disciplina si riconosce la maturazione di crediti formativi in relazione a quelli di natura deontologica/ordinamentale, nel limite dei 6 crediti formativi, da conseguire nella misura di 3 crediti per anno.

Art. 9 – Attribuzione dei crediti per le attività di formazione a distanza

1. I crediti formativi si possono conseguire partecipando ad eventi svolti in modalità di videoconferenza. Il Consiglio Provinciale vigila sui contenuti scientifici e sull’effettiva partecipazione dell’iscritto all’attività formativa, secondo le indicazioni e gli eventuali limiti stabiliti dal Consiglio Nazionale.


È prevista la possibilità di conseguire crediti formativi partecipando ad eventi svolti in modalità di videoconferenza. A titolo esemplificativo rientrano in tale fattispecie i videoforum organizzati dalla Fondazione Studi e le videoconferenze realizzate dalla stessa in favore dei Consigli Provinciali.

In tali ipotesi l’evento è assimilabile a quelli svolti in modalità frontale e, di conseguenza, dovranno essere curati nel medesimo modo gli adempimenti relativi alla registrazione dei partecipanti e alla gestione delle presenze.

Il Consiglio Provinciale è chiamato a vigilare sull’effettiva partecipazione degli iscritti alla singola attività formativa e sui contenuti scientifici dell’evento stesso.

Il Consiglio Nazionale si riserva di stabilire ulteriori indicazioni o limiti per tale modalità.

Art. 10 – Attribuzione dei crediti in modalità e-learning

1. I crediti formativi si possono conseguire con la partecipazione ad eventi organizzati in modalità e-learning, di cui all’articolo 7, comma 2, attraverso l’utilizzo di una piattaforma informatica conforme alle linee guida attuative stabilite con delibera del Consiglio Nazionale.


I crediti formativi possono essere conseguiti attraverso la partecipazione ad eventi organizzati in modalità e-learning nei limiti del 40% del totale previsto nel biennio.

Tale modalità è consentita solo ove la piattaforma informatica utilizzata sia conforme alle linee guida di cui all’allegato 1 delle presenti linee guida, stabilite dal Consiglio Nazionale con propria delibera.


CAPO III – DISPOSIZIONI PER I SOGGETTI ABILITATI

Art. 11 – Soggetti abilitati all’organizzazione e allo svolgimento di eventi formativi

1. Gli eventi formativi di cui all’articolo 7, comma 2, sono organizzati e svolti:

a) dai Consigli Provinciali, anche in cooperazione con altri soggetti ancorché non autorizzati dal Consiglio Nazionale o con altri Ordini professionali ed Istituzioni. In tali ipotesi detti soggetti, Ordini od Istituzioni dovranno operare sotto la vigilanza e la responsabilità del Consiglio Provinciale medesimo;

b) dal Consiglio Nazionale o dalle sue Fondazioni;

c) dall’ENPACL o dalle sue Fondazioni, nelle materie di loro pertinenza;

d) da Università e Pubbliche Amministrazioni, con le modalità di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento;

e) da Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale, come disposto dall’articolo 7, comma 2, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, con le modalità di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento.


Sono elencati i soggetti abilitati ad organizzare eventi formativi validi ai fini della formazione continua dei Consulenti del Lavoro.

1) Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro: possono organizzare eventi in autonomia o, anche, in collaborazione con soggetti
A tal proposito, oltre a quanto già osservato con riferimento all’articolo 7, comma 4, del Regolamento Formazione Continua, si evidenzia che è il Consiglio Provinciale che ha la responsabilità di questa forma di cooperazione in relazione al singolo evento. Il Consiglio Nazionale, al contrario, non procede ad accreditare singoli eventi formativi, bensì ad autorizzare un Ente formatore, così come previsto dall’art. 7, comma 2, del d.P.R. 137/2012.

È inoltre possibile la collaborazione tra Consigli Provinciali e altri Ordini professionali ed Istituzioni. In queste ipotesi entrambi i predetti soggetti, ovvero, Ordini od Istituzioni dovranno operare nell’opportuno coordinamento con il Consiglio Provinciale medesimo, responsabile del buon esito dell’iniziativa formativa nei confronti degli iscritti.

Come previsto dall’art. 7, comma 4, del d.P.R. 137/2012 è data facoltà esclusivamente ai Consigli nazionali di emanare appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, che possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore. Non è, pertanto, prevista la possibilità per i Consigli provinciali di stipulare convenzioni od accordi di riconoscimento reciproco di crediti con altri Ordini professionali, senza il predetto previo regolamento.


