Norme attuative F.C.O.

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO- 

INDICAZIONI OPERATIVE- 

DEL REGOLAMENTO RECANTE- 

LE DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE CONTINUA- 

PER I CONSULENTI DEL LAVORO- 

Approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera n. 312 del 25 settembre 20141

Premessa- 

1. Le presenti indicazioni operative fanno riferimento al :œRegolamento recante le disposizioni sulla formazione continua: approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in data 24 settembre 2014, a seguito del parere favorevole del Ministero del Lavoro del 29 agosto 2014, le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate, confermate e come di seguito specificate.

2. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro si riserva di integrare o modificare periodicamente le presenti indicazioni operative alla luce dell’applicazione pratica delle stesse e delle eventuali modifiche ed integrazioni al :œRegolamento recante le disposizioni sulla formazione continua:.

3. Gli allegati formano parte integrante delle presenti indicazioni operative del :œRegolamento recante le disposizioni sulla formazione continua:.

4. Tutti i termini previsti nelle presenti indicazioni operative sono perentori.

5. Per Consiglio Provinciale si intende quello a cui il consulente del lavoro risulta iscritto.

Art. 1 – Obbligo formativo- 

1. Sono soggetti all’obbligo della formazione continua tutti i Consulenti del Lavoro.

2. L’anno formativo coincide con quello civile con decorrenza dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il periodo di valutazione della formazione continua ਠbiennale.

3. Per i Consulenti del Lavoro neoiscritti l’obbligo decorre dal mese successivo a quello di iscrizione all’albo, ed i crediti sono conseguentemente riproporzionati.

4. La formazione viene riconosciuta attraverso il sistema dei crediti.

5. E’ obbligatorio conseguire nel biennio almeno 50 (cinquanta) crediti formativi, di cui 6 (sei) nelle materie di ordinamento professionale e codice deontologico, fermo restando il debito formativo di massimo 9 (nove) crediti nel biennio, di cui all’art. 3, comma 5, del Regolamento della Formazione Continua. Il predetto debito deve essere estinto nei primi sei mesi del biennio successivo.

6. E’ comunque obbligatorio conseguire nell’anno formativo almeno 16 (sedici) crediti.

Art. 2 – Programma Formativo- 

1. Le materie oggetto della formazione continua sono quelle indicate nell’art. 2 del Regolamento.

Art. 3 – Eventi formativi- 

1. Il Consulente del Lavoro sceglie liberamente, all’interno del proprio programma formativo, l’evento al quale partecipare.

2. Sono considerati eventi formativi: i convegni, i seminari, le tavole rotonde, gli esami e masters universitari, i corsi ed ogni altro evento conforme ai criteri di valutazione di cui all’art. 9 del Regolamento.

3. Gli eventi formativi possono essere organizzati:

a) dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro e dalle sue Fondazioni;

b) dai Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro, ai sensi dell’art 4, comma 2, del Regolamento;

c) da associazioni di iscritti agli Albi e da soggetti terzi, ai sensi dell’art 4, comma 4, del Regolamento, preventivamente autorizzati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine con le modalità  previste dall’art. 8 del Regolamento;d) da altri Ordini Professionali.

4. Gli eventi formativi possono essere organizzati e svolti con una delle modalità  contemplate nell’art. 4 del Regolamento: metodo frontale e videoconferenza. La scelta della modalità  pi๠consona deve tener conto della platea dei soggetti destinatari nonché dell’ampiezza tematica delle materie oggetto di trattazione.3

5. L’utilizzo della tecnologia e-learning con le modalità  e nei limiti previsti dall’art. 4, comma 5, del Regolamento deve svolgersi secondo quanto previsto con determina del Consiglio Nazionale, in allegato alle presenti indicazioni operative.

Art. 4 – Attività  formative- 

1. Sono considerate attività  formative quelle indicate all’art. 5 del Regolamento.- 

Art. 5 – Attribuzione crediti e modalità  certificative- 

1. I crediti si conseguono con la partecipazione agli eventi formativi e/o con lo svolgimento delle attività  formative previste dagli artt. 4 e 5 del Regolamento.

2. Per la partecipazione agli eventi formativi e/o per lo svolgimento delle attività  formative il Consiglio Provinciale riconoscerà  crediti formativi nelle misure seguenti:-ˆ’ per gli eventi formativi il valore del credito ਠl’ora; ad 1 (una) ora di partecipazione ad un evento formativo ਠattribuito n. 1 (un) credito. Gli eventi formativi sono infrazionabili, salvo quanto diversamente disposto dai Consigli Provinciali, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Regolamento;-ˆ’ per le attività  formative l’attribuzione dei crediti avverrà  in base all’attività  svolta, nel modo che segue:

– 

Attività  formative
(art. 5 Regolamento)
Crediti spettanti
(art. 6 Regolamento)
Attestazione rilasciata dal Soggetto, Ente o Organismo per il quale si presta l’attività  o documentazione comprovante
Attività  di relatore – lett. a) n. 02 per ciascuna ora Attestazione
Attività  di insegnamento – lett. b) n. 02 per ciascuna ora Attestazione
Partecipazione ad attività  di ricerca – lett. c) n. 05 per ciascun progetto
n. 10 (se con funzioni di coordinamento e/o responsabilità )
Attestazione
Attività  pubblicistica- lett. d) – su riviste specializzate n. 02 per ciascuna pubblicazione Documentazione comprovante
Attività  pubblicistica – lett. e) – di libri e monografie n. 10 per ciascuna pubblicazione Documentazione comprovante
Partecipazione alle commissioni per esame di stato di C.d.L – lett. f) n. 10 Attestazione
Superamento esame universitario – lett. g) n. 06 Attestazione
Frequenza masters universitari con conseguimento del diploma – lett. h) n. 20 Attestazione
Partecipazione a commissioni e gruppi di studio riconosciuti o accreditati – lett. i) n. 01 per ogni ora di partecipazione Attestazione
partecipazione a Commissioni di certificazione istituite presso i Consigli Provinciali o presso altri organismi – lettera l) n. 01 per ogni ora di partecipazione Attestazione

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3. Le attestazioni rilasciate dal soggetto committente devono specificare il periodo di svolgimento, le materie oggetto dell’attività  formativa e il numero delle ore di impegno.
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Art. 6 – Procedura di accreditamento degli eventi formativi

1. Gli eventi formativi di cui all’art. 7, lettera a), del Regolamento della Formazione Continua, organizzati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalle sue Fondazioni, dai Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro, o in collaborazione e cooperazione con gli stessi, sono accreditati di diritto.

2. Gli eventi formativi organizzati da associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale di cui all’art. 4, comma 4 del Regolamento dovranno essere comunicati preventivamente al Consiglio Provinciale territorialmente competente, che verificherà  la corrispondenza dell’evento a quanto disposto dagli artt. 2 e 7 del Regolamento della Formazione Continua; gli eventi svolti in maniera difforme a quanto sopra previsto non sono accreditati dal Consiglio Provinciale. Lo stesso provvederà  alla segnalazione del soggetto autorizzato e delle motivazioni del diniego al Consiglio Nazionale.

3. Gli eventi formativi, organizzati da altri Ordini professionali, saranno accreditati, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dagli art. 2 (materie) e 9 (criteri di valutazione) su richiesta dell’interessato, previa consegna dell’attestato al Consiglio Provinciale competente, entro il termine della dichiarazione di cui all’art. 11, comma 1, del Regolamento della Formazione continua.
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Art. 7 – sospensioni e/o riproporzionamenti

1. Nei casi di malattia, infortunio, inabilità  temporanea, disabilità  o invalidità , servizio civile richiamo alle armi, volontariato e periodi di servizio presso la protezione civile, soccorso alpino o speleologico, il Consiglio Provinciale, su richiesta dell’iscritto (Allegato I), riproporziona i crediti da conseguire tenendo conto della documentazione prodotta dall’interessato in allegato alla dichiarazione, da presentarsi entro il mese di febbraio successivo al termine del biennio di cui al comma 1 del successivo art. 8.

2. Nel caso di maternità  i crediti da conseguire vengono rideterminati su richiesta dell’iscritta (Allegato I), considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo che decorre da tre mesi antecedenti la data del parto e il compimento dell’anno di età  del bambino. Inoltre, nel caso di comprovata impossibilità  della madre, anche non Consulente del Lavoro, ad adempiere alle incombenze familiari, l’iscritto, nello stesso periodo di cui sopra, potrà  richiedere (Allegato I) al Consiglio Provinciale di rideterminare i crediti per il biennio di riferimento.

3. Nel caso di affidamento o adozione i crediti da conseguire vengono rideterminati su richiesta dell’iscritto (Allegato I) per il periodo di un anno dal relativo provvedimento giudiziale.

4. Il Consiglio Provinciale, su richiesta del Consulente del Lavoro interessato (Allegato I), puಠriproporzionare l’obbligo formativo nei seguenti casi documentati:

a) assistenza alle persone di cui alla legge 104/1992, la cui richiesta deve essere presentata al Consiglio Provinciale competente entro 30 giorni dal fatto impeditivo o comunque entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 del successivo art. 8;

b) altri casi di temporaneo impedimento e /o forza maggiore, (come ad esempio meramente indicativo e non esaustivo, assistenza continua per malattia ad un familiare). Nei predetti casi la richiesta deve essere presentata al Consiglio Provinciale entro il mese di febbraio successivo al termine del biennio di cui al comma 1 del successivo art. 8.

Art. 8 – Adempimenti degli iscritti e verifiche dei Consigli

1. Il Consulente del Lavoro, entro il mese di febbraio successivo alla fine del periodo di formazione biennale, deve presentare al Consiglio Provinciale al cui Albo ਠiscritto una dichiarazione (Allegato II) che attesti la formazione professionale svolta in conformità  a quanto previsto dal Regolamento e dalle presenti indicazioni operative.

2. La dichiarazione di cui al precedente comma 1 dovrà  recare l’elencazione delle attività  formative svolte, l’elencazione degli eventi formativi cui il Consulente del Lavoro ha partecipato nonché, per ogni attività  ed evento, il numero dei crediti conseguiti in base a quanto previsto dall’art. 5, comma 2, delle presenti indicazioni operative.

3. Il Consiglio provinciale, entro i 6 (sei) mesi successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, effettuerà  verifiche a campione provvedendo ad accertare la veridicità  della dichiarazione medesima. Per tale verifica, il Consiglio Provinciale potrà  richiedere all’interessato l’esibizione della documentazione comprovante il programma formativo svolto al fine di valutarne la conformità  al Regolamento. Il Consulente del Lavoro, durante i suddetti 6 (sei) mesi, sarà  tenuto a conservare la documentazione comprovante lo svolgimento del programma formativo svolto e dichiarato.

Art. 9 – Coordinamento tra Consigli Provinciali e Consiglio Nazionale

1. I Consigli Provinciali, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera i), della Legge n. 12/1979, provvedono alla trasmissione al Consiglio Nazionale, del resoconto e dell’informativa previsti ai commi 3 e 4 dell’art. 11 del Regolamento.

2. Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. e), della Legge n. 12/1979, coordina e promuove l’attività  dei Consigli Provinciali per favorire le iniziative intese all’aggiornamento, miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti; assicura inoltre la pi๠ampia diffusione delle proposte formative predisposte dai Consigli Provinciali.
– 
Art.10 – Sanzioni

1. Il mancato conseguimento dei crediti formativi previsti dal presente regolamento costituisce illecito disciplinare ed ਠsoggetto alle sanzioni previste dal titolo IV della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

2. In caso di mancata comunicazione della dichiarazione di cui all’art. 11, comma 1, del Regolamento della Formazione Continua, il Consiglio provinciale diffida il Consulente del Lavoro ad adempiere nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni; in caso di inottemperanza alla diffida si applica il comma 1 del presente articolo.
3. Il ricorso avverso l’irrogazione della sanzione ਠdisciplinato dalla legge n. 12/1979 e successive integrazioni e modificazioni.
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Art. 11 – Decorrenza

1. Le presenti indicazioni operative entrano in vigore dalla stessa data del Regolamento della Formazione Continua dei Consulenti del Lavoro.

