Regolamento Riscossione Quote

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE

DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ISCRITTI ALL’ALBO

DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Approvato con delibera n. 314 del 25 settembre 2014

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi per il funzionamento dei Consigli Provinciali e del Consiglio Nazionale previsti dall’art.14, comma 1, lett. h), Legge 11 gennaio 1979, n. 12 e dall’art. 23, comma 1, lett. c), della stessa legge.

Art. 2 – Funzione dei contributi

1. I contributi periodici o no, costituiscono le entrate del bilancio del Consiglio Provinciale e del Consiglio Nazionale per garantire agli stessi l’autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali.

CAPO II

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Art. 3 – Obbligatorietà

1. Il contributo dovuto all’Ordine Professionale non ha natura associativa o contrattuale ma solo legale ed è obbligatorio. Tale obbligo scaturisce dalla legge istitutiva dell’Ordinamento professionale che garantisce l’autonomia economica dell’Ente.

Art. 4 – Annualità

1. Il contributo è annuale ed è dovuto per anno civile. Qualunque sia, nel corso dell’anno, la data dell’iscrizione esso è dovuto per l’intero anno.

Art. 5 – Infrazionabilità

1. Il contributo dovuto all’Albo è unico e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell’iscrizione nell’anno.

CAPO III

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

Art. 6 – Determinazione

1. La determinazione della misura dei contributi a carico dell’iscritto avviene in virtù del combinato disposto degli artt. 14, lettera h) e 23 lettera c), della Legge 12/1979 nei limiti strettamente necessari a coprire le spese di funzionamento del Consiglio.

Art. 7 – Quota per il Consiglio Provinciale

1. La quota dovuta ai Consigli Provinciali, su proposta degli stessi e nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il loro funzionamento, è determinata dal Consiglio Nazionale.

2. La proposta di adeguamento, in più o in meno, della quota dovuta ai Consigli Provinciali, deve essere inoltrata al Consiglio Nazionale entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello per il quale si chiede l’adeguamento, utilizzando il fac-simile riportato nell’allegato 1.

Art. 8 – Quota per il Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale entro il 31 luglio, su proposta del Tesoriere, determina la misura del contributo relativo all’anno successivo posto a carico degli iscritti, dandone comunicazione entro la stessa data ai Consigli Provinciali per provvedere alla riscossione.

2. Tale quota, a carico degli iscritti, deve essere unica a livello nazionale.

CAP. IV

DECORRENZA DELL’OBBLIGO CONTRIBUTIVO

Art. 9 – Contributo per iscrizione

1. La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore del Consiglio Provinciale il diritto alla riscossione del contributo e l’obbligo di pagamento a carico dell’iscritto all’Ordine.

2. Il pagamento preventivo del contributo di iscrizione stabilito dall’art. 9, lettera g), della Legge 12/1979, è condizione essenziale affinché il Consiglio Provinciale possa prendere in esame la domanda. L’eventuale rigetto della domanda impone la restituzione del relativo importo anticipato.

3. L’obbligo del pagamento del contributo permane per tutto il periodo di iscrizione all’Albo.

Art. 10 – Cancellazione

1. La cancellazione determina l’estinzione dell’obbligo del pagamento del contributo dall’anno successivo a quello della decorrenza del provvedimento.

2. Nei casi di cancellazione per incompatibilità, l’obbligo del pagamento del contributo si estingue dall’anno successivo alla data della delibera, indipendentemente dalla decorrenza della stessa incompatibilità.

3. La cancellazione per trasferimento in corso d’anno da un Consiglio Provinciale ad un altro opera dalla data della delibera. In questo caso la quota è dovuta per l’intero anno ad entrambi i Consigli Provinciali, mentre è dovuta una unica quota al Consiglio Nazionale, con riferimento al Consiglio di provenienza.

4. La cancellazione per decesso dell’iscritto decorre sempre dalla data del decesso; pertanto nessuna quota potrà essere imposta per gli anni successivi, nel caso in cui si verifichino ritardi nella comunicazione da parte degli eredi o per altri motivi.