2)  Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro o dalle sue Fondazioni;

3)  ENPACL o dalle sue Fondazioni, nelle materie di loro pertinenza;

4)  Università e Pubbliche Amministrazioni, comprese le rispettive diramazioni territoriali (quali Amministrazioni regionali e comunali, INPS, INAIL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Ispettorati Territoriali del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Ministeri): sono da considerarsi “enti accreditati di diritto”, ovvero, non è ritenuta necessaria la procedura autorizzatoria di cui ai successivi articoli 12-14. È, invece, richiesta anche per questi particolari soggetti la procedura di cui ai successivi articoli 18 e 19, ovvero, la richiesta di accreditamento del singolo evento al Consiglio provinciale territorialmente competente, la rilevazione ed il caricamento delle presenze, il tutto tramite l’utilizzo della apposita piattaforma informatica. L’iscritto può comunque presentare al Consiglio dell’ordine la richiesta che gli vengano riconosciuti dei crediti formativi in relazione alla frequenza di eventi formativi organizzati da Università e pubbliche amministrazioni che non abbiano tuttavia seguito le previste procedure di accreditamento preventivo. Il Consiglio dell’ordine competente si riserva ovviamente di valutare l’accoglimento della richiesta anche in relazione ai contenuti dell’evento formativo in questione
I predetti soggetti di cui al n. 4 sono esonerati dal pagamento del contributo per diritti di segreteria stabilito dal Consiglio Provinciale di cui all’articolo 18, comma 5, del Regolamento).

5)  Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti: devono essere autorizzati dal Consiglio Nazionale, come disposto dall’articolo 7, comma 2, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Questi ultimi devono effettuare gli adempimenti previsti dagli articoli 12, 13 e 14 per ciò che concerne il procedimento autorizzatorio di competenza del Consiglio Nazionale e dagli articoli 18 e 19 per il successivo accreditamento dei singoli eventi presso i Consigli


Art. 12 – Requisiti delle Associazioni di iscritti agli Albi e degli altri soggetti

1. Le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l’autorizzazione ad organizzare l’attività formativa devono:

a) dimostrare, anche per il tramite di idonea relazione, di aver maturato adeguata esperienza nell’ambito della formazione professionale nelle materie di cui all’allegato 1, svolta in via continuativa da almeno due anni con propria organizzazione e mezzi;

b) illustrare i programmi e gli obiettivi dei corsi di formazione che si intende realizzare, precisando la durata e le materie prescelte, gli argomenti considerati nell’ambito delle materie prescelte e la loro propedeuticità, i docenti che si intende impiegare nelle attività formative in relazione agli argomenti considerati, le metodologie didattiche utilizzate;

c) dichiarare che gli eventi formativi siano organizzati in sedi in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di accessibilità per le persone con disabilità;

d) dimostrare il possesso di una organizzazione tale da garantire idonee dotazioni strutturali che consentano lo svolgimento dell’attività di formazione nonché la corretta rilevazione delle presenze e l’invio o distribuzione ai partecipanti del materiale didattico;

e) autocertificare la conformità della piattaforma informatica utilizzata per la formazione erogata in modalità e-learning alle linee guida attuative stabilite con delibera del Consiglio Nazionale;

f) autocertificare che il titolare, il legale rappresentante ed i titolari effettivi non abbiano riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva sospesa, che non siano incorsi nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, che non siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza o aver riportato sanzioni disciplinari diverse dalla censura;

g) attestare che gli amministratori sono in possesso dei requisiti di onorabilità e, in particolare: non devono aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; essere incorsi nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; aver riportato sanzioni disciplinari diverse dalla

h) allegare il curriculum del responsabile scientifico dal quale risulti l’esperienza acquisita nelle materie di pertinenza della formazione;

i) assicurare la presenza di relatori iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro ovvero con qualifica di notaio, avvocato, dottore commercialista ed esperto contabile, magistrato, docente universitario di ruolo, dirigente o funzionario della P.A.


Sono previsti una serie di adempimenti e di documentazione da produrre a carico delle Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l’autorizzazione da parte del Consiglio Nazionale per organizzare attività formative valide ai fini della formazione continua dei Consulenti del Lavoro.

In particolare, il soggetto richiedente deve aver maturato adeguata esperienza nell’ambito della formazione professionale nelle materie di cui all’allegato 1 per almeno due anni prima della presentazione dell’istanza e con propria organizzazione e mezzi.

Non potranno essere valutati eventi svolti e/o organizzati dal richiedente unitamente ad altri soggetti terzi.