Formazione Continua Obbligatoria

Premessa

Il presente documento costituisce atto di indirizzo redatto ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento per la formazione continua dei Consulenti del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 22 del 22 dicembre 2017, a seguito del parere favorevole alla definitiva adozione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 novembre 2017, previa intesa con il Ministero della Giustizia avvenuta in data 26 ottobre 2017. Le linee guida mirano a facilitare la corretta applicazione della normativa in materia di formazione continua, e sono concepite come una misura di accompagnamento volta a chiarire eventuali dubbi interpretativi, a beneficio degli iscritti, dei Consigli dell’Ordine e dei soggetti che erogano attività formative. Sono pertanto redatte quali note di commento e/o spiegazione in calce a ciascun articolo del Regolamento. Il Regolamento si compone di 27 articoli, suddivisi in Capi: il primo (artt. 1 – 5) individua le Disposizioni Generali; il secondo (artt. 6 – 10) è dedicato alla tematica dei crediti formativi e alla loro attribuzione; il terzo (artt. 11 – 17) contiene le disposizioni per i soggetti abilitati; il quarto contiene le disposizioni per lo svolgimento degli eventi formativi (artt. 18 – 19); il quinto (artt. 20 – 22) individua gli adempimenti e le facoltà degli iscritti e dei Consigli provinciali; il sesto (art. 23) le sanzioni; il settimo ed ultimo Capo (artt. 24 – 27) contiene altre disposizioni.

Fatti salvi gli aspetti di natura legale, quali comunicazioni e notifiche, tutti gli adempimenti relativi alla formazione continua di cui al predetto Regolamento (per Consiglio Nazionale, Consigli provinciali, Pubbliche Amministrazioni, Enti formatori, Consulenti del Lavoro) saranno veicolati esclusivamente tramite la piattaforma informatica gestita dalla Fondazione Studi.

 

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Contenuti e finalità

  1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del d.P.R. 7 agosto 2012, n.137 e reca le disposizioni che disciplinano gli obblighi e le modalità di svolgimento della formazione di tutti gli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro, nonché i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento.


Si tratta di una previsione di carattere generale, che richiama la fonte statale che autorizza l’adozione del regolamento del Consiglio nazionale. Si ricorda che il d.P.R. 137/2012 è a sua volta autorizzato dall’art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, conv. in legge 14 settembre 2011, n. 148, e ss. mod., che, per quanto qui di interesse, dispone: Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

(…)
  1. b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione; (…)
Gli interessi pubblici ai quali è informato il sistema della formazione continua obbligatoria sono precisati dall’art. 7, d.P.R.cit., che al primo comma dispone:Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare”.

Art. 2 – Definizione della formazione continua

  1. Per formazione continua si intende, ai sensi del presente regolamento, ogni attività volta al conseguimento ed al consolidamento di competenze generali e specifiche di carattere teorico pratico nelle aree scientifiche, tecniche e culturali relative alla professione di Consulente del Lavoro. 


Rientrano nella definizione di formazione continua tutte le attività finalizzate all’acquisizione e all’aggiornamento delle competenze generali e specifiche relative alla professione di Consulente del Lavoro disciplinate dal Regolamento.

Art. 3 – Obbligo della formazione continua

  1. Il Consulente del Lavoro, al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel miglior interesse dell’utente e della collettività, ha l’obbligo di sviluppare e curare la propria competenza professionale, mediante la partecipazione a corsi o eventi formativi riconosciuti o accreditati ai sensi del presente regolamento, ovvero mediante lo svolgimento delle attività formative indicate al successivo articolo 7.

  2. Lo svolgimento della formazione continua costituisce obbligo giuridico e deontologico per tutti gli iscritti all’Ordine, a prescindere dall’esercizio effettivo dell’attività professionale, salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 22.

  3. Sono soggetti all’obbligo di cui al comma 2 anche i professionisti sospesi dall’esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 29 della legge 11 gennaio 1979, n.12.


La formazione continua costituisce un obbligo giuridico previsto dalla legge e dal codice deontologico.

Tale predetto obbligo è in capo a tutti gli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro ivi compresi coloro che non esercitino la professione o, anche, siano stati oggetto di provvedimento di sospensione ex art. 29 legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Pertanto, ove il professionista non ottemperi al previsto obbligo di formazione continua, sarà deferito al competente Consiglio di disciplina territoriale.

Art. 4 – Oggetto delle attività di formazione continua

  1. Il programma formativo, nel quale si articola la formazione continua, deve avere ad oggetto le materie e le attività inerenti alla professione di Consulente del Lavoro, riportate nell’allegato 1 al presente regolamento e nel successivo articolo 8, comma 4.


Nell’allegato 1 al Regolamento sono indicate le materie e le attività nelle quali potrà estrinsecarsi la formazione continua del Consulente del Lavoro che risultano suddivise in sei macro aree (lettere A – F) all’interno delle quali si hanno ulteriori ripartizioni per singolo argomento.

Ulteriori specifiche attività formative sono, inoltre, elencate all’articolo 8, comma 4 (v. infra).

Art. 5 – Durata e periodo della formazione

  1. Il periodo di riferimento per la formazione continua ha durata biennale.

  2. L’anno formativo inizia il 1⁰ gennaio e termina il 31 dicembre.


Il periodo di riferimento dell’adempimento formativo è il biennio e l’anno formativo coincide con l’anno civile. In sede di prima applicazione, il primo biennio è quello che comincia il primo gennaio 2019.

 

CAPO II – CREDITI FORMATIVI E LORO ATTRIBUZIONE

Art. 6 – Crediti formativi

  1. Il credito formativo (CF) costituisce l’unità di misura per la valutazione dell’impegno richiesto per l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua.

  2. L’unità del valore del credito formativo è l’ora.

  3. Ogni Consulente del Lavoro deve conseguire nel biennio almeno 50 crediti formativi, di cui almeno 6 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice

  4. Per i neo iscritti l’obbligo formativo decorre dal mese successivo a quello di iscrizione all’Albo ed i crediti di cui al comma 3 sono conseguentemente

  5. Per ciascun anno il Consulente del Lavoro deve, comunque, maturare complessivamente almeno 16 crediti formativi, di cui almeno 3 crediti nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico.

  6. Ogni Consulente del Lavoro può beneficiare, nel biennio, di un debito formativo per un massimo di 9 crediti, i quali dovranno essere recuperati nei primi sei mesi del biennio

  7. Il 40% dei crediti può essere conseguito con l’utilizzo della tecnologia e-learning. Su richiesta motivata dell’iscritto, o per motivi di carattere generale, il Consiglio Provinciale può autorizzare una percentuale superiore

  8. In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti del biennio di riferimento i crediti maturati nel biennio precedente


La regola generale per l’attribuzione dei crediti formativi è “1 ora = 1 credito”. Il successivo art. 8 reca tuttavia delle deroghe alla regola generale, e premia opportunamente talune attività, come ad esempio le ore di docenza ciascuna delle quali vale 2 crediti.

I crediti formativi minimi da conseguire per ciascun anno solare sono 16, di cui almeno 3 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico.

Tuttavia, il Consulente del Lavoro, per ogni biennio, potrà usufruire di un debito formativo per un massimo di 9 crediti, sia ordinari che nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico.

Per i nuovi iscritti il Consiglio Provinciale dovrà procedere al riproporzionamento (per ventiquattresimi) dei crediti formativi sulla piattaforma informatica.

La presenza di un nuovo iscritto sarà segnalata da un alert.

L’obbligo di formazione continua può essere assolto mediante la frequenza di corsi frontali o erogati in modalità e-learning. Il Consulente del Lavoro può ricorrere alla modalità e-learning per il conseguimento del 40% dei crediti formativi biennali.

È data facoltà ai Consigli Provinciali di autorizzare una percentuale superiore al predetto 40% su richiesta motivata dell’iscritto, o per motivi di carattere generale.

Non rientrano nella tipologia e-learning altre modalità di formazione a distanza come meglio specificato nel successivo articolo 9.

Nella percentuale del 40%, invece, sono inclusi anche i corsi formativi svolti in modalità webinar. Con questa ultima modalità, acronimo di “web seminar” si intende un seminario interattivo che si svolge in modalità virtuale.


Art. 7 – Eventi formativi e attività formative

1.  Il Consulente del Lavoro, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto del presente regolamento, sceglie liberamente i corsi, gli eventi e le attività formative da svolgere ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo.

2.  Il Consulente del Lavoro può conseguire i crediti formativi attraverso la partecipazione a:

a) corsi di formazione, anche in modalità e-learning, organizzati dai soggetti indicati al successivo articolo 11;

b) seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde e dibattiti, o partecipazione a congressi nazionali e territoriali aventi ad oggetto argomenti nelle materie di cui all’allegato

3.  Il Consulente del Lavoro può, altresì, conseguire i crediti formativi mediante lo svolgimento delle seguenti attività riguardanti le materie di cui all’articolo 4:

a) relatore negli eventi formativi organizzati dai Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro o da essi autorizzati;

b) insegnamento in corsi per praticanti, corsi in scuole secondarie, corsi universitari e corsi post-universitari;

c) partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni universitarie o di ricerca riconosciute;

d) pubblicistica anche in via informatica o telematica di libri, monografie, articoli e saggi su riviste specializzate;

e) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di Consulente del Lavoro;

f) superamento degli esami previsti dai corsi di laurea per l’accesso alla professione;

g) frequenza di master universitari ed assimilati con conseguimento del relativo diploma;

h) partecipazione a commissioni e gruppi di studio negli eventi riconosciuti ed accreditati ai sensi dei successivi articoli 8, 9 e 10, aventi lo scopo di esaminare ed approfondire problematiche afferenti alle materie di cui all’articolo 4;

i) partecipazione, in qualità di componente, alla Commissione di Certificazione dei Contratti istituita presso i Consigli Provinciali; a quella istituita presso altri organismi, anche con funzioni consultive e alle altre Commissioni di studio istituite dai Consigli Provinciali;

l) partecipazione ad eventi formativi non accreditati, organizzati da Università e Pubbliche Amministrazioni aventi ad oggetto materie professionali, di cui sia attestata la partecipazione dal soggetto organizzatore;

m) partecipazione alle commissioni di studio o approfondimento nelle materie oggetto del presente regolamento presso le commissioni ministeriali e parlamentari, nazionali e comunitarie;

n) partecipazione alle commissioni di studio o approfondimento nelle materie oggetto del presente regolamento presso le commissioni degli organi di Governo dei Comuni, delle Province e delle Regioni;

o) partecipazione a corsi per mediatori civili e commerciali.

4.  I Consigli Provinciali provvedono, direttamente o in collaborazione con soggetti terzi, all’organizzazione di eventi formativi in misura tale da garantire ai propri iscritti il conseguimento, nel biennio, del numero minimo di crediti di cui al comma 3 dell’articolo 6 del presente regolamento.


Il Consulente del Lavoro ha piena libertà di scegliere le attività formative di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 7 del Regolamento, aventi ad oggetto le materie di cui all’allegato 1, presenti sulla piattaforma telematica.

Il comma 2 elenca le tipologie di attività che rientrano nella regola generale per la quale ad ogni ora di lezione corrisponde 1 credito formativo.

Il comma 3 elenca una serie di fattispecie che, in virtù di variabili di tipo qualitativo, comportano una attribuzione di crediti diversa rispetto alla regola generale.

Il successivo articolo 8 prevede, in relazione alle singole fattispecie, la relativa attribuzione di crediti.

Con riferimento all’ipotesi di cui al comma 4, si precisa che il Consiglio Provinciale in quanto titolare esclusivo dell’evento dovrà curare anche tutti gli aspetti organizzativi, quali gestione delle presenze, registrazione dei partecipanti, monitoraggio e controllo dell’evento nonché successivo rilascio dei crediti formativi.

Art. 8 – Attribuzione dei crediti formativi

1.  I crediti formativi si conseguono con la partecipazione agli eventi formativi a condizione che essi siano organizzati dai soggetti indicati al successivo articolo 11.

2.  I crediti si conseguono, inoltre, con lo svolgimento delle attività formative di cui all’articolo 7, comma

3.  Ad ogni ora di partecipazione ad un evento formativo è riconosciuto n. 1 credito. Fermo restando la non frazionabilità dell’evento stesso, è data facoltà al Consiglio Provinciale di prevedere una frazionabilità correlata agli argomenti

4.  L’attribuzione dei crediti per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 2, non può superare i 30 crediti nel biennio di riferimento ed è così regolata:

Attività formative Crediti attribuibili
a) attività di relatore negli eventi formativi organizzati dai Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro o da essi accreditati; 2 crediti per ciascuna ora
b) attività di insegnamento in corsi per praticanti, corsi in scuole secondarie, corsi universitari e corsi post- universitari; 2 crediti per ciascuna ora
c)  partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati  da Istituzioni universitarie o di ricerca riconosciute; 5 crediti per ciascun progetto
d) partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati  da Istituzioni universitarie o di ricerca riconosciute con funzioni di coordinamento e/o di responsabilità; 10 crediti per ciascun progetto
e) attività pubblicistica anche in via informatica o telematica di libri, monografie, articoli e saggi su riviste specializzate; 2         crediti         per         ciascuna pubblicazione
f)    partecipazione alle commissioni per gli esami di stato di Consulente del Lavoro; 10 crediti per ciascuna sessione
g) superamento degli esami previsti dai corsi di laurea per l’accesso alla professione; 6 crediti per ciascun esame
h) frequenza di master universitari ed assimilati con conseguimento del relativo diploma; 20 crediti per ciascun master
i) partecipazione a commissioni e gruppi di studio negli eventi, riconosciuti e accreditati ai sensi del precedente art. 7, aventi lo scopo di esaminare ed approfondire problematiche afferenti le materie di cui all’art. 4; 1   credito    per ciascuna ora di partecipazione

 

l) partecipazione, in qualità di componente, alla Commissione di Certificazione dei Contratti istituita presso i Consigli Provinciali; a quella istituita presso altri organismi, anche con funzioni consultive e, alle altre Commissioni di studio istituite dai Consigli Provinciali; 1   credito    per ciascuna ora di partecipazione
m) partecipazione ad eventi formativi non accreditati, organizzati da Università e Pubbliche Amministrazioni aventi ad oggetto materie professionali, di cui sia attestata la partecipazione dal soggetto organizzatore; 1   credito    per ciascuna ora di partecipazione
n) partecipazione alle commissioni di studio o approfondimento nelle materie oggetto del presente regolamento presso le commissioni ministeriali e parlamentari, nazionali e comunitarie; 2 crediti per ciascuna riunione
o) partecipazione alle commissioni di studio o approfondimento nelle materie oggetto del presente regolamento presso le commissioni degli organi di governo dei Comuni, delle Province e delle Regioni; 2 crediti per ciascuna riunione
p) partecipazione con profitto a corsi di 54 ore per mediatori civili e commerciali; 20 crediti per l’intero corso
q)  partecipazione     con    profitto     a    corsi    di    18    ore (aggiornamento) per mediatori civili e commerciali. 6 crediti per l’intero corso

Il conseguimento di crediti formativi si ottiene con la partecipazione agli eventi formativi organizzati esclusivamente dai soggetti indicati al successivo articolo 11.

In via generale, non è prevista la frazionabilità dell’evento stesso.

È comunque riconosciuta al Consiglio Provinciale la facoltà di prevedere un’eventuale frazionabilità dell’evento, in relazione agli argomenti trattati. Anche gli eventi organizzati dagli enti formatori autorizzati, su proposta di questi ultimi inoltrata per  il tramite della piattaforma informatica, potranno prevedere un’eventuale frazionabilità.

Il comma 4 detta un elenco di fattispecie, diverse dalla partecipazione agli eventi formativi, la cui esecuzione e/o partecipazione attribuisce un numero di crediti formativi differente rispetto alla regola generale, con il limite massimo di 30 crediti nel biennio di riferimento. Di seguito, con riferimento alla tabella sopra riportata, si evidenziano le seguenti specifiche:
  • lettera f) - alla partecipazione alle commissioni per gli esami di stato di Consulente del Lavoro viene assimilata l’attività di insegnamento che il professionista affidatario (cd. “dominus” o “dante pratica”) svolge nei confronti del proprio tirocinante. Per tale attività è riconosciuta l’attribuzione di un massimo di 10 crediti per biennio, prescindendo dal numero dei tirocinanti.
I 10 crediti formativi sono riconosciuti a condizione che il periodo di tirocinio professionale venga portato a termine e gli stessi sono computati nel biennio formativo in cui si conclude il suddetto periodo di tirocinio.

Il dominus o Consulente del Lavoro dante pratica sarà chiamato a compilare specifica dichiarazione contenente il nominativo del praticante e la data di conclusione del tirocinio.
  • lettera l) - l’attribuzione dei crediti è altresì riconosciuta ai componenti dei Consigli di Disciplina territoriali e nazionali. Con riferimento alla partecipazione ai Consigli di Disciplina si riconosce la maturazione di crediti formativi in relazione a quelli di natura deontologica/ordinamentale, nel limite dei 6 crediti formativi, da conseguire nella misura di 3 crediti per anno.

Art. 9 – Attribuzione dei crediti per le attività di formazione a distanza

1. I crediti formativi si possono conseguire partecipando ad eventi svolti in modalità di videoconferenza. Il Consiglio Provinciale vigila sui contenuti scientifici e sull’effettiva partecipazione dell’iscritto all’attività formativa, secondo le indicazioni e gli eventuali limiti stabiliti dal Consiglio Nazionale.


È prevista la possibilità di conseguire crediti formativi partecipando ad eventi svolti in modalità di videoconferenza. A titolo esemplificativo rientrano in tale fattispecie i videoforum organizzati dalla Fondazione Studi e le videoconferenze realizzate dalla stessa in favore dei Consigli Provinciali.

In tali ipotesi l’evento è assimilabile a quelli svolti in modalità frontale e, di conseguenza, dovranno essere curati nel medesimo modo gli adempimenti relativi alla registrazione dei partecipanti e alla gestione delle presenze.

Il Consiglio Provinciale è chiamato a vigilare sull’effettiva partecipazione degli iscritti alla singola attività formativa e sui contenuti scientifici dell’evento stesso.

Il Consiglio Nazionale si riserva di stabilire ulteriori indicazioni o limiti per tale modalità.

Art. 10 – Attribuzione dei crediti in modalità e-learning

1. I crediti formativi si possono conseguire con la partecipazione ad eventi organizzati in modalità e-learning, di cui all’articolo 7, comma 2, attraverso l’utilizzo di una piattaforma informatica conforme alle linee guida attuative stabilite con delibera del Consiglio Nazionale.


I crediti formativi possono essere conseguiti attraverso la partecipazione ad eventi organizzati in modalità e-learning nei limiti del 40% del totale previsto nel biennio.

Tale modalità è consentita solo ove la piattaforma informatica utilizzata sia conforme alle linee guida di cui all’allegato 1 delle presenti linee guida, stabilite dal Consiglio Nazionale con propria delibera.


CAPO III – DISPOSIZIONI PER I SOGGETTI ABILITATI

Art. 11 – Soggetti abilitati all’organizzazione e allo svolgimento di eventi formativi

1. Gli eventi formativi di cui all’articolo 7, comma 2, sono organizzati e svolti:

a) dai Consigli Provinciali, anche in cooperazione con altri soggetti ancorché non autorizzati dal Consiglio Nazionale o con altri Ordini professionali ed Istituzioni. In tali ipotesi detti soggetti, Ordini od Istituzioni dovranno operare sotto la vigilanza e la responsabilità del Consiglio Provinciale medesimo;

b) dal Consiglio Nazionale o dalle sue Fondazioni;

c) dall’ENPACL o dalle sue Fondazioni, nelle materie di loro pertinenza;

d) da Università e Pubbliche Amministrazioni, con le modalità di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento;

e) da Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale, come disposto dall’articolo 7, comma 2, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, con le modalità di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento.


Sono elencati i soggetti abilitati ad organizzare eventi formativi validi ai fini della formazione continua dei Consulenti del Lavoro.

1) Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro: possono organizzare eventi in autonomia o, anche, in collaborazione con soggetti
A tal proposito, oltre a quanto già osservato con riferimento all’articolo 7, comma 4, del Regolamento Formazione Continua, si evidenzia che è il Consiglio Provinciale che ha la responsabilità di questa forma di cooperazione in relazione al singolo evento. Il Consiglio Nazionale, al contrario, non procede ad accreditare singoli eventi formativi, bensì ad autorizzare un Ente formatore, così come previsto dall’art. 7, comma 2, del d.P.R. 137/2012.

È inoltre possibile la collaborazione tra Consigli Provinciali e altri Ordini professionali ed Istituzioni. In queste ipotesi entrambi i predetti soggetti, ovvero, Ordini od Istituzioni dovranno operare nell’opportuno coordinamento con il Consiglio Provinciale medesimo, responsabile del buon esito dell’iniziativa formativa nei confronti degli iscritti.

Come previsto dall’art. 7, comma 4, del d.P.R. 137/2012 è data facoltà esclusivamente ai Consigli nazionali di emanare appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, che possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore. Non è, pertanto, prevista la possibilità per i Consigli provinciali di stipulare convenzioni od accordi di riconoscimento reciproco di crediti con altri Ordini professionali, senza il predetto previo regolamento.


2)  Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro o dalle sue Fondazioni;

3)  ENPACL o dalle sue Fondazioni, nelle materie di loro pertinenza;

4)  Università e Pubbliche Amministrazioni, comprese le rispettive diramazioni territoriali (quali Amministrazioni regionali e comunali, INPS, INAIL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Ispettorati Territoriali del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Ministeri): sono da considerarsi “enti accreditati di diritto”, ovvero, non è ritenuta necessaria la procedura autorizzatoria di cui ai successivi articoli 12-14. È, invece, richiesta anche per questi particolari soggetti la procedura di cui ai successivi articoli 18 e 19, ovvero, la richiesta di accreditamento del singolo evento al Consiglio provinciale territorialmente competente, la rilevazione ed il caricamento delle presenze, il tutto tramite l’utilizzo della apposita piattaforma informatica. L’iscritto può comunque presentare al Consiglio dell’ordine la richiesta che gli vengano riconosciuti dei crediti formativi in relazione alla frequenza di eventi formativi organizzati da Università e pubbliche amministrazioni che non abbiano tuttavia seguito le previste procedure di accreditamento preventivo. Il Consiglio dell’ordine competente si riserva ovviamente di valutare l’accoglimento della richiesta anche in relazione ai contenuti dell’evento formativo in questione
I predetti soggetti di cui al n. 4 sono esonerati dal pagamento del contributo per diritti di segreteria stabilito dal Consiglio Provinciale di cui all’articolo 18, comma 5, del Regolamento).

5)  Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti: devono essere autorizzati dal Consiglio Nazionale, come disposto dall’articolo 7, comma 2, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Questi ultimi devono effettuare gli adempimenti previsti dagli articoli 12, 13 e 14 per ciò che concerne il procedimento autorizzatorio di competenza del Consiglio Nazionale e dagli articoli 18 e 19 per il successivo accreditamento dei singoli eventi presso i Consigli


Art. 12 – Requisiti delle Associazioni di iscritti agli Albi e degli altri soggetti

1. Le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l’autorizzazione ad organizzare l’attività formativa devono:

a) dimostrare, anche per il tramite di idonea relazione, di aver maturato adeguata esperienza nell’ambito della formazione professionale nelle materie di cui all’allegato 1, svolta in via continuativa da almeno due anni con propria organizzazione e mezzi;

b) illustrare i programmi e gli obiettivi dei corsi di formazione che si intende realizzare, precisando la durata e le materie prescelte, gli argomenti considerati nell’ambito delle materie prescelte e la loro propedeuticità, i docenti che si intende impiegare nelle attività formative in relazione agli argomenti considerati, le metodologie didattiche utilizzate;

c) dichiarare che gli eventi formativi siano organizzati in sedi in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di accessibilità per le persone con disabilità;

d) dimostrare il possesso di una organizzazione tale da garantire idonee dotazioni strutturali che consentano lo svolgimento dell’attività di formazione nonché la corretta rilevazione delle presenze e l’invio o distribuzione ai partecipanti del materiale didattico;

e) autocertificare la conformità della piattaforma informatica utilizzata per la formazione erogata in modalità e-learning alle linee guida attuative stabilite con delibera del Consiglio Nazionale;

f) autocertificare che il titolare, il legale rappresentante ed i titolari effettivi non abbiano riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva sospesa, che non siano incorsi nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, che non siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza o aver riportato sanzioni disciplinari diverse dalla censura;

g) attestare che gli amministratori sono in possesso dei requisiti di onorabilità e, in particolare: non devono aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; essere incorsi nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; aver riportato sanzioni disciplinari diverse dalla

h) allegare il curriculum del responsabile scientifico dal quale risulti l’esperienza acquisita nelle materie di pertinenza della formazione;

i) assicurare la presenza di relatori iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro ovvero con qualifica di notaio, avvocato, dottore commercialista ed esperto contabile, magistrato, docente universitario di ruolo, dirigente o funzionario della P.A.


Sono previsti una serie di adempimenti e di documentazione da produrre a carico delle Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l’autorizzazione da parte del Consiglio Nazionale per organizzare attività formative valide ai fini della formazione continua dei Consulenti del Lavoro.

In particolare, il soggetto richiedente deve aver maturato adeguata esperienza nell’ambito della formazione professionale nelle materie di cui all’allegato 1 per almeno due anni prima della presentazione dell’istanza e con propria organizzazione e mezzi.

Non potranno essere valutati eventi svolti e/o organizzati dal richiedente unitamente ad altri soggetti terzi.


Art. 13 – Istanza di autorizzazione presentata da Associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti

1. Le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti, di cui all’articolo 7, comma 2, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, devono presentare al Consiglio Nazionale dell’Ordine domanda di autorizzazione contenente:

a) i dati identificativi del richiedente;

b) un dettagliato programma formativo per il quale si richiede l’autorizzazione;

c) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 12, nonché lo statuto, il certificato di attribuzione del codice fiscale e partita IVA rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e, se soggetti aventi scopo di lucro, il certificato di iscrizione al registro imprese;

d) l’autocertificazione che gli eventi formativi siano organizzati dal soggetto richiedente l’autorizzazione;

e) l’attestazione di pagamento del contributo di euro 300,00 per diritti di segreteria;

f) qualora l’attività formativa sia stata svolta con scopo di lucro, presentare copia dei bilanci degli ultimi 2 esercizi, ovvero copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 2 anni ove non tenuti alla redazione del


L‘istanza di autorizzazione, unitamente alla documentazione richiesta per l’evasione della pratica, deve essere presentata esclusivamente mediante l’apposita piattaforma telematica predisposta dal Consiglio Nazionale. All’istanza dovranno essere allegati tutti i documenti richiesti dal Regolamento mediante compilazione dei format presenti sulla piattaforma stessa e firmati digitalmente là dove richiesto. Il Consiglio nazionale può ovviamente formulare richieste di integrazione della documentazione, e richiedere, ai fini dell’effettuazione della necessaria istruttoria, ulteriori elementi e notizie utili, anche alla luce del principio del soccorso istruttorio.

Il pagamento dei diritti di segreteria dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario.

Art. 14 – Autorizzazione alle Associazioni di iscritti agli Albi e degli altri soggetti, di cui all’art. 7, comma 2, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137

1.  Il Consiglio Nazionale decide sulle domande di autorizzazione ad organizzare le attività di formazione, presentate dalle Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti e trasmette motivata proposta di delibera di autorizzazione generale o limitata ad alcune specifiche materie al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

2.  In caso di domande di autorizzazione mancanti di requisiti, tali da condurre a una valutazione negativa, il Consiglio Nazionale trasmetterà all’interessato notizia di preavviso di rigetto, ai sensi dell’articolo 10-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive

3.  Il Consiglio Nazionale, sulla base del parere espresso dal Ministero vigilante, delibera il rilascio o il diniego dell’autorizzazione e comunica la decisione al soggetto richiedente unitamente alle credenziali di accesso alla piattaforma informatica nazionale.

4.  L’Autorizzazione ha durata annuale in fase di primo rilascio e biennale per i successivi rinnovi, salvo quanto previsto al successivo articolo

5.  Il soggetto cui non è stata concessa l’autorizzazione non può ripresentare istanza prima di un anno dal ricevimento della comunicazione di rigetto.


L’autorizzazione potrà essere concessa con riferimento a tutte le materie, o con limitazione nel caso in cui un ente formatore presenti un’esperienza formativa specifica per determinate materie o aree di attività.

Il procedimento amministrativo ha avvio previa registrazione sulla piattaforma informatica, ed è scandito dalle seguenti fasi:
  • presentazione della istanza;
  • istruttoria, finalizzata a vagliare la presenza di tutto quanto richiesto ex  12 e 13 del Regolamento. Ove una domanda sia carente di uno o più requisiti, il Consiglio Nazionale trasmetterà richiesta di integrazione e/o comunicazione di preavviso di rigetto al soggetto richiedente.
  • trasmissione della proposta di delibera al Ministero vigilante;
  • ricevimento parere del predetto Ministero;
  • delibera per il rilascio o il diniego dell’autorizzazione e invio comunicazione al soggetto richiedente tramite posta elettronica certificata (PEC).
L’autorizzazione avrà durata annuale in fase di primo rilascio e biennale per i successivi rinnovi.

Ove la domanda di autorizzazione sia rigettata, il soggetto richiedente non potrà presentare una nuova istanza prima che sia trascorso un anno dal ricevimento della comunicazione di rigetto.

Ottenuta l’autorizzazione, le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti, nell’organizzazione degli eventi devono attenersi alle seguenti prescrizioni:
  • L’organizzazione degli eventi deve essere effettuata esclusivamente dai soggetti autorizzati e non da soggetti terzi posto che la predetta autorizzazione è individuale e non trasferibile, nemmeno parzialmente. Eventuali collaborazioni sono ammesse esclusivamente con i Consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro;
  • la documentazione relativa agli eventi accreditati (registri presenze, locandine, attestati di partecipazione, comunicazioni informative, altro materiale didattico) deve contenere esclusivamente la denominazione dell’Ente autorizzato, con chiara indicazione del numero ed estremi della delibera autorizzativa ed eventuali rinnovi;
  • la predetta documentazione non dovrà contenere riferimenti a soggetti terzi non autorizzati ai fini della formazione continua dei Consulenti del Lavoro. L’indicazione di eventuali sponsor dovrà essere riportata a fondo pagina, onde consentire una corretta identificazione del soggetto organizzatore;
  • non possono essere utilizzati loghi propri della Categoria dei Consulenti del Lavoro, ivi compresi quello del Consiglio Nazionale e dei Consigli Provinciali.

Art. 15 – Rinnovo dell’autorizzazione alle Associazioni di iscritti agli Albi e degli altri soggetti

1. La domanda di rinnovo dell’autorizzazione dovrà essere trasmessa, almeno trenta giorni prima della scadenza, al Consiglio Nazionale e dovrà contenere:

a) l’autocertificazione che le condizioni soggettive ed oggettive che hanno determinato la concessione dell’autorizzazione non siano variate;

b) se le condizioni soggettive ed oggettive che hanno determinato la concessione dell’autorizzazione sono variate, la documentazione comprovante la nuova situazione del soggetto richiedente;

c) una dettagliata relazione dell’attività formativa svolta durante il periodo di vigenza dell’autorizzazione, dalla quale, per ciascun evento organizzato, risulti la data ed il luogo in cui è stato effettuato, il Consiglio Provinciale che lo ha accreditato, le materie e gli argomenti trattati, i nominativi dei relatori intervenuti, il numero dei Consulenti del Lavoro che vi hanno partecipato ed il numero dei crediti formativi attribuiti;

d) un adeguato programma formativo per il quale si richiede il rinnovo dell’autorizzazione;

e) la dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risulti che gli eventi formativi svolti nel periodo di vigenza dell’autorizzazione sono stati organizzati dal soggetto autorizzato;

f) l’attestazione di pagamento del contributo di euro 300,00 (trecento/00) per diritti di segreteria.


La domanda di rinnovo dell’autorizzazione deve essere trasmessa al Consiglio Nazionale, almeno trenta giorni prima della scadenza, sempre tramite la piattaforma telematica.

Eventuali domande trasmesse successivamente rispetto a tale termine non verranno esaminate e l’ente formatore, di conseguenza, dovrà ripresentare istanza di autorizzazione ex novo.

In sede di rinnovo, unitamente all’istanza, potrà essere richiesta ulteriore documentazione, o documenti temporalmente scaduti, gli stessi devono essere firmati digitalmente ove richiesto.

La domanda di rinnovo deve contenere, tra l’altro, la relazione sull’attività formativa svolta nel periodo di vigenza dell’autorizzazione, nella quale devono essere indicati chiaramente, quali eventi siano stati organizzati, inserendoli in ordine cronologico. Per ciascun evento deve risultare nel dettaglio:
  • data / luogo / Consiglio Provinciale che ha accreditato l’evento / materie e argomenti trattati / nominativi dei relatori intervenuti / numero di partecipanti totali / numero di Consulenti del Lavoro intervenuti / numero crediti formativi rilasciati.

Art. 16 – Revoca dell’autorizzazione

1.  L’autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente articolo 14 è revocata, acquisito il parere vincolante del Ministero vigilante, qualora il Consiglio Nazionale rilevi il venir meno di uno dei requisiti necessari al suo rilascio indicati all’articolo 12.

2.  L’autorizzazione è altresì revocata, nei casi di inadempimenti, anche parziali, relativi alla corretta erogazione della formazione o alla rilevazione delle presenze di cui alla lettera d), dell’articolo 12. Tali inadempimenti sono accertati anche attraverso le comunicazioni di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 18.


Nel caso in cui il Consiglio Nazionale riscontri il venir meno di uno dei requisiti necessari al rilascio dell’autorizzazione, o in caso di inadempimenti relativi alla corretta erogazione della formazione o, ancora, alla rilevazione delle presenze posti in essere dal soggetto autorizzato, l’autorizzazione già concessa verrà revocata. Il provvedimento di revoca viene comunicato dal Consiglio Nazionale a mezzo PEC.

Art. 17 – Elenco delle Associazioni di iscritti agli Albi e degli altri soggetti

1.  Nel sito ufficiale del Consiglio Nazionale, www.consulentidellavoro.gov.it, è pubblicato l’elenco aggiornato delle Associazioni di iscritti agli Albi e degli altri soggetti autorizzati all’organizzazione dell’attività di formazione continua.

2.  Nell’elenco di cui al comma 1 sono indicati: la denominazione o ragione sociale del soggetto autorizzato, il numero dell’autorizzazione e la data di rilascio, il periodo di validità ed eventuali limitazioni per materie o modalità di svolgimento.


Tutti i soggetti autorizzati saranno inseriti nell’elenco ufficiale pubblicato sul sito web del Consiglio Nazionale al link www.consulentidellavoro.gov.it, o altro link che verrà successivamente comunicato.

Gli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro devono, infatti, poter conoscere se un soggetto che organizza attività formative sia effettivamente autorizzato secondo le norme vigenti. Tale pubblicazione risponde alle generali regole di trasparenza amministrativa cui il Consiglio Nazionale è soggetto per effetto del decreto legislativo 97/2016. Lo stesso è pertanto tenuto ad adempiere agli obblighi di pubblicazione concernenti “gli atti di carattere normativo e amministrativo generale” di cui all’art. 12, D. lgs. 33/2013. Ai sensi dell’art. 6, D. lgs. ult. cit., inoltre “le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali (…) assicurandone (…) la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione”.

 

CAPO IV – DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI FORMATIVI

Art. 18 – Richiesta di accreditamento degli eventi organizzati dai soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale e vigilanza del Consiglio Provinciale competente per territorio

1.   I soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale devono presentare al Consiglio Provinciale dell’Ordine territorialmente competente la richiesta di accreditamento degli eventi di cui all’articolo 7. Nel caso in cui l’evento sia svolto in ambiti territoriali localizzati su più province, la richiesta di accreditamento andrà rivolta a ciascun Consiglio Provinciale.

2.  La richiesta di cui al comma 1 deve essere inoltrata, per il tramite della piattaforma informatica messa a disposizione dal Consiglio Nazionale, almeno 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’evento stesso.

3.  Il Consiglio Provinciale competente, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, può concedere o negare, con motivazione, l’accredito degli eventi formativi. La mancata risposta entro tale termine costituisce silenzio assenso.

4.  Per ciascun evento il soggetto autorizzato dovrà specificare:

a) la tipologia dell’evento;

b) il titolo dell’evento e gli argomenti trattati;

c) la durata di trattazione di ciascun argomento;

d) la data di svolgimento;

e) il luogo di svolgimento dell’evento che deve essere compreso nel territorio del Consiglio Provinciale cui si chiede l’accreditamento;

f) l’indicazione e la qualificazione dei relatori.

5.  I soggetti autorizzati, di cui all’articolo 14, che chiedono al Consiglio Provinciale l’accredito di un evento formativo, sono tenuti al versamento di un contributo, per diritti di segreteria non rimborsabili, il cui importo è determinato dallo stesso Consiglio, entro il limite massimo di euro 150,00 (centocinquanta/00).

6.  Il Consiglio Provinciale dell’Ordine vigila sull’esatto adempimento degli eventi formativi svolti dai soggetti autorizzati nel territorio di sua competenza. Nel caso in cui l’evento sia svolto in difformità totale o parziale rispetto all’accreditamento ricevuto non sarà ritenuto valido ai fini della formazione continua e, all’iscritto, non saranno riconosciuti i relativi crediti formativi.

7.  Qualsiasi fatto, commesso dal soggetto autorizzato, che comporti il parziale o il totale inadempimento della corretta erogazione della formazione, rilevato dal Consiglio Provinciale competente per territorio, deve essere, da quest’ultimo, tempestivamente comunicato via PEC al soggetto autorizzato e al Consiglio Nazionale.

8.  Le comunicazioni di cui al comma 7 costituiscono elementi di valutazione in sede di rinnovo o di revoca dell’autorizzazione di cui ai precedenti articoli 15 e 16.

9.  Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 potrà emanare regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei Ministri vigilanti, con altri Consigli Nazionali al fine di individuare crediti formativi interdisciplinari e stabilire il loro valore.


Tutti gli adempimenti contenuti nell’art. 18 del Regolamento vengono eseguiti con l’utilizzo della piattaforma telematica del Consiglio Nazionale, gestita dalla Fondazione Studi, salvo quando sia espressamente richiesto l’utilizzo della PEC o altri mezzi di notifica legale.

Il soggetto già autorizzato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro dovrà successivamente presentare al Consiglio Provinciale competente per territorio una specifica richiesta di accreditamento per ogni evento formativo organizzato, almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento.

Per quanto riguarda Università e Pubbliche Amministrazioni, è necessaria la previa registrazione sulla piattaforma informatica.

La predetta richiesta, inoltrata per il tramite della piattaforma informatica, deve contenere, oltre a quanto già previsto al comma 4, l’eventuale proposta di frazionamento dell’evento.

Per “singolo evento” si intende un unico momento formativo, in giorno e luogo definito.

Nel caso di percorso formativo strutturato in un arco temporale prolungato (diverse giornate separate), il pagamento dei diritti di segreteria dovrà avvenire per ogni singola data del percorso formativo stesso.

Nel caso di eventi formativi svolti in giornate consecutive, il pagamento dei suddetti diritti di segreteria sarà corrisposto solo per la prima giornata.

Il Consiglio Provinciale competente, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di accreditamento di un evento presentata dal singolo ente formatore, è tenuto a darne riscontro, con provvedimento motivato.

Il provvedimento motivato è dunque richiesto sia in caso di autorizzazione dell’evento, sia in caso di diniego. Il Consiglio Provinciale dovrà notificare il predetto provvedimento via posta elettronica certificata (PEC).

Il mancato riscontro entro i termini previsti integra una ipotesi di silenzio assenso.

Il Consiglio Provinciale può prevedere il pagamento di un contributo per diritti di segreteria per ogni evento formativo per cui viene chiesto l’accreditamento.

La delibera con la quale il Consiglio Provinciale fissa i predetti diritti di segreteria, che non possono eccedere l’importo massimo di € 150,00 per evento, si intende immediatamente esecutiva, fermo restando l’obbligo di comunicazione al Consiglio Nazionale.

Ove non risulti alcuna previsione, si andrà a presumere che l’importo relativo al singolo corso è pari a zero euro.

L’importo deliberato deve essere di uguale valore per tutti i soggetti autorizzati, fatta eccezione per Università e Pubbliche Amministrazioni, come specificate al numero 4 del precedente articolo 11, che sono esonerate.

Le richieste di accreditamento pervenute prima dell’entrata in vigore del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 22 del 22 dicembre 2017, anche per eventi il cui svolgimento è previsto successivamente, saranno ritenute valide ove effettuate in conformità al previgente Regolamento.

A partire dal 1⁰ gennaio 2019, tutte le richieste dovranno essere effettuate in conformità al Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 22 del 22 dicembre 2017, senza alcuna eccezione. Il Consiglio Provinciale dell’Ordine è chiamato a farsi “parte attiva” nella vigilanza sugli eventi formativi svolti dai soggetti autorizzati nel territorio di sua competenza.

Ove si riscontrino difformità totali o parziali dell’evento svolto rispetto all’accreditamento ricevuto, l’evento non sarà ritenuto valido ai fini della formazione continua e al Consulente del Lavoro non saranno riconosciuti i relativi crediti formativi.

Qualora, poi, il Consiglio Provinciale competente per territorio rilevi fatti commessi dal soggetto autorizzato che possano comportare il parziale o il totale inadempimento della corretta erogazione della formazione, dovrà segnalarlo tempestivamente al Consiglio Nazionale tramite PEC.

Le predette comunicazioni effettuate dal Consiglio Provinciale andranno a costituire elementi di valutazione in sede di rinnovo o di revoca dell’autorizzazione.


Art. 19 – Modalità di rilevazione delle presenze e rilascio attestazioni

1.   Il soggetto organizzatore è tenuto alla rilevazione delle presenze dei partecipanti, in entrata ed in uscita, con le seguenti modalità:

a) mediante rilevazione informatica;

b) mediante annotazione su un registro presenze contenente il nominativo del partecipante, la data, l’ora di entrata e di uscita e la firma.

2.  Il soggetto autorizzato di cui all’articolo 14 trasmette, entro 30 giorni dalla data dell’evento, l’elenco dei nominativi ed il numero dei crediti attribuiti ai partecipanti per il tramite dell’apposita piattaforma informatica.

3.  Il soggetto che ha organizzato l’evento rilascia al Consulente del Lavoro idoneo attestato di partecipazione, entro 30 giorni dallo svolgimento dello stesso. L’attestazione dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale e dovrà indicare luogo, data e durata dell’evento, soggetto organizzatore, Consiglio Provinciale accreditante, argomento e numero dei crediti attribuiti.


Sono previste regole di condotta generale per garantire un’effettiva partecipazione agli eventi, sottoposta a controllo e monitoraggio da parte dei soggetti organizzatori, mediante rilevazione informatica o cartacea delle presenze.

La presenza dei partecipanti deve essere rilevata tramite l’utilizzo della piattaforma telematica mediante l’utilizzo del DUI ovvero tramite caricamento in piattaforma della presenza previa identificazione del partecipante.

Nell’ipotesi di rilevazione cartacea, le firme dei partecipanti devono essere apposte o rilevate con l’annotazione dell’orario di entrata e di uscita. Sarà a cura dell’ente formatore il successivo caricamento in piattaforma dei dati dei partecipanti.

L’ente formatore, fino al momento della convalida definitiva della conclusione del corso, potrà apportare modifiche alle presenze già inserite, ove rilevasse eventuale errori o incongruenze.

Entro il termine massimo di 30 giorni dall’evento il soggetto autorizzato, per il tramite della piattaforma informatica, trasmetterà al Consiglio provinciale l’elenco nominativo dei partecipanti con l’indicazione dei crediti attribuiti a ciascun Consulente del Lavoro. Invierà, inoltre, a questi ultimi attestazione di partecipazione.


CAPO V – ADEMPIMENTI E FACOLTA’ DEGLI ISCRITTI E DEI CONSIGLI PROVINCIALI

Art. 20 – Dichiarazioni dell’iscritto e verifiche del Consiglio Provinciale

1.  Entro il mese di febbraio successivo alla fine del biennio formativo, ogni Consulente del Lavoro è tenuto a verificare che, dall’apposita piattaforma informatica, risulti la propria regolarità ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo. Nel caso in cui rilevi che i propri crediti maturati risultino in misura inferiore a quella prevista dall’articolo 6, comma 3, il Consulente del Lavoro deve presentare al Consiglio Provinciale al cui albo è iscritto una dichiarazione che attesti la formazione continua svolta in conformità al presente regolamento. Entro lo stesso termine il Consulente del Lavoro che intenda avvalersi della facoltà di cui all’articolo 6, comma 6, del presente regolamento, dovrà presentare al Consiglio Provinciale idonea richiesta.

2.  In caso di mancata ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, il Consiglio Provinciale diffida il Consulente del Lavoro ad adempiere nel termine perentorio di 60 giorni.

3.  Il Consiglio Provinciale, entro i 6 mesi successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, ovvero dal successivo termine della scadenza della diffida ad adempiere di cui al comma 2, effettuerà verifiche a campione provvedendo ad accertare l’avvenuta presentazione della dichiarazione e la veridicità del contenuto della medesima. Per tale ultima verifica, il Consiglio Provinciale potrà richiedere all’interessato l’esibizione della documentazione comprovante il programma formativo svolto al fine di valutarne la conformità al Regolamento.

4.  Entro il 30 aprile di ciascun anno i Consigli Provinciali trasmettono al Consiglio Nazionale un resoconto relativo agli eventi formativi organizzati nell’anno precedente.

5.  Entro il 30 settembre dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio i Consigli Provinciali inviano al Consiglio Nazionale una informativa con l’indicazione del numero e/o delle percentuali degli iscritti in regola con gli obblighi formativi.


Il Consulente del Lavoro previa necessaria registrazione, accedendo alla propria area riservata della piattaforma telematica, può in qualsiasi momento verificare la propria posizione e prenotare la partecipazione agli eventi formativi. Con le medesime modalità, lo stesso, è tenuto ad accertarsi, alla fine del biennio formativo, di aver regolarmente adempiuto all’obbligo formativo.

Solo nel caso in cui il professionista non sia riuscito a conseguire tutti i crediti formativi richiesti (v. art. 6, comma 3, del Regolamento) dovrà presentare, entro il 28 febbraio successivo alla fine del biennio formativo, tramite la piattaforma telematica, una dichiarazione al Consiglio Provinciale di appartenenza, se del caso, indicando di avvalersi della facoltà di beneficiare di un debito formativo fino a 9 crediti, da recuperare nei primi 6 mesi del biennio successivo.

È facoltà del Consulente del Lavoro inserire progressivamente nel corso del biennio formativo, nella propria area riservata, le attestazioni dei crediti maturati in relazione alle attività di cui all’articolo 8.

A tal proposito, al fine di favorire l’attività di monitoraggio dei Consigli Provinciali, i Consulenti del Lavoro sono chiamati ad inserire tempestivamente le predette attestazioni.

Vi sono poi delle precise cadenze temporali stabilite per gli adempimenti che devono essere curati dai Consigli Provinciali, dal comma 2 al comma 5.


Art. 21 – Riproporzionamento dei crediti formativi

1. Nei casi di malattia, infortunio, inabilità temporanea, disabilità o invalidità, compimento del settantesimo anno di età, servizio civile, richiamo alle armi, volontariato e periodi di servizio presso la protezione civile, soccorso alpino e speleologico, il Consiglio Provinciale, su richiesta dell’iscritto, riproporziona i crediti da conseguire tenendo conto delle motivazioni indicate e della documentazione prodotta dall’interessato in allegato alla richiesta di cui al successivo articolo 22.

2.  Nel caso di maternità, dei congedi e diritti relativi alla paternità, i crediti da conseguire vengono rideterminati considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo che decorre da tre mesi antecedenti la data del parto e il compimento dell’anno di età del bambino. Nel caso di affidamento o adozione i crediti da conseguire vengono rideterminati per il periodo di un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. Negli altri casi, i crediti verranno riproporzionati in dodicesimi, in base alla durata dell’impedimento.

3.  Il Consiglio    Provinciale,    su    richiesta    del    Consulente    del    Lavoro    interessato,    può riproporzionarne in parte l’obbligo formativo nei seguenti casi:

a) assistenza prestata ai sensi della legge n. 104/1992;

b) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive di forza maggiore.


Il Consulente del Lavoro può presentare, al Consiglio Provinciale di appartenenza, apposita richiesta di riproporzionamento dei crediti formativi da conseguire, documentandola adeguatamente ove sussista una delle fattispecie elencate nel comma 1. Il Consiglio Provinciale sarà chiamato a pronunciarsi sul riproporzionamento tenendo conto delle motivazioni indicate dall’iscritto e della documentazione dallo stesso prodotta.

In nessun caso il riproporzionamento potrà divenire esonero dall’obbligo di formazione continua, in quanto non contemplato dalle vigenti disposizioni.

Nel caso di utilizzo dei congedi di paternità il Consulente del Lavoro dovrà produrre idonea documentazione che comprovi l’impossibilità della madre, anche non Consulente del Lavoro, ad adempiere alle incombenze familiari.

Art. 22 – Richiesta riproporzionamento dei crediti formativi

1.  Il Consulente del Lavoro che si trovi in uno dei casi di riproporzionamento dei crediti formativi di cui all’articolo 21 deve inoltrare apposita istanza, adeguatamente documentata, al Consiglio Provinciale nel quale risulta iscritto.

2.  L’istanza di cui al comma 1 deve essere inviata al verificarsi della causa che dà diritto al riproporzionamento e, comunque, entro un termine utile all’iscritto, per ottemperare all’obbligo formativo minimo annuale.

3.  Il riproporzionamento è attribuito su richiesta dell’iscritto in via definitiva e senza obbligo di rinnovo nei casi di fatti o patologie irreversibili, mentre è concesso limitatamente al periodo certificato in caso di cause rivedibili, fatta salva la possibilità di ripresentare periodicamente la richiesta ove permanessero i requisiti per la concessione del riproporzionamento.


L’istanza di riproporzionamento deve essere trasmessa dal Consulente del Lavoro al proprio Consiglio Provinciale entro un termine utile per consentire allo stesso Consiglio di effettuare le opportune valutazioni e, all’istante, il conseguimento dei crediti riproporzionati nel biennio formativo di riferimento.

 

CAPO VI – SANZIONI

Art. 23 – Responsabilità disciplinare

1. Ai sensi dell’articolo 26 della legge 12 gennaio 1979, n. 12 e dell’ultimo periodo dell’articolo 7, comma 1, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, la violazione dell’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale costituisce illecito disciplinare.


La violazione dell’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale costituisce un illecito disciplinare ai sensi dell’art. 26 della legge 12/1979 e dell’ultimo periodo dell’art. 7, comma 1, del d.P.R. 137/ 2012.

L’aggiornamento continuo è, infatti, uno specifico e fondamentale dovere, la cui omissione, totale o parziale, porterà alla comminazione di sanzioni disciplinari.

CAPO VII – ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 24 – Protocolli di intesa

1. Il Consiglio Nazionale, per il perseguimento delle finalità del presente regolamento, promuove la stipula di convenzioni e protocolli a livello europeo ed internazionale, al fine di ampliare l’offerta formativa e il reciproco riconoscimento dei crediti conseguiti all’estero.


Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro promuove e amplia il più possibile l’offerta formativa rivolta agli Iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro.

Tale attività di promozione viene svolta anche attraverso la stipula di Convenzioni e Protocolli d’Intesa a livello europeo ed internazionale.

Per quanto riguarda le Convenzioni e Protocolli d’Intesa a livello nazionale, si ribadisce che il riconoscimento dei crediti formativi o dell’equipollenza della formazione svolta presso altri soggetti (quali, in via esemplificativa e non esaustiva, Ministeri) è riconosciuta valida nei limiti e nelle modalità dei contenuti dei singoli Protocolli d’Intesa stipulati esclusivamente dal Consiglio Nazionale, ivi compresi quelli già vigenti al momento dell’entrata in vigore del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 22 del 22 dicembre 2017 e delle presenti linee guida.

Art. 25 – Norme di attuazione

1. Il Consiglio Nazionale, in relazione al presente regolamento, emana atti di indirizzo ed attuazione che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi relativi alla formazione continua.


Le linee guida, come sopra precisato, costituiscono atto di indirizzo adottato dal Consiglio nazionale in base al presente articolo.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro si riserva, in ogni momento, di integrare o modificare le linee guida, ove la prassi applicativa dovesse far emergere ulteriori aspetti di riflessione o necessità di precisazioni.

Art. 26 – Disposizioni transitorie e finali

1.  Gli eventi formativi, già programmati e comunicati ai Consigli Provinciali prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, sono utili ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo.

2.  Ai fini della durata dell’autorizzazione cui all’art. 14, comma 3, e fermo restando quanto disposto dall’art. 16, a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, le Associazioni di iscritti agli albi e gli altri soggetti di cui all’art. 7, comma 2, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 che presentino istanza di rinnovo, potranno essere autorizzate per un biennio.


Come precisato sub articolo 18, le richieste di accreditamento formulate prima dell’entrata in vigore del Regolamento, anche per eventi il cui svolgimento è previsto successivamente, saranno ritenute valide, anche se effettuate in conformità al previgente Regolamento.

I soggetti, previamente autorizzati, che presentino istanza di rinnovo al Consiglio Nazionale conservano l’anzianità di iscrizione già acquisita.

Art. 27 – Pubblicazione e entrata in vigore

1.  Il presente regolamento verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, all’indirizzo: www.consulentidellavoro.gov.it, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.


Il regolamento verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, all’indirizzo: www.consulentidellavoro.gov.it, o altro link che sarà successivamente comunicato.

In sede di prima applicazione del Regolamento, il primo biennio formativo di cui all’art. 5 è quello che decorre dal 1⁰ gennaio 2019.

Codice Deontologico

CODICE DEONTOLOGICO
CAPO I – PARTE GENERALE

Art. 1 (Ambito di applicazione)

  1. Il presente Codice reca le norme deontologiche circa l’esercizio della
    professione di Consulente del Lavoro, così come definita all’articolo 1 della Legge 11 gennaio1979, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall’articolo 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 21 febbraio 2013, n. 46, al fine di garantire gli interessi generali ad esso connessi, di tutelare l’affidamento della clientela, assicurare il decoro e la dignità professionale e il rispetto della legalità.
  2. Il Codice si applica ai professionisti ed alle società tra professionisti iscritte all’albo dei Consulenti del Lavoro ed agli iscritti al Registro praticanti di cui all’articolo 6 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, che sono tenuti a conformare la propria condotta ai doveri di cui al Capo II.

Art. 2 (Definizioni)

  1. Ai fini del presente Codice:
    a) per “Consulente” si intendono i professionisti o le società tra professionisti iscritte all’Albo di cui all’articolo 8 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12.
    b) per “praticante” si intende colui che svolge il periodo obbligatorio di tirocinio necessario per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del lavoro.
    c) per “Ordine” si intendono i Consigli Provinciali o il Consiglio Nazionale di cui al Titolo III della Legge 11 gennaio1979, n. 12.

CAPO II – DOVERI GENERALI

Art. 3 (Dovere di dignità e decoro)

  1. I soggetti indicati al precedente articolo 1 sono tenuti a svolgere con dovere di dignità e decoro l’attività professionale svolta a titolo individuale, associato, societario, nonché nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato.

Art. 4 (Principio di professionalità specifica)

  1. Nell’esercizio a titolo individuale, associato e societario, il Consulente deve ordinare la propria attività in modo che sia resa a favore del cliente sotto la propria direzione e responsabilità personale in conformità al principio di professionalità specifica.

Art. 5 (Dovere di lealtà e correttezza)

  1. Il Consulente deve svolgere la sua attività con lealtà e correttezza nei confronti del cliente e dei terzi a qualunque titolo coinvolti.

Art. 6 (Dovere di lealtà e correttezza)

  1. E’ dovere del Consulente svolgere con fedeltà nei confronti del cliente la propria attività professionale.
  2. Il Consulente è tenuto ad anteporre gli interessi del cliente a quelli propri.

Art. 7 (Dovere di indipendenza)

  1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 6 , comma 2, il Consulente ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura.

Art. 8 (Obbligo del segreto professionale)

  1. Il Consulente è tenuto al segreto professionale ai sensi dell’art. 6 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Art. 9 (Dovere di riservatezza)

  1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 8, il Consulente deve assicurare la
    riservatezza circa i dati e le notizie di cui sia venuto a conoscenza in occasione della promozione o esecuzione del rapporto professionale.
  2. Il Consulente è tenuto a creare le condizioni affinché la riservatezza sia mantenuta da parte dei dipendenti, dai soci, dai praticanti e da tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nel suo studio e per conto delle stesso.

Art. 10 (Dovere di competenza)

  1. Il Consulente non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con la necessaria competenza o per i quali non sia in grado di assicurare un’organizzazione adeguata.
  2. Il Consulente deve curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo il sapere con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività.
  3. È fatto obbligo al Consulente del Lavoro di curare la propria preparazione in conformità a quanto previsto dall’apposito Regolamento sulla Formazione Continua approvato dal Consiglio Nazionale.

Art. 11 (Dovere di informativa)

  1. L’informativa circa l’attività professionale e la forma giuridica di organizzazione adottata per lo studio deve essere resa secondo correttezza e verità.
    Art. 12 (Responsabilità patrimoniale)
  2. Il Consulente è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al
    cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia
    dei documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.
  3. Il Consulente deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione
    dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni
    variazione successiva.
  4. Costituisce illecito disciplinare lo svolgimento dell’attività professionale in
    mancanza di idonea copertura assicurativa.

Art. 12 (Responsabilità patrimoniale)

  1. Il Consulente è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia dei documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.
  2. Il Consulente deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
  3. Costituisce illecito disciplinare lo svolgimento dell’attività professionale in mancanza di idonea copertura assicurativa.

CAPO III – RAPPORTI ESTERNI

Art. 13 (Rapporti con altri professionisti)

  1. E’ fatto divieto al Consulente di accettare incarichi congiuntamente con soggetti non abilitati e di avvalersi, per l’esercizio di prestazioni riservate, di soggetti non abilitati ovvero di promuoverne o favorirne l’attività.

Art. 14 (Concorrenza sleale)

  1. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi dell’ordinamento giuridico, così come integrati dalle norme del presente Codice.
  2. Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 33 del presente Codice i seguenti comportamenti possono assumere rilevanza ai sensi del comma precedente:
    a) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l’attività di un professionista idonei a determinarne il discredito;
    b) il compimento di atti preordinati, in via esclusiva, ad arrecare pregiudizio all’attività di altro professionista;
    c) l’uso di segni distintivi dello studio idonei a produrre confusione con altro professionista;
    d) la distrazione da parte del Consulente chiamato a sostituire temporaneamente nella gestione dello studio un collega sospeso o impossibilitato di clienti di quest’ultimo;
    e) l’esercizio dell’attività con titolo professionale o formativo non conseguito;
    f) l’esercizio dell’attività nel periodo di sospensione disciplinare;
    g) il vanto di rapporti di parentela o familiarità o di qualunque efficace influenza con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nelle sua attività professionale.

Art. 15 (Titolo professionale)

  1. L’esercizio dell’attività professionale svolta in forma individuale o associata deve avvenire con l’espressa indicazione del titolo di Consulente del Lavoro.
  2. Costituisce comportamento rilevante ai sensi degli artt. 3, 5 e 10 l’uso di titoli professionali e formativi non conseguiti.

Art. 16 (Sostituzione di collega per decesso, sospensione o temporaneo impedimento)

  1. Il Consulente chiamato dall’Ordine ovvero dalla famiglia a sostituire un collega deceduto per liquidare lo studio o gestirlo temporaneamente, dopo aver accettato l’incarico, deve agire con particolare diligenza avendo riguardo agli interessi
    degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega.
  2. Per gli incarichi conferiti al deceduto ma eseguiti, anche in parte, dal sostituto, può essere richiesto parere all’Ordine sulle modalità e criteri di ripartizione del compenso.
  3. Il primo comma si applica anche in caso di sospensione disciplinare o impedimento temporaneo di un collega. In tali casi, il sostituto deve agire con particolare diligenza e gestire lo studio rispettandone i connotati strutturali ed organizzativi dando comunicazione circa i termini della sostituzione agli Ordini di appartenenza.

Art. 17 (Rapporti con l’Ordine)

  1. Il Consulente è tenuto a collaborare lealmente con l’Ordine per l’espletamento delle funzioni istituzionali, anche con riferimento al fenomeno dell’abusivismo professionale.

Art. 18 (Cariche istituzionali)

  1. Coloro che rivestono cariche elettive presso Istituzioni o Enti previsti
    dall’ordinamento di categoria devono adempiere al loro ufficio con disponibilità, obiettività e imparzialità.
  2. I soggetti di cui al primo comma devono curare le modalità con cui svolgono il mandato al fine di non conseguire, per effetto di esse, utilità di qualsiasi natura.

Art. 19 (Partecipazione a compagini societarie e collaborazioni con
imprese che erogano servizi nel settore di attività, di cui all’articolo 1, Legge 11 gennaio 1979, 12)

  1. Il Consulente del lavoro che rivesta la carica di amministratore di società commerciali che hanno come oggetto sociale l’erogazione di servizi nel settore di attività di cui all’art. 1, commi 4 e 5, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, è tenuto a svolgere le sue attribuzioni e/o funzioni nell’osservanza delle disposizioni del presente Codice.
  2. Ove la società di cui al comma precedente ponga in essere atti e/o comportamenti oggettivamente rilevanti ai sensi delle disposizioni del presente Codice, il Consulente del lavoro che la amministra è ritenuto responsabile degli stessi a meno che si tratti di attribuzioni proprie o di funzioni in concreto attribuite ad altro amministratore, ovvero che si tratti di fatti attribuibili a comportamenti dolosi di terzi o in ogni caso attribuiti esclusivamente a terzi.
  3. In ogni caso, il Consulente del lavoro che amministri o assista le imprese e gli organismi di cui ai commi 4 e 5 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, è responsabile se, essendo a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del presente Codice, non ha agito per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze.
  4. E’ altresì considerato responsabile il Consulente del lavoro che sia socio di una società di cui al primo comma che abbia autorizzato tali comportamenti ai sensi dell’art. 2364, comma 1, numero 5), c.c. ovvero sia titolare di diritti particolari in materia ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c. ovvero abbia concorso alla decisione ai sensi dell’art. 2479 c.c..
  5. Il Consulente del lavoro che amministra o assiste le imprese di cui ai commi 4 e 5 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, deve assicurarsi che le predette imprese ed organismi effettuino la prescritta comunicazione di conferimento dell’incarico al Consiglio Provinciale dell’Ordine ed alla Direzione Territoriale del Lavoro competenti.
  6. Al Consulente del lavoro che svolge la propria attività nell’ambito di STP si applicano anche le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo.
  7. Il Consulente del lavoro socio di STP che a qualsiasi titolo concorra ad alterare le condizioni previste dell’articolo 10 comma 4, lettera b), della Legge 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle decisioni o deliberazioni dei soci, sarà considerato gravemente responsabile ai sensi del presente Codice.

Art. 20 (Rapporti con i Colleghi)

  1. Il Consulente deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
  2. Il Consulente non deve registrare una conversazione telefonica con un collega.
  3. Il Consulente deve assicurarsi che il contenuto della corrispondenza, anche informatica, e dei colloqui riservati intercorsi con i colleghi non venga riportato in atti processuali.
  4. Il Consulente, prima di intraprendere azioni giudiziarie nei confronti di colleghi per fatti inerenti lo svolgimento dell’attività professionale, deve interessare il Consiglio dell’Ordine provinciale di appartenenza, al fine di ricercare in quella sede una soluzione che salvaguardi il decoro e la dignità dell’Ordinamento Professionale.

CAPO IV – RAPPORTI INTERNI

Art. 21 (Rapporti con Praticanti, collaboratori, dipendenti)

  1. Il Consulente è tenuto a fornire al Praticante l’addestramento teorico e pratico necessario allo svolgimento dell’attività professionale, ivi compreso l’insegnamento delle regole deontologiche.
  2. Il Consulente deve consentire al Praticante di partecipare a corsi specifici di formazione propedeutici al superamento dell’esame di Stato.
  3. Il Consulente deve improntare il rapporto con il Praticante alla massima chiarezza e trasparenza, con particolare attenzione alle modalità di espletamento della pratica. E’ opportuno che il rapporto sia definito per iscritto anche mediante la sottoscrizione del patto formativo.
  4. Dopo i primi sei mesi di tirocinio, il Consulente ha l’obbligo di corrispondere al praticante un rimborso spese forfettariamente concordato.
  5. Il Consulente è tenuto ad assicurare a collaboratori e dipendenti condizioni di lavoro moralmente ed economicamente dignitose. E’ opportuno che il Consulente instauri per iscritto i suoi rapporti di collaborazione.
  6. Per eventuali controversie insorte in ordine ai rapporti di praticantato, si ritiene applicabile il precedente articolo 20, comma 4.

Art. 22 (Responsabilità a seguito del praticantato)

  1. Il praticante ha l’obbligo di rispettare quanto disciplinato dal Regolamento sul Tirocinio obbligatorio approvato dal Consiglio Nazionale.

CAPO V – ESERCIZIO PROFESSIONALE

Art. 23 (Incarico professionale)

  1. L’incarico professionale è ordinato sulla reciproca fiducia tra il Consulente e il cliente, sia esso soggetto individuale o collettivo.
  2. Il Consulente raggiunto da provvedimento di sospensione deve attivarsi prontamente per farsi sostituire da altro professionista nell’esecuzione degli incarichi professionali in corso, segnalando il nominativo del sostituto al Consiglio Provinciale.
  3. Il Consulente deve rifiutarsi di accettare l’incarico o di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che la sua attività concorre alla realizzazione di una operazione contra legem.
  4. In costanza del periodo di sospensione, il Consulente non può promuovere o accettare incarichi professionali.
  5. La violazione del comma precedente costituisce aggravante.

Art. 24 (Interesse personale)

  1. Il Consulente del lavoro è tenuto ad astenersi dal prestare attività professionale quando abbia, per conto proprio o di terzi, un rilevante interesse personale che possa condizionare il corretto svolgimento dell’incarico.
  2. L’obbligo di astensione di cui al precedente comma, grava anche sulla società e sull’associazione della quale fa parte come socio o amministratore.
  3. Le funzioni di presidente di un collegio arbitrale non possono essere assunte dal Consulente del lavoro che ha rapporti professionali con altri componenti del collegio ovvero con le parti, salvo espressa autorizzazione di tutti gli interessati.

Art. 25 (Accettazione dell’incarico)

  1. Il Consulente promuove il conferimento dell’incarico professionale con le modalità previste dalla Legge, specificando per iscritto l’oggetto, la natura, i compensi e gli estremi della polizza professionale.
  2. E’ opportuno che il Consulente che abbia ricevuto incarico verbale ne dia conferma scritta al cliente, così come ad ogni eventuale modifica dello stesso.
  3. Il Consulente non deve accettare incarichi da un cliente già assistito da un collega senza informare quest’ultimo; è altresì opportuno che il Consulente si accerti che il cliente abbia provveduto a recedere dal precedente rapporto professionale, salvo il caso di conferimento di incarico congiunto.
  4. Il Consulente, a qualsiasi titolo sostituito, deve prestare al collega subentrante la collaborazione a tal fine necessaria e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio del cliente.
  5. Il Consulente deve astenersi dall’effettuare controlli o accertamenti in merito a situazioni riferentisi a clienti di altro collega salvo che quest’ultimo sia stato preventivamente preavvisato dal cliente di tali accertamenti.

Art. 26 (Incarico congiunto)

  1. Il Consulente che riceve un incarico congiunto con un collega deve stabilire con quest’ultimo rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto dei relativi compiti. In particolare essi:
    a) devono tenersi reciprocamente informati circa le prestazioni eseguite e da svolgere. E’ opportuno che si consultino per concordare la condotta al fine della effettiva condivisione della strategia;
    b) devono astenersi da atti e comportamenti tendenti ad attirare il cliente nella propria sfera esclusiva.
  2. Il Consulente, al fine di evitare ogni responsabilità, è tenuto a informare l’Ordine della eventuale condotta professionalmente scorretta del collega ove la ritenga difforme dalle disposizioni del presente Codice.

Art. 27 (Compensi)

  1. Il Consulente determina con il cliente il compenso professionale ai sensi dell’articolo 2233 del c.c., tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera b), della Legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall’articolo 9, comma 1, della Legge 24 marzo 2012, n. 27, che hanno abrogato le disposizioni, legislative e regolamentari, che prevedono con riferimento alle attività libero professionali o intellettuali l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime, e fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali.
  2. E’ opportuno che i preventivi siano resi per iscritto.

Art. 28 (Esecuzione dell’incarico)

  1. Il Consulente deve usare la diligenza e perizia richiesta dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto.
  2. Egli deve, tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali dell’incarico affidatogli. In particolare, è tenuto a:
    a) dare al cliente le informazioni necessarie ad assicurare la piena consapevolezza circa il tipo di prestazione richiesta;
    b) adoperarsi per la rettifica di errori, inesattezze od omissioni nelle proprie prestazioni, al cui onere è tenuto se sono a lui imputabili.

Art. 29 (Cessazione dell’incarico)

  1. Il Consulente non deve proseguire l’incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionarne la condotta.
  2. Il Consulente non deve proseguire l’incarico se la condotta o le richieste del cliente ne impediscono il corretto svolgimento.
  3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dall’accordo stipulato, al determinarsi di una causa di cessazione dell’incarico il Consulente deve avvisare tempestivamente della stessa il cliente e interrompere il rapporto con un preavviso adeguato alle circostanze, mettendolo in ogni caso in condizione di non subire pregiudizio.
  4. Il Consulente che non sia in grado di proseguire l’incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della prestazione, ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.
  5. Il Consulente è tenuto a rinunciare all’incarico prima di agire giudizialmente verso il proprio cliente.

Art. 30 (Trascuratezza nella gestione degli interessi del cliente)

  1. Costituisce inadempimento disciplinare l’intenzionale trascuratezza degli interessi del cliente.

Art. 31 (Restituzione dei documenti)

  1. Il Consulente è tenuto a restituire senza indugio al cliente i documenti relativi all’incarico quando quest’ultimo ne faccia richiesta.
  2. Copia dei documenti può essere trattenuta, anche senza il consenso scritto del cliente, solo quando ciò sia necessaria ai fini della liquidazione del compenso, e non oltre l’avvenuto saldo, ovvero quando sia necessario alla tutela della propria posizione.

Art. 32 (Richieste di pagamento)

  1. In costanza del rapporto professionale il Consulente può chiedere la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti commisurati alla quantità e complessità dell’incarico.
  2. Il Consulente cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle spese sostenute e degli acconti ricevuti.
  3. In caso di mancato pagamento, il Consulente non può chiedere un compenso maggiore di quello già indicato salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.

Art. 33 (Pubblicità informativa)

  1. E’ ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
  2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
  3. La pubblicità informativa è svolta secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’Ordine.
  4. Il Consulente non deve pubblicizzare la propria attività professionale associando in alcun modo la propria immagine a società commerciali o altri enti terzi al fine di eludere le disposizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 34 (Rapporto di lavoro subordinato)

  1. Nel caso in cui al Consulente, che eserciti la professione nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, venga richiesto di porre in essere una condotta non conforme alle disposizioni del presente Codice, è esonerato da responsabilità a condizione che lo comunichi preventivamente e per iscritto al soggetto da cui dipende gerarchicamente.
  2. Fatto salvo quanto previsto al primo comma, costituisce aggravante la condotta del Consulente che ha preteso dai colleghi che da lui dipendon gerarchicamente condotte non conformi alle disposizioni del presente Codice.

CAPO VI – POTESTA’ DISCIPLINARE

Art. 35 (Potestà disciplinare)

  1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, spetta al Consiglio di disciplina territoriale la potestà di decidere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche, nel rispetto di quanto previsto all’articolo successivo.
  2. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione delle condotte nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.
  3. L’azione giudiziaria non sospende o impedisce l’instaurazione del procedimento disciplinare ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del presente Codice.

Art. 36 (Volontarietà della condotta)

  1. La responsabilità disciplinare discende dalla volontaria condotta, sia omissiva che commissiva, diretta alla violazione dei doveri di cui al presente Codice.
  2. Quando siano state contestate diverse infrazioni nell’ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica.

CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37 (Disposizioni finali)

  1. Le disposizioni di cui ai Capi III, IV e V costituiscono espressione dei doveri generali contenuti nel presente Codice e non ne limitano l’ambito di applicazione.

Art. 38 (Entrata in vigore)

  1. Le presenti norme entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua adozione da parte del Consiglio Nazionale.
  2. Le presenti norme sono pubblicate sul sito www.consulentidellavoro.gov.it entro e non oltre il giorno successivo a quello della loro adozione ai sensi del comma precedente.
  3. Le presenti norme si applicano anche alle condotte deontologicamente rilevanti che sono state poste in essere prima della loro entrata in vigore se risultano più favorevoli all’incolpato, salvo che la sanzione disciplinare sia stata irrogata con decisione del Consiglio Nazionale passata in giudicato.

ALLEGATO 3: Elenco discipline di studio

ALLEGATO 3
– 
ELENCO DISCIPLINE DI STUDIO
AI SENSI DELL’ARTICOLO 14, LETTERA C), DEL REGOLAMENTO
– 

1.Diritto del lavoro;
2.Legislazione sociale, assicurativa e previdenziale;
3.Diritto sindacale e delle relazioni industriali;
4.Diritto comunitario del lavoro;
5.Diritto tributario e contenzioso tributario;
6.Intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
7.Contrattualistica del lavoro e certificazione dei contratti;
8.Contenzioso del lavoro e conciliazione delle controversie;
9.Mediazione e arbitrato in materia di lavoro;
10.Diritto privato;
11.Diritto commerciale;
12.Costo del lavoro e budget del personale;
13.Lettura e analisi del bilancio;
14.Controllo di gestione;
15.Economia aziendale e gestione delle imprese.

ALLEGATO 2: Elenco classi di Lauree

ALLEGATO 2
– 
ELENCO CLASSI DI LAUREE AI FINI DELL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO PRATICANTI AI SENSI DELL’ART. 3 DEL REGOLAMENTO SUL TIROCINIO OBBLIGATORIO PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO

– 
In caso di conseguimento del titolo accademico in vigenza del vecchio ordinamento
– 
(equiparazione D.M. 9 luglio 2009)
– 
DIPLOMA DI LAUREA (DL) in:

— – – – – – – – –  Discipline economiche e sociali
— – – – – – – – –  Economia ambientale
— – – – – – – – –  Economia assicurativa e previdenziale
— – – – – – – – –  Economia aziendale
— – – – – – – – –  Economia bancaria
— – – – – – – – –  Economia bancaria, finanziaria e assicurativa
— – – – – – – – –  Economia del Commercio internazionale e dei mercati valutari
— – – – – – – – –  Economia del turismo
— – – – – – – – –  Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali
— – – – – – – – –  Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari
— – – – – – – – –  Economia e commercio
— – – – – – – – –  Economia e gestione dei servizi
— – – – – – – – –  Economia e legislazione per l’impresa
— – – – – – – – –  Economia industriale
— – – – – – – – –  Economia marittima e dei trasporti
— – – – – – – – –  Economia politica
— – – – – – – – –  Giurisprudenza
— – – – – – – – –  Marketing
— – – – – – – – –  Scienze dell’amministrazione
— – – – – – – – –  Scienze della programmazione sanitaria
— – – – – – – – –  Scienze economiche, statistiche e sociali
— – – – – – – – –  Scienze Politiche
– 
In caso di conseguimento del titolo accademico in vigenza della Legge 341/1990
– 
DIPLOMI UNIVERSITARI in:

— – – – – – – – –  Commercio estero Consulente del lavoro Economia applicata
— – – – – – – – –  Economia del sistema agroalimentare e dell’ambiente Economia dell’ambiente
— – – – – – – – –  Economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni non profit Economia e amministrazione delle imprese
— – – – – – – – –  Economia e gestione dei servizi turistici Gestione delle amministrazioni pubbliche Gestione delle imprese alimentari
— – – – – – – – –  Gestione delle imprese cooperative e delle organizzazioni no profit Marketing e comunicazione di azienda
— – – – – – – – –  Metodi quantitativi per l’economia
— – – – – – – – –  Moneta e finanza
— – – – – – – – –  Operatore giudiziario
— – – – – – – – –  Operatore giuridico d’impresa
– 
In caso di conseguimento del titolo accademico in vigenza del DD.MM. 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000
– 
– 
Titolo di laurea appartenente a:

— – – – – – – – –  Classe 2 delle lauree in scienze dei servizi giuridici
— – – – – – – – –  Classe 15 delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali
— – – – – – – – –  Classe 17 delle lauree in scienze dell’economia e della gestione aziendale
— – – – – – – – –  Classe 19 delle lauree in scienze dell’amministrazione
— – – – – – – – –  Classe 28 delle lauree in scienze economiche
— – – – – – – – –  Classe 31 delle lauree in scienze giuridiche
– 
Titolo di laurea specialistica appartenente a:

— – – – – – – – –  Classe 22/S delle lauree specialistiche in giurisprudenza Classe 64/S delle lauree specialistiche in scienze dell’economia
— – – – – – – – –  Classe 70/S delle lauree specialistiche in scienze della politica
— – – – – – – – –  Classe 71/S delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni Classe 84/S delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali
— – – – – – – – –  Classe 102/S delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della formazione e dell’informazione giuridica
– 
In caso di conseguimento del titolo accademico in vigenza del DD.MM. 16 marzo 2007 e 25 novembre 2005 in GU n. 293 del 17 dicembre 2005, quest’ultimo per quanto attiene la laurea magistrale in giurisprudenza.
– 
– 
Titolo di laurea appartenente a:

— – – – – – – – –  Classe L-14: scienze dei servizi giuridici;
— – – – – – – – –  Classe L-16: scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione;
— – – – – – – – –  Classe L-18: scienze dell’economia e della gestione aziendale;
— – – – – – – – –  Classe L-33: scienze economiche;
— – – – – – – – –  Classe L-36: scienze politiche e delle relazioni internazionali.
– 
Titolo di laurea magistrale appartenente a:

— – – – – – – – –  Classe LM-56: scienze dell’economia
— – – – – – – – –  Classe LM-62: scienze della politica
— – – – – – – – –  Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni
— – – – – – – – –  Classe LM-77: scienze economico-aziendali
— – – – – – – – –  Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza.
– 
Diplomi universitari in consulenza del lavoro, cosଠcome previsti dall’art. 3, comma 2, lettera d), della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 e le successive lauree ex D.M. 509/1999 in consulenza del lavoro, a prescindere dalle classi di laurea nelle quali sono state attivate.

ALLEGATO 1: Schema di convenzione Quadro

ALLEGATO 1

SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DI SEI MESI DI TIROCINIO IN CONCOMITANZA CON L’ULTIMO ANNO DEL CORSO DI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA NECESSARIA.

CONVENZIONE QUADRO

  • – Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca
  • Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e
  • Il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

– 

  • Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12 recante :œNorme per l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro: pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 20 gennaio 1979;
  • Visto l’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n.27;
  • Visto l’art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012;
  • Visto il D.M. 20 giugno 2011 :œNuove modalità  sulla disciplina del praticantato necessario per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro:;
    – 
  • Ritenuto essenziale il ruolo che hanno le parti sottoscriventi la presente convenzione per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l’esperienza professionale;

convengono quanto segue:
– 
Art. 1. Con la presente convenzione quadro si disciplinano le modalità  operative relative al periodo di tirocinio, svolto contestualmente alla frequenza dell’ultimo anno del corso di studio, ai fini dell’iscrizione all’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
– 
Art. 2. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui al successivo art. 5, che hanno sostenuto e superato, rispettivamente, gli esami del 1-° e 2-° anno per le lauree, il 1-° anno per le lauree magistrali, e tutti gli esami dei primi quattro anni che compongono il percorso formativo per le lauree a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n.27.
– 
Art. 3. Per le finalità  di cui all’art. 1 le Università , in accordo con i Consigli Provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro, prevedono nei percorsi formativi almeno 18 CFU nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari:

Area 12 – Scienze giuridiche

  • IUS/01 – Diritto Privato;
  • IUS/04 – Diritto Commerciale;
  • IUS/07 – Diritto del Lavoro;
  • IUS/10 :“ Diritto Amministrativo;
  • IUS/12 – Diritto Tributario;
  • IUS/14 :“ Diritto dell’Unione Europea.

e almeno 12 CFU nell’ Area 13 – Scienze economiche e statistiche

  • SECS-P/01 – Economia Politica;
  • SECS-P/07 – Economia Aziendale;
  • SECS-P/08 – Economia e Gestione delle Imprese;
  • SECS-P/10 – Organizzazione Aziendale.

Art. 4. Gli studenti di cui all’art. 2, contemporaneamente alla partecipazione alle lezioni universitarie, valorizzando il potenziale formativo dell’alternanza, frequentano lo studio professionale di un Consulente del Lavoro.
– 
Art. 5. Sono ammessi al tirocinio di cui all’art. 1 gli studenti iscritti ai corsi di seguito indicati:

a) Lauree triennali o a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:

– L-14: Scienze dei Servizi Giuridici;
– L-16: Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione;
– L-18: Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale;
– L-33: Scienze Economiche;
– L-36: Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali;
– LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza.

b) Lauree magistrali appartenenti alle classi:

– LM-56: Scienze dell’Economia;
– LM-62: Scienze della Politica;
– LM-63: Scienze delle Pubbliche Amministrazioni;
– LM-77: Scienze Economico-Aziendali;
purché soddisfino i criteri definiti all’art. 3.

c) diplomi universitari in consulenza del lavoro, cosଠcome previsti dall’art. 3, comma 2, lettera d), legge 11 gennaio 1979, n. 12;

d) lauree ex DM 509/1999 in consulenza del lavoro, a prescindere dalle classi di laurea nelle quali sono state attivate.
– 
Art. 6. Gli accordi tra le Università  e gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro di cui all’art. 3, devono prevedere:

– il numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio di cui all’art. 1;
– lo svolgimento del tirocinio presso lo studio professionale di un Consulente del Lavoro;
– l’indicazione di un referente organizzativo delle rispettive istituzioni;
– le modalità  di individuazione degli studi professionali disponibili a ricevere i tirocinanti;
– la collaborazione didattica e la progettazione delle attività  da svolgere;
– la clausola che disponga l’obbligo di iscrizione al registro dei praticanti dei consulenti del Lavoro
– entro sei mesi dal conseguimento della laurea, pena l’impossibilità  di riconoscere il semestre di tirocinio ai sensi dell’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n.27.
– 
Art. 7. La presente convenzione quadro viene aggiornata in relazione alle modifiche legislative introdotte in ordine alla professione di Consulente del Lavoro o nella legislazione universitaria.
– 
Roma,
Il Ministro dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, Il Presidente del Consiglio Nazionale-  dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali