Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha predisposto la circolare n.3/23 che contiene le regole applicabili ai casi concreti al fine della fruizione dei permessi da parte dei lavoratori volontari impegnati nelle attività di Protezione civile per prestare i primi soccorsi ai cittadini delle zone delle regioni italiane colpite dal recente maltempo. Nella circolare i collegamenti al sito della Protezione Civile dove visualizzare i fac-simile per i permessi dei lavoratori e per i rimborsi ai datori di lavoro, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti. I lavoratori appartenenti ad organizzazione di volontariato di protezione civile inserite nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile, in qualità di volontari possono chiedere al proprio datore di lavoro (pubblico e privato) di assentarsi dal lavoro per l’espletamento delle attività di soccorso e di assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi nonché per le attività di addestramento e simulazione, pianificate dal Servizio nazionale di protezione civile o dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile. I volontari che partecipano all’opera di soccorso (effettivamente prestato) hanno diritto: al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; al mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; alla copertura assicurativa, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. La retribuzione corrisposta è soggetta al normale trattamento previdenziale e fiscale. Inoltre, i volontari della protezione civile hanno diritto che venga garantito il loro diritto alla salute e sicurezza, compatibilmente con il tipo di intervento a cui sono chiamati. I lavatori hanno dritto di assentarsi dal posto di lavoro, usufruendo di permessi retribuiti secondo le modalità indicate nella tabella contenuta nella circolare dei Consulenti del Lavoro. Per soccorso e assistenza in vista o in occasione di emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo: 90 giorni annui (massimo 30 continuativi). Per soccorso e assistenza in situazioni di emergenza di rilievo nazionale: 180 giorni annui (massimo 60 continuativi). Per pianificazione, addestramento, formazione teorico – pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile: 30 giorni annui (massimo 10 continuativi). Info dai Consulenti del Lavoro.