Art. 13 – Istanza di autorizzazione presentata da Associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti

1. Le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti, di cui all’articolo 7, comma 2, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, devono presentare al Consiglio Nazionale dell’Ordine domanda di autorizzazione contenente:

a) i dati identificativi del richiedente;

b) un dettagliato programma formativo per il quale si richiede l’autorizzazione;

c) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 12, nonché lo statuto, il certificato di attribuzione del codice fiscale e partita IVA rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e, se soggetti aventi scopo di lucro, il certificato di iscrizione al registro imprese;

d) l’autocertificazione che gli eventi formativi siano organizzati dal soggetto richiedente l’autorizzazione;

e) l’attestazione di pagamento del contributo di euro 300,00 per diritti di segreteria;

f) qualora l’attività formativa sia stata svolta con scopo di lucro, presentare copia dei bilanci degli ultimi 2 esercizi, ovvero copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 2 anni ove non tenuti alla redazione del


L‘istanza di autorizzazione, unitamente alla documentazione richiesta per l’evasione della pratica, deve essere presentata esclusivamente mediante l’apposita piattaforma telematica predisposta dal Consiglio Nazionale. All’istanza dovranno essere allegati tutti i documenti richiesti dal Regolamento mediante compilazione dei format presenti sulla piattaforma stessa e firmati digitalmente là dove richiesto. Il Consiglio nazionale può ovviamente formulare richieste di integrazione della documentazione, e richiedere, ai fini dell’effettuazione della necessaria istruttoria, ulteriori elementi e notizie utili, anche alla luce del principio del soccorso istruttorio.

Il pagamento dei diritti di segreteria dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario.

Art. 14 – Autorizzazione alle Associazioni di iscritti agli Albi e degli altri soggetti, di cui all’art. 7, comma 2, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137

1.  Il Consiglio Nazionale decide sulle domande di autorizzazione ad organizzare le attività di formazione, presentate dalle Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti e trasmette motivata proposta di delibera di autorizzazione generale o limitata ad alcune specifiche materie al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

2.  In caso di domande di autorizzazione mancanti di requisiti, tali da condurre a una valutazione negativa, il Consiglio Nazionale trasmetterà all’interessato notizia di preavviso di rigetto, ai sensi dell’articolo 10-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive

3.  Il Consiglio Nazionale, sulla base del parere espresso dal Ministero vigilante, delibera il rilascio o il diniego dell’autorizzazione e comunica la decisione al soggetto richiedente unitamente alle credenziali di accesso alla piattaforma informatica nazionale.

4.  L’Autorizzazione ha durata annuale in fase di primo rilascio e biennale per i successivi rinnovi, salvo quanto previsto al successivo articolo

5.  Il soggetto cui non è stata concessa l’autorizzazione non può ripresentare istanza prima di un anno dal ricevimento della comunicazione di rigetto.


L’autorizzazione potrà essere concessa con riferimento a tutte le materie, o con limitazione nel caso in cui un ente formatore presenti un’esperienza formativa specifica per determinate materie o aree di attività.

Il procedimento amministrativo ha avvio previa registrazione sulla piattaforma informatica, ed è scandito dalle seguenti fasi:
  • presentazione della istanza;
  • istruttoria, finalizzata a vagliare la presenza di tutto quanto richiesto ex  12 e 13 del Regolamento. Ove una domanda sia carente di uno o più requisiti, il Consiglio Nazionale trasmetterà richiesta di integrazione e/o comunicazione di preavviso di rigetto al soggetto richiedente.
  • trasmissione della proposta di delibera al Ministero vigilante;
  • ricevimento parere del predetto Ministero;
  • delibera per il rilascio o il diniego dell’autorizzazione e invio comunicazione al soggetto richiedente tramite posta elettronica certificata (PEC).
L’autorizzazione avrà durata annuale in fase di primo rilascio e biennale per i successivi rinnovi.

Ove la domanda di autorizzazione sia rigettata, il soggetto richiedente non potrà presentare una nuova istanza prima che sia trascorso un anno dal ricevimento della comunicazione di rigetto.

Ottenuta l’autorizzazione, le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti, nell’organizzazione degli eventi devono attenersi alle seguenti prescrizioni:
  • L’organizzazione degli eventi deve essere effettuata esclusivamente dai soggetti autorizzati e non da soggetti terzi posto che la predetta autorizzazione è individuale e non trasferibile, nemmeno parzialmente. Eventuali collaborazioni sono ammesse esclusivamente con i Consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro;
  • la documentazione relativa agli eventi accreditati (registri presenze, locandine, attestati di partecipazione, comunicazioni informative, altro materiale didattico) deve contenere esclusivamente la denominazione dell’Ente autorizzato, con chiara indicazione del numero ed estremi della delibera autorizzativa ed eventuali rinnovi;
  • la predetta documentazione non dovrà contenere riferimenti a soggetti terzi non autorizzati ai fini della formazione continua dei Consulenti del Lavoro. L’indicazione di eventuali sponsor dovrà essere riportata a fondo pagina, onde consentire una corretta identificazione del soggetto organizzatore;
  • non possono essere utilizzati loghi propri della Categoria dei Consulenti del Lavoro, ivi compresi quello del Consiglio Nazionale e dei Consigli Provinciali.