5. La cancellazione per la perdita dei diritti civili comporta la cessazione dell’obbligo del pagamento del contributo dall’anno successivo alla data della sentenza.

6. La radiazione comporta la cessazione dell’obbligo del pagamento del contributo dall’anno successivo alla data del provvedimento definitivo.

Art. 11 – Reiscrizione

1. La reiscrizione all’Albo comporta l’obbligo del pagamento dei contributi con le stesse modalità previste per le nuove iscrizioni.

Art. 12 – Sospensione

1. In caso di sospensione dall’Albo il contributo è integralmente dovuto per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l’appartenenza dell’iscritto all’Albo ma ne impedisce soltanto e temporaneamente l’efficacia dell’iscrizione.

CAPO V

MODALITA’ DI RISCOSSIONE

Art. 13 – Riscossione

1. Il sistema di riscossione del contributo da parte dei Consigli Provinciali avviene di norma con l’utilizzo del modello F24.

2. E’, inoltre, consentita la riscossione del contributo con ogni altro mezzo legalmente valido.

Art. 14 – Scadenza

1. Indipendentemente dal metodo utilizzato per la riscossione, il contributo annuo, dovuto dagli iscritti, deve essere versato in un’unica soluzione entro e non oltre il 16 febbraio dell’anno di competenza.

2. Nel primo anno di attivazione della riscossione delle quote con F24, tale scadenza è prorogata al 16 marzo.

Art. 15 – Maggiorazioni per ritardato pagamento

1. Decorsi sessanta giorni dal termine del pagamento del contributo, di cui al precedente art. 14, l’iscritto è automaticamente messo in mora senza la necessità di ulteriori avvisi o notifiche.

2. Dalla data della messa in mora è dovuta, dall’iscritto, una maggiorazione a titolo di penale pari al 5% del contributo non pagato. Trascorsi 12 mesi dalla scadenza del termine di pagamento la penale dovuta è pari al 10%.

3. Sono a carico dell’iscritto moroso, oltre a quanto previsto dal comma 2, tutte le somme sostenute per il recupero del credito.

Art. 16 – Sanzione disciplinare

1. In riferimento all’art. 29 della Legge 12/1979, quando la morosità, anche parziale, sia di almeno 12 mesi, il Consiglio Provinciale dovrà, nel rispetto delle procedure disciplinari, comminare nei confronti dell’iscritto la sospensione a tempo indeterminato; tale stato, cessa al momento del pagamento del contributo e di quanto dovuto ai sensi dell’art. 15.

2. Ai fini della sospensione, i 12 mesi decorrono dalla data in cui scaturisce l’obbligo di corrispondere la quota e cioè dal primo gennaio dell’anno di competenza.

3. Qualora la morosità persista da oltre 5 anni, il Consiglio Provinciale procede, con apposita lettera raccomandata o pec, a diffidare, i Consulenti del Lavoro sospesi, a sanare entro trenta giorni la morosità maturata facendo nel contempo presente che, in difetto, la sospensione sarà ritenuta mancato interesse al mantenimento dell’iscrizione essendo essa impeditiva dell’esercizio professionale e che conseguentemente procederà alla loro cancellazione utilizzando il fac-simile di delibera di cui all’allegato 2.

Art. 17 – Azione di recupero del credito

1. Il Consiglio Provinciale, decorso il termine di pagamento previsto all’art. 14 del presente regolamento, provvede ad attivare tutte le azioni necessarie ed opportune per il recupero del credito https://www.rush-essays.com/ vantato dal Consiglio Provinciale e Nazionale.

2. Il Consiglio Nazionale, per il recupero della propria parte, non può attivare nessuna azione diretta nei confronti dell’iscritto, essendo unico creditore il Consiglio Provinciale.

Art. 18 – Irrinunciabilità

1. Il Consiglio Provinciale non può rinunciare al contributo dovutogli, avendo esso l’obbligo e non la facoltà di perseguire i suoi scopi.

