L’aumento dell’indennità non aggiunge un mese di congedo parentale, ma incrementa la stessa al 60% della retribuzione per un ulteriore mese rispetto al primo. È uno dei chiarimenti forniti dall’Inps nel recente aggiornamento delle Faq sul congedo parentale. L’aumento dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, mentre sono escluse tutte le altre categorie di lavoratori, come i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata. Tale aumento non aggiunge un mese di congedo parentale, ma incrementa l’indennità al 60% della retribuzione (o all’80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese rispetto al primo. L’ aumento dell’indennità è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e il congedo di maternità o paternità (alternativo o obbligatorio) termini dopo il 31 dicembre 2023. Se uno dei genitori è lavoratore dipendente e l’altro no, l’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato spetta solo al genitore dipendente. Quindi, come è indennizzato il congedo parentale per i genitori che cessano il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023? Un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore; un ulteriore mese è indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo 2024), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore; sette mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale; i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dal T.U. 151/01. La domanda deve essere presentata in modalità telematica attraverso il portale istituzionale www.inps.it. Sarà il datore di lavoro ad erogare la maggiorazione in busta paga. Se un genitore non fruisce del congedo parentale, i suoi mesi non sono trasferibili e non possono essere fruiti dall’altro genitore. Se uno dei genitori fruisce del congedo di maternità o di paternità (alternativo o obbligatorio) dopo il 31.12.23, il padre ha diritto a un mese di congedo parentale all’80% della retribuzione e a un ulteriore mese all’80% della retribuzione, se fruito entro il 31.12.24, altrimenti al 60% se fruito dal 1.1.25 ed entro i 6 anni di età del figlio. Info dai Consulenti del lavoro.