ALLEGATO 1: Schema di convenzione Quadro

ALLEGATO 1

SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DI SEI MESI DI TIROCINIO IN CONCOMITANZA CON L’ULTIMO ANNO DEL CORSO DI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA NECESSARIA.

CONVENZIONE QUADRO

  • – Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca
  • Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e
  • Il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

– 

  • Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12 recante :œNorme per l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro: pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 20 gennaio 1979;
  • Visto l’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n.27;
  • Visto l’art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012;
  • Visto il D.M. 20 giugno 2011 :œNuove modalità  sulla disciplina del praticantato necessario per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro:;
    – 
  • Ritenuto essenziale il ruolo che hanno le parti sottoscriventi la presente convenzione per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l’esperienza professionale;

convengono quanto segue:
– 
Art. 1. Con la presente convenzione quadro si disciplinano le modalità  operative relative al periodo di tirocinio, svolto contestualmente alla frequenza dell’ultimo anno del corso di studio, ai fini dell’iscrizione all’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
– 
Art. 2. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui al successivo art. 5, che hanno sostenuto e superato, rispettivamente, gli esami del 1-° e 2-° anno per le lauree, il 1-° anno per le lauree magistrali, e tutti gli esami dei primi quattro anni che compongono il percorso formativo per le lauree a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n.27.
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Art. 3. Per le finalità  di cui all’art. 1 le Università , in accordo con i Consigli Provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro, prevedono nei percorsi formativi almeno 18 CFU nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari:

Area 12 – Scienze giuridiche

  • IUS/01 – Diritto Privato;
  • IUS/04 – Diritto Commerciale;
  • IUS/07 – Diritto del Lavoro;
  • IUS/10 :“ Diritto Amministrativo;
  • IUS/12 – Diritto Tributario;
  • IUS/14 :“ Diritto dell’Unione Europea.

e almeno 12 CFU nell’ Area 13 – Scienze economiche e statistiche

  • SECS-P/01 – Economia Politica;
  • SECS-P/07 – Economia Aziendale;
  • SECS-P/08 – Economia e Gestione delle Imprese;
  • SECS-P/10 – Organizzazione Aziendale.

Art. 4. Gli studenti di cui all’art. 2, contemporaneamente alla partecipazione alle lezioni universitarie, valorizzando il potenziale formativo dell’alternanza, frequentano lo studio professionale di un Consulente del Lavoro.
– 
Art. 5. Sono ammessi al tirocinio di cui all’art. 1 gli studenti iscritti ai corsi di seguito indicati:

a) Lauree triennali o a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:

– L-14: Scienze dei Servizi Giuridici;
– L-16: Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione;
– L-18: Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale;
– L-33: Scienze Economiche;
– L-36: Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali;
– LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza.

b) Lauree magistrali appartenenti alle classi:

– LM-56: Scienze dell’Economia;
– LM-62: Scienze della Politica;
– LM-63: Scienze delle Pubbliche Amministrazioni;
– LM-77: Scienze Economico-Aziendali;
purché soddisfino i criteri definiti all’art. 3.

c) diplomi universitari in consulenza del lavoro, cosଠcome previsti dall’art. 3, comma 2, lettera d), legge 11 gennaio 1979, n. 12;

d) lauree ex DM 509/1999 in consulenza del lavoro, a prescindere dalle classi di laurea nelle quali sono state attivate.
– 
Art. 6. Gli accordi tra le Università  e gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro di cui all’art. 3, devono prevedere:

– il numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio di cui all’art. 1;
– lo svolgimento del tirocinio presso lo studio professionale di un Consulente del Lavoro;
– l’indicazione di un referente organizzativo delle rispettive istituzioni;
– le modalità  di individuazione degli studi professionali disponibili a ricevere i tirocinanti;
– la collaborazione didattica e la progettazione delle attività  da svolgere;
– la clausola che disponga l’obbligo di iscrizione al registro dei praticanti dei consulenti del Lavoro
– entro sei mesi dal conseguimento della laurea, pena l’impossibilità  di riconoscere il semestre di tirocinio ai sensi dell’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n.27.
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Art. 7. La presente convenzione quadro viene aggiornata in relazione alle modifiche legislative introdotte in ordine alla professione di Consulente del Lavoro o nella legislazione universitaria.
– 
Roma,
Il Ministro dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, Il Presidente del Consiglio Nazionale-  dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

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