Art. 15 – Rinnovo dell’autorizzazione alle Associazioni di iscritti agli Albi e degli altri soggetti

1. La domanda di rinnovo dell’autorizzazione dovrà essere trasmessa, almeno trenta giorni prima della scadenza, al Consiglio Nazionale e dovrà contenere:

a) l’autocertificazione che le condizioni soggettive ed oggettive che hanno determinato la concessione dell’autorizzazione non siano variate;

b) se le condizioni soggettive ed oggettive che hanno determinato la concessione dell’autorizzazione sono variate, la documentazione comprovante la nuova situazione del soggetto richiedente;

c) una dettagliata relazione dell’attività formativa svolta durante il periodo di vigenza dell’autorizzazione, dalla quale, per ciascun evento organizzato, risulti la data ed il luogo in cui è stato effettuato, il Consiglio Provinciale che lo ha accreditato, le materie e gli argomenti trattati, i nominativi dei relatori intervenuti, il numero dei Consulenti del Lavoro che vi hanno partecipato ed il numero dei crediti formativi attribuiti;

d) un adeguato programma formativo per il quale si richiede il rinnovo dell’autorizzazione;

e) la dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risulti che gli eventi formativi svolti nel periodo di vigenza dell’autorizzazione sono stati organizzati dal soggetto autorizzato;

f) l’attestazione di pagamento del contributo di euro 300,00 (trecento/00) per diritti di segreteria.


La domanda di rinnovo dell’autorizzazione deve essere trasmessa al Consiglio Nazionale, almeno trenta giorni prima della scadenza, sempre tramite la piattaforma telematica.

Eventuali domande trasmesse successivamente rispetto a tale termine non verranno esaminate e l’ente formatore, di conseguenza, dovrà ripresentare istanza di autorizzazione ex novo.

In sede di rinnovo, unitamente all’istanza, potrà essere richiesta ulteriore documentazione, o documenti temporalmente scaduti, gli stessi devono essere firmati digitalmente ove richiesto.

La domanda di rinnovo deve contenere, tra l’altro, la relazione sull’attività formativa svolta nel periodo di vigenza dell’autorizzazione, nella quale devono essere indicati chiaramente, quali eventi siano stati organizzati, inserendoli in ordine cronologico. Per ciascun evento deve risultare nel dettaglio:
  • data / luogo / Consiglio Provinciale che ha accreditato l’evento / materie e argomenti trattati / nominativi dei relatori intervenuti / numero di partecipanti totali / numero di Consulenti del Lavoro intervenuti / numero crediti formativi rilasciati.

Art. 16 – Revoca dell’autorizzazione

1.  L’autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente articolo 14 è revocata, acquisito il parere vincolante del Ministero vigilante, qualora il Consiglio Nazionale rilevi il venir meno di uno dei requisiti necessari al suo rilascio indicati all’articolo 12.

2.  L’autorizzazione è altresì revocata, nei casi di inadempimenti, anche parziali, relativi alla corretta erogazione della formazione o alla rilevazione delle presenze di cui alla lettera d), dell’articolo 12. Tali inadempimenti sono accertati anche attraverso le comunicazioni di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 18.


Nel caso in cui il Consiglio Nazionale riscontri il venir meno di uno dei requisiti necessari al rilascio dell’autorizzazione, o in caso di inadempimenti relativi alla corretta erogazione della formazione o, ancora, alla rilevazione delle presenze posti in essere dal soggetto autorizzato, l’autorizzazione già concessa verrà revocata. Il provvedimento di revoca viene comunicato dal Consiglio Nazionale a mezzo PEC.

Art. 17 – Elenco delle Associazioni di iscritti agli Albi e degli altri soggetti

1.  Nel sito ufficiale del Consiglio Nazionale, www.consulentidellavoro.gov.it, è pubblicato l’elenco aggiornato delle Associazioni di iscritti agli Albi e degli altri soggetti autorizzati all’organizzazione dell’attività di formazione continua.

2.  Nell’elenco di cui al comma 1 sono indicati: la denominazione o ragione sociale del soggetto autorizzato, il numero dell’autorizzazione e la data di rilascio, il periodo di validità ed eventuali limitazioni per materie o modalità di svolgimento.


Tutti i soggetti autorizzati saranno inseriti nell’elenco ufficiale pubblicato sul sito web del Consiglio Nazionale al link www.consulentidellavoro.gov.it, o altro link che verrà successivamente comunicato.

Gli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro devono, infatti, poter conoscere se un soggetto che organizza attività formative sia effettivamente autorizzato secondo le norme vigenti. Tale pubblicazione risponde alle generali regole di trasparenza amministrativa cui il Consiglio Nazionale è soggetto per effetto del decreto legislativo 97/2016. Lo stesso è pertanto tenuto ad adempiere agli obblighi di pubblicazione concernenti “gli atti di carattere normativo e amministrativo generale” di cui all’art. 12, D. lgs. 33/2013. Ai sensi dell’art. 6, D. lgs. ult. cit., inoltre “le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali (…) assicurandone (…) la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione”.

 

CAPO IV – DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI FORMATIVI

Art. 18 – Richiesta di accreditamento degli eventi organizzati dai soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale e vigilanza del Consiglio Provinciale competente per territorio

1.   I soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale devono presentare al Consiglio Provinciale dell’Ordine territorialmente competente la richiesta di accreditamento degli eventi di cui all’articolo 7. Nel caso in cui l’evento sia svolto in ambiti territoriali localizzati su più province, la richiesta di accreditamento andrà rivolta a ciascun Consiglio Provinciale.

2.  La richiesta di cui al comma 1 deve essere inoltrata, per il tramite della piattaforma informatica messa a disposizione dal Consiglio Nazionale, almeno 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’evento stesso.

3.  Il Consiglio Provinciale competente, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, può concedere o negare, con motivazione, l’accredito degli eventi formativi. La mancata risposta entro tale termine costituisce silenzio assenso.

4.  Per ciascun evento il soggetto autorizzato dovrà specificare:

a) la tipologia dell’evento;

b) il titolo dell’evento e gli argomenti trattati;

c) la durata di trattazione di ciascun argomento;

d) la data di svolgimento;

e) il luogo di svolgimento dell’evento che deve essere compreso nel territorio del Consiglio Provinciale cui si chiede l’accreditamento;

f) l’indicazione e la qualificazione dei relatori.

5.  I soggetti autorizzati, di cui all’articolo 14, che chiedono al Consiglio Provinciale l’accredito di un evento formativo, sono tenuti al versamento di un contributo, per diritti di segreteria non rimborsabili, il cui importo è determinato dallo stesso Consiglio, entro il limite massimo di euro 150,00 (centocinquanta/00).

6.  Il Consiglio Provinciale dell’Ordine vigila sull’esatto adempimento degli eventi formativi svolti dai soggetti autorizzati nel territorio di sua competenza. Nel caso in cui l’evento sia svolto in difformità totale o parziale rispetto all’accreditamento ricevuto non sarà ritenuto valido ai fini della formazione continua e, all’iscritto, non saranno riconosciuti i relativi crediti formativi.

7.  Qualsiasi fatto, commesso dal soggetto autorizzato, che comporti il parziale o il totale inadempimento della corretta erogazione della formazione, rilevato dal Consiglio Provinciale competente per territorio, deve essere, da quest’ultimo, tempestivamente comunicato via PEC al soggetto autorizzato e al Consiglio Nazionale.

8.  Le comunicazioni di cui al comma 7 costituiscono elementi di valutazione in sede di rinnovo o di revoca dell’autorizzazione di cui ai precedenti articoli 15 e 16.

9.  Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 potrà emanare regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei Ministri vigilanti, con altri Consigli Nazionali al fine di individuare crediti formativi interdisciplinari e stabilire il loro valore.


Tutti gli adempimenti contenuti nell’art. 18 del Regolamento vengono eseguiti con l’utilizzo della piattaforma telematica del Consiglio Nazionale, gestita dalla Fondazione Studi, salvo quando sia espressamente richiesto l’utilizzo della PEC o altri mezzi di notifica legale.

Il soggetto già autorizzato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro dovrà successivamente presentare al Consiglio Provinciale competente per territorio una specifica richiesta di accreditamento per ogni evento formativo organizzato, almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento.

Per quanto riguarda Università e Pubbliche Amministrazioni, è necessaria la previa registrazione sulla piattaforma informatica.

La predetta richiesta, inoltrata per il tramite della piattaforma informatica, deve contenere, oltre a quanto già previsto al comma 4, l’eventuale proposta di frazionamento dell’evento.

Per “singolo evento” si intende un unico momento formativo, in giorno e luogo definito.

Nel caso di percorso formativo strutturato in un arco temporale prolungato (diverse giornate separate), il pagamento dei diritti di segreteria dovrà avvenire per ogni singola data del percorso formativo stesso.

Nel caso di eventi formativi svolti in giornate consecutive, il pagamento dei suddetti diritti di segreteria sarà corrisposto solo per la prima giornata.

Il Consiglio Provinciale competente, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di accreditamento di un evento presentata dal singolo ente formatore, è tenuto a darne riscontro, con provvedimento motivato.

Il provvedimento motivato è dunque richiesto sia in caso di autorizzazione dell’evento, sia in caso di diniego. Il Consiglio Provinciale dovrà notificare il predetto provvedimento via posta elettronica certificata (PEC).

Il mancato riscontro entro i termini previsti integra una ipotesi di silenzio assenso.

Il Consiglio Provinciale può prevedere il pagamento di un contributo per diritti di segreteria per ogni evento formativo per cui viene chiesto l’accreditamento.

