Entro il 31 marzo 2025, tutte le aziende iscritte al registro delle imprese, comprese le società tra professionisti, dovranno dotarsi obbligatoriamente di una polizza assicurativa per la copertura dei danni da calamità naturali. La legge n. 213/23ha introdotto l’obbligo per le imprese, aventi sede in Italia, di dotarsi di copertura assicurativa per i danni ai beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. A mente dell’articolo 2195 del cc, sono obbligati all’iscrizione nel citato registro gli imprenditori che esercitano: un’attività industriale, diretta alla produzione di beni o di servizi; un’attività intermediaria nella circolazione dei beni; un’attività di trasporto via terra, acqua o aria; un’attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti. L’articolo 2200 del cc dispone, altresì, che “sono soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano un’attività commerciale”. L’obbligo di assicurazione si estende senza dubbio anche alle società tra professionisti. Sono, invece, esclusi dall’obbligo assicurativo in commento gli imprenditori agricoli. L’oggetto del contratto deve riguardare i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, verificatisi sul territorio nazionale, che abbiano direttamente interessato: terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali. Rientrano tra gli eventi catastrofali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. La polizza assicurativa può prevedere un eventuale scoperto (c.d. franchigia), purché non superiore al 15% del danno, nonché l’applicazione di premi proporzionali al rischio. Il comma 102 regola, infine, le conseguenze per l’ipotesi di inadempimento all’obbligo assicurativo disponendo che della violazione se ne tenga conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”. Dunque, al verificarsi di un evento catastrofale l’impresa priva di copertura assicurativa o con copertura difforme dalle previsioni di legge, non potrà ricevere le erogazioni pubbliche sino ad oggi previste per tali eventi calamitosi. L’obbligo di copertura assicurativa, fissato inizialmente al 31 dicembre 2024 dalla legge di Bilancio 2024, è stato posticipato al 31 marzo 2025. Leggi l’approfondimento di Fondazione studi Consulenti del lavoro pubblicato il 10 marzo scorso.
