Con la circolare n. 39 del 4 aprile scorso, l’Inps aggiorna le procedure e fornisce indicazioni in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato per il riconoscimento dei permessi di cui all’art. 33, c. 3 della legge n. 104/92 e del congedo straordinario per l’assistenza ai soggetti gravemente disabili di cui all’art. 42, c. 5, del D.Lgs. n. 151/01, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 105/22, in vigore dal 13 agosto 22. L’Istituto, dopo aver ricordato l’eliminazione del principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento ai permessi previsti dalla legge 104, che dal 13 agosto 22 possono essere riconosciuti a più soggetti tra quelli aventi diritto, ha fornito chiarimenti circa la cumulabilità tra giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento dello stesso congedo parentale. La fruizione delle tre tipologie di benefici in favore della stessa persona con disabilità grave – si legge nel documento – deve intendersi non cumulativa nell’arco del mese, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità. In merito ai periodi di prolungamento del congedo parentale, che non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio e salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva, l’Inps fa sapere che eventuali deroghe da parte della contrattazione collettiva potranno riferirsi esclusivamente agli emolumenti connessi all’effettiva presenza in servizio. Per quanto riguarda la fruizione del congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili da parte di conviventi di fatto, l’Istituto precisa che ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente nella domanda di essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ai sensi della normativa vigente, seguendo un “ordine di priorità” ampiamente descritto nella circolare. Infine, l’Inps sottolinea che i nuovi codici evento e di conguaglio da introdurre nei flussi Uniemens per la fruizione di permessi 104/92 e congedo straordinario sono obbligatori a partire dal mese di competenza maggio 2023. Le modalità di trasmissione dei dati per il monitoraggio degli eventi già denunciati con i codici evento e i codici conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza 13 agosto 2022 – 30 aprile 2023, saranno definite con un messaggio successivo. Tutte le informazioni sono reperibili presso i Consulenti del lavoro.