Promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Sono queste le finalità della Legge n. 68/99 la quale dispone che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie previste nella seguente misura: 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. Sul tema si rammenta che l’obbligo di assunzione del lavoratore disabile e scatta contestualmente al raggiungimento del limite di 15 dipendenti computabili. Per ciò che concerne gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, o in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, è attribuita una quota di riserva pari ad una unità per datori di lavoro che occupino da 51 a 150 dipendenti e all’1% dei lavoratori occupati per datori di lavoro che impieghino più di 150 dipendenti. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni di cui alla Legge n. 68/99, sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti, un prospetto informativo (entro il 31.1 di ogni anno con riferimento alla situazione occupazionale al 31.12 dell’anno precedente) dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, numero e nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché posti di lavoro e mansioni disponibili per eventuali ulteriori assunzioni obbligatorie ancora da effettuare (fino alla completa copertura della quota stessa) ed eventuali provvedimenti di compensazione, sospensione, esonero parziale o convenzioni. Se, rispetto all’ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti su occupazione e riserva, il datore non è tenuto ad inviare il prospetto. Le imprese private e gli Enti pubblici economici che non adempiano a tali obblighi sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 702,43 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di euro 34,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo. Tutte le informazioni reperibili presso i Consulenti del lavoro.