CAPO VI

RAPPORTO TRA CONSIGLIO PROVINCIALE E CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 19 – Trasmissione elenchi

1. Entro il 30 settembre il Consiglio Nazionale comunica ai Consigli Provinciali la situazione delle morosità contributive e per i Consigli Provinciali che riscuotono con l’utilizzo del modello F24, l’elenco dei Consulenti del Lavoro morosi al 30 giugno.

2. Entro il 31 luglio i Consigli Provinciali che riscuotono i contributi con mezzi diversi dal modello F24 devono comunicare al Consiglio Nazionale l’elenco degli iscritti morosi al 30 giugno.

3. Nel caso di non corrispondenza delle quote complessivamente trasmesse e quelle dovute sulla base degli elenchi di cui ai precedenti commi i Consigli Provinciali dovranno inviare al Consiglio Nazionale un dettagliato resoconto sulle cause della discordanza.

Art. 20 – Obbligo della riscossione

1. I Consigli Provinciali hanno l’obbligo di vigilare sul pagamento delle quote da parte di tutti gli iscritti.

2. I Consigli Provinciali, che non riscuotono le quote con l’utilizzo del modello F24, provvedono alla riscossione del contributo entro i termini di cui all’art. 14, comma 1.

3. L’obbligo del versamento delle quote dovute al Consiglio Nazionale da parte dei Consigli Provinciali decorre dal momento in cui questi ultimi incassano la quota dall’iscritto. Dette quote dovranno essere trasmesse al Consiglio Nazionale entro e non oltre 15 giorni dalla riscossione.

4. Resta onere del Consiglio Provinciale comunicare eventuali ritardi nel pagamento da parte dell’iscritto ed evidenziare le difficoltà nel recupero o l’inesigibilità del credito.

5. I contributi da riscuotere per conto del Consiglio Nazionale dovranno essere imputati nei bilanci dei Consigli Provinciali nei capitoli di entrata ed uscita, accesi tra le partite di giro.

6. Il mancato versamento da parte dei Consigli Provinciali, nel termine previsto al precedente comma tre, delle quote dovute al Consiglio Nazionale, costituisce grave irregolarità ai sensi dell’art. 17 della Legge 12/1979. A tal fine, il Consiglio Nazionale diffida il Consiglio Provinciale ad adempiere nel termine perentorio di 15 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio Nazionale darà inizio alla procedura prevista dall’art. 17 della Legge 12/1979.

Art. 21 – Inesigibilità del contributo

1. Le cause di inesigibilità del contributo possono essere:

a) decesso dell’iscritto ed imperseguibilità degli aventi causa;

b) irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni giudiziarie;

c) antieconomicità dell’azione di recupero;

d) accertata nullatenenza;

e) accertata prescrizione.

2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma uno il credito va dichiarato inesigibile dal Consiglio Provinciale. Della relativa delibera il Consiglio Nazionale prenderà atto e valuterà l’eventuale inesigibilità per la parte di sua competenza.

CAP VII

CONTRIBUTI DEL PRATICANTE

Art. 22 – Contributo di iscrizione Praticanti

1. Il Consiglio Provinciale può stabilire a carico del praticante, previa approvazione del Consiglio Nazionale, un contributo una tantum per l’iscrizione ed un contributo unico per tutto il periodo di permanenza nel registro dei praticanti, secondo le modalità di riscossione previste nell’art. 13.

2. Il suddetto contributo è frazionato in tre semestri. Nel caso di trasferimento del praticante, il contributo è suddiviso tra i competenti Consigli Provinciali in rapporto al semestre di permanenza dell’iscrizione.

CAP VIII

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Art. 23 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale in data 24 settembre 2014, che annulla e sostituisce tutte le precedenti norme in materia di riscossione dei contributi, entra in vigore il 1° gennaio dell’anno 2015.

Art. 24 – Norma transitoria

1. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento i Consigli Provinciali dovranno rendicontare tutte le posizione debitorie con il Consiglio Nazionale per gli anni precedenti, con l’esclusione di quelle derivanti dalla riscossione con l’utilizzo del modello F24, inviando appositi elenchi, distinti per anno di competenza, contenenti la specifica nominativa degli iscritti inadempienti, evidenziando le ragioni ed i motivi che hanno determinato il mancato incasso.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment