La Legge n. 977/67, così come riformata dal D.Lgs. n. 345/99, si applica nei confronti dei minori di 18 anni in forza con qualsiasi contratto o rapporto di lavoro disciplinato dalle norme vigenti, quindi anche nei confronti degli apprendisti, dei lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro e dei lavoratori a domicilio. Le modifiche apportate nel 1999 hanno introdotto la distinzione tra bambino e adolescente, diversamente dalla precedente normativa in cui si aveva la differenziazione tra fanciullo e adolescente. Per bambino si intende il minore che non ha ancora compiuto 15 anni, o che è ancora soggetto all’obbligo scolastico. Per adolescente si intende il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni che non è più soggetto all’obbligo scolastico. Le norme non si applicano: agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti: servizi domestici prestati in ambito familiare; prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare; alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 645/96, ove assicurino un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge; per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale. L’età minima per l’ammissione al lavoro del minore coincide conlaconclusione del periodo d’istruzione obbligatoria. Il lavoro dei bambini è quindi, in linea generale, vietato, salvo deroghe specifiche per l’impiego di soggetti minori di 16 anni d’età in attività di tipo culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo. La deroga sottostà alle seguenti condizioni: deve esservi l’assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale; deve trattarsi di attività che non pregiudichino la sicurezza, l’integrità psico-fisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica e la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale. La domanda deve contenere l’impegno a rispettare le seguenti condizioni: il lavoro non deve protrarsi oltre le 24 ore; a prestazione compiuta, il minore deve godere di un riposo non inferiore a 14 ore consecutive. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato, inoltre, alla sussistenza di tutte le condizioni necessarie ad assicurare al minore sia l’integrità fisica che morale, nonché l’adempimento dell’obbligo scolastico. Info dai Consulenti del lavoro.