Decontribuzione lavoratrici madri: ecco le istruzioni Inps

La decontribuzione per le lavoratrici madri (previsto dalla Manovra 2024), cioè l’esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali a carico della dipendente, ha una cornice di regole. Con la circolare n. 27/24, l’Inps, infatti, fornisce le istruzioni per gestire gli adempimenti previdenziali legati alla misura che spetta a partire da gennaio 2024. L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato dei settori pubblico e privato, incluso il settore agricolo, compresi i casi di regime di part-time, le socie lavoratrici di Coop e le apprendiste, con l’esclusione dei rapporti di lavoro domestico. Qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato, l’esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato. L’esonero contributivo spetta, inoltre, anche per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Nel caso sia soddisfatto il requisito dell’essere madre di 3 o più figli, nel periodo dal 1.1.24 al 31.12.26, o il requisito dell’essere madre di 2 figli, nel periodo dal 1.1.24 al 31.12.24, l’esonero spetta a partire dal mese di perfezionamento del requisito richiesto. Novità di rilievo è la possibilità per le lavoratrici di comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero, rendendo noti allo stesso il numero dei figli e i codici fiscali dei 2 o 3 figli o, in alternativa, di comunicare direttamente all’Inps tali informazioni tramite un apposito applicativo non ancora operativo.  Requisiti indispensabili per usufruire della decontribuzione sono la titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e lo “status” di madre che si intende perfezionato al momento della nascita del secondo figlio o del terzo figlio (o successivo), non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto in caso di premorienza di uno o più figlio dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli, o di affidamento esclusivo al padre. Poiché l’esonero trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, trattandosi di un’agevolazione fruita da persone fisiche. Tutte le informazioni sono reperibili presso i Consulenti del Lavoro.

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