è previsto un esonero dal versamento dei contributi a carico del datore e del lavoratore (con esclusione dei premi Inail) per un valore collegato al reddito di cittadinanza (RdC) spettante e goduto dal lavoratore assunto. Sulla materia arrivano le FAQ (circolare n. 8/19) predisposte da Fondazione Consulenti per il Lavoro e da Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Una guida utile sia agli operatori del mercato del lavoro, sia a chiunque voglia rendersi conto delle potenzialitàe finalitàdel reddito di cittadinanza, con l’ausilio di tabelle riepilogative ed esempi pratici per conoscere in dettaglio questa nuova misura di politica attiva del lavoro. Destinatari sono i datori di lavoro privati, la prassi giàconsolidata da parte dell’Istituto, consente di annoverare fra i beneficiari enti pubblici economici, datori non imprenditori, studi professionali, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato. Nella platea dei beneficiari si annovereranno anche i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stipulato contratti di lavoro dipendente con la cooperativa medesima. Sembrerebbero inclusi dalla platea dei beneficiari dell’incentivo i datori di lavoro domestico. Le assunzioni dovranno avvenire a tempo pieno ed indeterminato, anche con contratto di apprendistato. è da escludere che gli incentivi possano riguardare il lavoro intermittente. L’incentivo è pari all’importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione (nel limite massimo di 780 euro mensili), per il numero dei mesi non ancora “percepiti”, con un minimo di 5 mensilità. Qualora il rapporto sia instaurato con un lavoratore che, all’atto dell’assunzione, percepisce il RdC per effetto di un cd. “rinnovo”, l’incentivo potràessere fruito solo per 5 mesi. Comunque, il beneficio non potràsuperare l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore e del lavoratore per le mensilitàincentivate. è richiesto il rispetto delle condizioni di carattere generale, il possesso del Durc e, in particolare, la realizzazione di un incremento occupazionale netto con riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato.
Il licenziamento del lavoratore entro 36 mesi a decorrere dall’assunzione agevolata comporteràl’obbligo di restituzione dell’incentivo giàfruito, maggiorato delle sanzioni civili. Ciò salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa, o per giustificato motivo. Tutte le informazioni sono reperibili presso i Consulenti del lavoro.
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