La delibera con la quale il Consiglio Provinciale fissa i predetti diritti di segreteria, che non possono eccedere l’importo massimo di € 150,00 per evento, si intende immediatamente esecutiva, fermo restando l’obbligo di comunicazione al Consiglio Nazionale.

Ove non risulti alcuna previsione, si andrà a presumere che l’importo relativo al singolo corso è pari a zero euro.

L’importo deliberato deve essere di uguale valore per tutti i soggetti autorizzati, fatta eccezione per Università e Pubbliche Amministrazioni, come specificate al numero 4 del precedente articolo 11, che sono esonerate.

Le richieste di accreditamento pervenute prima dell’entrata in vigore del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 22 del 22 dicembre 2017, anche per eventi il cui svolgimento è previsto successivamente, saranno ritenute valide ove effettuate in conformità al previgente Regolamento.

A partire dal 1⁰ gennaio 2019, tutte le richieste dovranno essere effettuate in conformità al Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 22 del 22 dicembre 2017, senza alcuna eccezione. Il Consiglio Provinciale dell’Ordine è chiamato a farsi “parte attiva” nella vigilanza sugli eventi formativi svolti dai soggetti autorizzati nel territorio di sua competenza.

Ove si riscontrino difformità totali o parziali dell’evento svolto rispetto all’accreditamento ricevuto, l’evento non sarà ritenuto valido ai fini della formazione continua e al Consulente del Lavoro non saranno riconosciuti i relativi crediti formativi.

Qualora, poi, il Consiglio Provinciale competente per territorio rilevi fatti commessi dal soggetto autorizzato che possano comportare il parziale o il totale inadempimento della corretta erogazione della formazione, dovrà segnalarlo tempestivamente al Consiglio Nazionale tramite PEC.

Le predette comunicazioni effettuate dal Consiglio Provinciale andranno a costituire elementi di valutazione in sede di rinnovo o di revoca dell’autorizzazione.


Art. 19 – Modalità di rilevazione delle presenze e rilascio attestazioni

1.   Il soggetto organizzatore è tenuto alla rilevazione delle presenze dei partecipanti, in entrata ed in uscita, con le seguenti modalità:

a) mediante rilevazione informatica;

b) mediante annotazione su un registro presenze contenente il nominativo del partecipante, la data, l’ora di entrata e di uscita e la firma.

2.  Il soggetto autorizzato di cui all’articolo 14 trasmette, entro 30 giorni dalla data dell’evento, l’elenco dei nominativi ed il numero dei crediti attribuiti ai partecipanti per il tramite dell’apposita piattaforma informatica.

3.  Il soggetto che ha organizzato l’evento rilascia al Consulente del Lavoro idoneo attestato di partecipazione, entro 30 giorni dallo svolgimento dello stesso. L’attestazione dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale e dovrà indicare luogo, data e durata dell’evento, soggetto organizzatore, Consiglio Provinciale accreditante, argomento e numero dei crediti attribuiti.


Sono previste regole di condotta generale per garantire un’effettiva partecipazione agli eventi, sottoposta a controllo e monitoraggio da parte dei soggetti organizzatori, mediante rilevazione informatica o cartacea delle presenze.

La presenza dei partecipanti deve essere rilevata tramite l’utilizzo della piattaforma telematica mediante l’utilizzo del DUI ovvero tramite caricamento in piattaforma della presenza previa identificazione del partecipante.

Nell’ipotesi di rilevazione cartacea, le firme dei partecipanti devono essere apposte o rilevate con l’annotazione dell’orario di entrata e di uscita. Sarà a cura dell’ente formatore il successivo caricamento in piattaforma dei dati dei partecipanti.

L’ente formatore, fino al momento della convalida definitiva della conclusione del corso, potrà apportare modifiche alle presenze già inserite, ove rilevasse eventuale errori o incongruenze.

Entro il termine massimo di 30 giorni dall’evento il soggetto autorizzato, per il tramite della piattaforma informatica, trasmetterà al Consiglio provinciale l’elenco nominativo dei partecipanti con l’indicazione dei crediti attribuiti a ciascun Consulente del Lavoro. Invierà, inoltre, a questi ultimi attestazione di partecipazione.


CAPO V – ADEMPIMENTI E FACOLTA’ DEGLI ISCRITTI E DEI CONSIGLI PROVINCIALI

Art. 20 – Dichiarazioni dell’iscritto e verifiche del Consiglio Provinciale

1.  Entro il mese di febbraio successivo alla fine del biennio formativo, ogni Consulente del Lavoro è tenuto a verificare che, dall’apposita piattaforma informatica, risulti la propria regolarità ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo. Nel caso in cui rilevi che i propri crediti maturati risultino in misura inferiore a quella prevista dall’articolo 6, comma 3, il Consulente del Lavoro deve presentare al Consiglio Provinciale al cui albo è iscritto una dichiarazione che attesti la formazione continua svolta in conformità al presente regolamento. Entro lo stesso termine il Consulente del Lavoro che intenda avvalersi della facoltà di cui all’articolo 6, comma 6, del presente regolamento, dovrà presentare al Consiglio Provinciale idonea richiesta.

