Le regole per le ferie, chi le decide?

Il datore di lavoro ha il potere di determinare unilateralmente le ferie, ma viene riconosciuta la necessità di una valutazione comparativa delle diverse esigenze dell’impresa e del lavoratore. Il lavoratore dipendente ha diritto di godere di un periodo di ferie per assicurare un periodo di riposo finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche, nonché dedicarsi alla vita di relazione, familiare e sociale e consentire la soddisfazione delle esigenze di carattere ricreativo e culturale. La disciplina delle ferie annuali è regolata dalla Costituzione, che tutela il diritto del lavoratore ad un periodo di ferie annuale irrinunciabili. Il Codice Civile dispone poi che la durata delle ferie è fissata dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi e secondo equità; che il momento di godimento delle ferie è stabilito dal datore di lavoro che deve tener conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore; che il periodo feriale deve essere possibilmente continuativo; che il periodo feriale deve essere retribuito. Il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane che non può essere sostituito da un’indennità (monetizzazione), salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro o in altre specifiche ipotesi. Nel caso di sospensioni del rapporto di lavoro, ad esempio a malattie di lunga durata o di astensione per maternità, che rendano impossibile fruire delle ferie, le stesse dovranno essere godute nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro, senza che questo violi la previsione normativa. Il potere di determinare il periodo di godimento delle ferie spetta sempre al datore, il quale, se il lavoratore in modo tempestivo chieda di godere di due settimane consecutive di ferie, dovrà necessariamente accogliere la richiesta, sempre compatibilmente alle necessità aziendali; fatte salve le disposizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La norma dispone, inoltre, che il datore dovrà concedere il godimento, anche in forma frazionata, ma entro i 18 mesi dal termine di maturazione salvi i più ampi periodi di differimento stabiliti dalla contrattazione collettiva, del residuo periodo di ferie oltre le due settimane. La contrattazione collettiva potrà prevedere un termine massimo di fruizione del periodo feriale minore di quello individuato dal legislatore. La violazione della disposizione normativa comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa.

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