2.  In caso di mancata ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, il Consiglio Provinciale diffida il Consulente del Lavoro ad adempiere nel termine perentorio di 60 giorni.

3.  Il Consiglio Provinciale, entro i 6 mesi successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, ovvero dal successivo termine della scadenza della diffida ad adempiere di cui al comma 2, effettuerà verifiche a campione provvedendo ad accertare l’avvenuta presentazione della dichiarazione e la veridicità del contenuto della medesima. Per tale ultima verifica, il Consiglio Provinciale potrà richiedere all’interessato l’esibizione della documentazione comprovante il programma formativo svolto al fine di valutarne la conformità al Regolamento.

4.  Entro il 30 aprile di ciascun anno i Consigli Provinciali trasmettono al Consiglio Nazionale un resoconto relativo agli eventi formativi organizzati nell’anno precedente.

5.  Entro il 30 settembre dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio i Consigli Provinciali inviano al Consiglio Nazionale una informativa con l’indicazione del numero e/o delle percentuali degli iscritti in regola con gli obblighi formativi.


Il Consulente del Lavoro previa necessaria registrazione, accedendo alla propria area riservata della piattaforma telematica, può in qualsiasi momento verificare la propria posizione e prenotare la partecipazione agli eventi formativi. Con le medesime modalità, lo stesso, è tenuto ad accertarsi, alla fine del biennio formativo, di aver regolarmente adempiuto all’obbligo formativo.

Solo nel caso in cui il professionista non sia riuscito a conseguire tutti i crediti formativi richiesti (v. art. 6, comma 3, del Regolamento) dovrà presentare, entro il 28 febbraio successivo alla fine del biennio formativo, tramite la piattaforma telematica, una dichiarazione al Consiglio Provinciale di appartenenza, se del caso, indicando di avvalersi della facoltà di beneficiare di un debito formativo fino a 9 crediti, da recuperare nei primi 6 mesi del biennio successivo.

È facoltà del Consulente del Lavoro inserire progressivamente nel corso del biennio formativo, nella propria area riservata, le attestazioni dei crediti maturati in relazione alle attività di cui all’articolo 8.

A tal proposito, al fine di favorire l’attività di monitoraggio dei Consigli Provinciali, i Consulenti del Lavoro sono chiamati ad inserire tempestivamente le predette attestazioni.

Vi sono poi delle precise cadenze temporali stabilite per gli adempimenti che devono essere curati dai Consigli Provinciali, dal comma 2 al comma 5.


Art. 21 – Riproporzionamento dei crediti formativi

1. Nei casi di malattia, infortunio, inabilità temporanea, disabilità o invalidità, compimento del settantesimo anno di età, servizio civile, richiamo alle armi, volontariato e periodi di servizio presso la protezione civile, soccorso alpino e speleologico, il Consiglio Provinciale, su richiesta dell’iscritto, riproporziona i crediti da conseguire tenendo conto delle motivazioni indicate e della documentazione prodotta dall’interessato in allegato alla richiesta di cui al successivo articolo 22.

2.  Nel caso di maternità, dei congedi e diritti relativi alla paternità, i crediti da conseguire vengono rideterminati considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo che decorre da tre mesi antecedenti la data del parto e il compimento dell’anno di età del bambino. Nel caso di affidamento o adozione i crediti da conseguire vengono rideterminati per il periodo di un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. Negli altri casi, i crediti verranno riproporzionati in dodicesimi, in base alla durata dell’impedimento.

3.  Il Consiglio    Provinciale,    su    richiesta    del    Consulente    del    Lavoro    interessato,    può riproporzionarne in parte l’obbligo formativo nei seguenti casi:

a) assistenza prestata ai sensi della legge n. 104/1992;

b) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive di forza maggiore.


Il Consulente del Lavoro può presentare, al Consiglio Provinciale di appartenenza, apposita richiesta di riproporzionamento dei crediti formativi da conseguire, documentandola adeguatamente ove sussista una delle fattispecie elencate nel comma 1. Il Consiglio Provinciale sarà chiamato a pronunciarsi sul riproporzionamento tenendo conto delle motivazioni indicate dall’iscritto e della documentazione dallo stesso prodotta.

In nessun caso il riproporzionamento potrà divenire esonero dall’obbligo di formazione continua, in quanto non contemplato dalle vigenti disposizioni.

Nel caso di utilizzo dei congedi di paternità il Consulente del Lavoro dovrà produrre idonea documentazione che comprovi l’impossibilità della madre, anche non Consulente del Lavoro, ad adempiere alle incombenze familiari.

Art. 22 – Richiesta riproporzionamento dei crediti formativi

1.  Il Consulente del Lavoro che si trovi in uno dei casi di riproporzionamento dei crediti formativi di cui all’articolo 21 deve inoltrare apposita istanza, adeguatamente documentata, al Consiglio Provinciale nel quale risulta iscritto.

2.  L’istanza di cui al comma 1 deve essere inviata al verificarsi della causa che dà diritto al riproporzionamento e, comunque, entro un termine utile all’iscritto, per ottemperare all’obbligo formativo minimo annuale.

3.  Il riproporzionamento è attribuito su richiesta dell’iscritto in via definitiva e senza obbligo di rinnovo nei casi di fatti o patologie irreversibili, mentre è concesso limitatamente al periodo certificato in caso di cause rivedibili, fatta salva la possibilità di ripresentare periodicamente la richiesta ove permanessero i requisiti per la concessione del riproporzionamento.


L’istanza di riproporzionamento deve essere trasmessa dal Consulente del Lavoro al proprio Consiglio Provinciale entro un termine utile per consentire allo stesso Consiglio di effettuare le opportune valutazioni e, all’istante, il conseguimento dei crediti riproporzionati nel biennio formativo di riferimento.

 

CAPO VI – SANZIONI

Art. 23 – Responsabilità disciplinare

1. Ai sensi dell’articolo 26 della legge 12 gennaio 1979, n. 12 e dell’ultimo periodo dell’articolo 7, comma 1, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, la violazione dell’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale costituisce illecito disciplinare.


La violazione dell’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale costituisce un illecito disciplinare ai sensi dell’art. 26 della legge 12/1979 e dell’ultimo periodo dell’art. 7, comma 1, del d.P.R. 137/ 2012.

L’aggiornamento continuo è, infatti, uno specifico e fondamentale dovere, la cui omissione, totale o parziale, porterà alla comminazione di sanzioni disciplinari.

CAPO VII – ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 24 – Protocolli di intesa

1. Il Consiglio Nazionale, per il perseguimento delle finalità del presente regolamento, promuove la stipula di convenzioni e protocolli a livello europeo ed internazionale, al fine di ampliare l’offerta formativa e il reciproco riconoscimento dei crediti conseguiti all’estero.


Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro promuove e amplia il più possibile l’offerta formativa rivolta agli Iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro.

Tale attività di promozione viene svolta anche attraverso la stipula di Convenzioni e Protocolli d’Intesa a livello europeo ed internazionale.

Per quanto riguarda le Convenzioni e Protocolli d’Intesa a livello nazionale, si ribadisce che il riconoscimento dei crediti formativi o dell’equipollenza della formazione svolta presso altri soggetti (quali, in via esemplificativa e non esaustiva, Ministeri) è riconosciuta valida nei limiti e nelle modalità dei contenuti dei singoli Protocolli d’Intesa stipulati esclusivamente dal Consiglio Nazionale, ivi compresi quelli già vigenti al momento dell’entrata in vigore del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 22 del 22 dicembre 2017 e delle presenti linee guida.

Art. 25 – Norme di attuazione

1. Il Consiglio Nazionale, in relazione al presente regolamento, emana atti di indirizzo ed attuazione che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi relativi alla formazione continua.


Le linee guida, come sopra precisato, costituiscono atto di indirizzo adottato dal Consiglio nazionale in base al presente articolo.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro si riserva, in ogni momento, di integrare o modificare le linee guida, ove la prassi applicativa dovesse far emergere ulteriori aspetti di riflessione o necessità di precisazioni.

Art. 26 – Disposizioni transitorie e finali

1.  Gli eventi formativi, già programmati e comunicati ai Consigli Provinciali prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, sono utili ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo.

2.  Ai fini della durata dell’autorizzazione cui all’art. 14, comma 3, e fermo restando quanto disposto dall’art. 16, a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, le Associazioni di iscritti agli albi e gli altri soggetti di cui all’art. 7, comma 2, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 che presentino istanza di rinnovo, potranno essere autorizzate per un biennio.


Come precisato sub articolo 18, le richieste di accreditamento formulate prima dell’entrata in vigore del Regolamento, anche per eventi il cui svolgimento è previsto successivamente, saranno ritenute valide, anche se effettuate in conformità al previgente Regolamento.

I soggetti, previamente autorizzati, che presentino istanza di rinnovo al Consiglio Nazionale conservano l’anzianità di iscrizione già acquisita.

Art. 27 – Pubblicazione e entrata in vigore

1.  Il presente regolamento verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, all’indirizzo: www.consulentidellavoro.gov.it, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.


Il regolamento verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, all’indirizzo: www.consulentidellavoro.gov.it, o altro link che sarà successivamente comunicato.

In sede di prima applicazione del Regolamento, il primo biennio formativo di cui all’art. 5 è quello che decorre dal 1⁰ gennaio 2019.

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