Norme attuative F.C.O.

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO- 

INDICAZIONI OPERATIVE- 

DEL REGOLAMENTO RECANTE- 

LE DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE CONTINUA- 

PER I CONSULENTI DEL LAVORO- 

Approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera n. 312 del 25 settembre 20141

Premessa- 

1. Le presenti indicazioni operative fanno riferimento al :œRegolamento recante le disposizioni sulla formazione continua: approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in data 24 settembre 2014, a seguito del parere favorevole del Ministero del Lavoro del 29 agosto 2014, le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate, confermate e come di seguito specificate.

2. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro si riserva di integrare o modificare periodicamente le presenti indicazioni operative alla luce dell’applicazione pratica delle stesse e delle eventuali modifiche ed integrazioni al :œRegolamento recante le disposizioni sulla formazione continua:.

3. Gli allegati formano parte integrante delle presenti indicazioni operative del :œRegolamento recante le disposizioni sulla formazione continua:.

4. Tutti i termini previsti nelle presenti indicazioni operative sono perentori.

5. Per Consiglio Provinciale si intende quello a cui il consulente del lavoro risulta iscritto.

Art. 1 – Obbligo formativo- 

1. Sono soggetti all’obbligo della formazione continua tutti i Consulenti del Lavoro.

2. L’anno formativo coincide con quello civile con decorrenza dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il periodo di valutazione della formazione continua ਠbiennale.

3. Per i Consulenti del Lavoro neoiscritti l’obbligo decorre dal mese successivo a quello di iscrizione all’albo, ed i crediti sono conseguentemente riproporzionati.

4. La formazione viene riconosciuta attraverso il sistema dei crediti.

5. E’ obbligatorio conseguire nel biennio almeno 50 (cinquanta) crediti formativi, di cui 6 (sei) nelle materie di ordinamento professionale e codice deontologico, fermo restando il debito formativo di massimo 9 (nove) crediti nel biennio, di cui all’art. 3, comma 5, del Regolamento della Formazione Continua. Il predetto debito deve essere estinto nei primi sei mesi del biennio successivo.

6. E’ comunque obbligatorio conseguire nell’anno formativo almeno 16 (sedici) crediti.

Art. 2 – Programma Formativo- 

1. Le materie oggetto della formazione continua sono quelle indicate nell’art. 2 del Regolamento.

Art. 3 – Eventi formativi- 

1. Il Consulente del Lavoro sceglie liberamente, all’interno del proprio programma formativo, l’evento al quale partecipare.

2. Sono considerati eventi formativi: i convegni, i seminari, le tavole rotonde, gli esami e masters universitari, i corsi ed ogni altro evento conforme ai criteri di valutazione di cui all’art. 9 del Regolamento.

3. Gli eventi formativi possono essere organizzati:

a) dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro e dalle sue Fondazioni;

b) dai Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro, ai sensi dell’art 4, comma 2, del Regolamento;

c) da associazioni di iscritti agli Albi e da soggetti terzi, ai sensi dell’art 4, comma 4, del Regolamento, preventivamente autorizzati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine con le modalità  previste dall’art. 8 del Regolamento;d) da altri Ordini Professionali.

4. Gli eventi formativi possono essere organizzati e svolti con una delle modalità  contemplate nell’art. 4 del Regolamento: metodo frontale e videoconferenza. La scelta della modalità  pi๠consona deve tener conto della platea dei soggetti destinatari nonché dell’ampiezza tematica delle materie oggetto di trattazione.3

5. L’utilizzo della tecnologia e-learning con le modalità  e nei limiti previsti dall’art. 4, comma 5, del Regolamento deve svolgersi secondo quanto previsto con determina del Consiglio Nazionale, in allegato alle presenti indicazioni operative.

Art. 4 – Attività  formative- 

1. Sono considerate attività  formative quelle indicate all’art. 5 del Regolamento.- 

Art. 5 – Attribuzione crediti e modalità  certificative- 

1. I crediti si conseguono con la partecipazione agli eventi formativi e/o con lo svolgimento delle attività  formative previste dagli artt. 4 e 5 del Regolamento.

2. Per la partecipazione agli eventi formativi e/o per lo svolgimento delle attività  formative il Consiglio Provinciale riconoscerà  crediti formativi nelle misure seguenti:-ˆ’ per gli eventi formativi il valore del credito ਠl’ora; ad 1 (una) ora di partecipazione ad un evento formativo ਠattribuito n. 1 (un) credito. Gli eventi formativi sono infrazionabili, salvo quanto diversamente disposto dai Consigli Provinciali, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Regolamento;-ˆ’ per le attività  formative l’attribuzione dei crediti avverrà  in base all’attività  svolta, nel modo che segue:

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Attività  formative
(art. 5 Regolamento)
Crediti spettanti
(art. 6 Regolamento)
Attestazione rilasciata dal Soggetto, Ente o Organismo per il quale si presta l’attività  o documentazione comprovante
Attività  di relatore – lett. a) n. 02 per ciascuna ora Attestazione
Attività  di insegnamento – lett. b) n. 02 per ciascuna ora Attestazione
Partecipazione ad attività  di ricerca – lett. c) n. 05 per ciascun progetto
n. 10 (se con funzioni di coordinamento e/o responsabilità )
Attestazione
Attività  pubblicistica- lett. d) – su riviste specializzate n. 02 per ciascuna pubblicazione Documentazione comprovante
Attività  pubblicistica – lett. e) – di libri e monografie n. 10 per ciascuna pubblicazione Documentazione comprovante
Partecipazione alle commissioni per esame di stato di C.d.L – lett. f) n. 10 Attestazione
Superamento esame universitario – lett. g) n. 06 Attestazione
Frequenza masters universitari con conseguimento del diploma – lett. h) n. 20 Attestazione
Partecipazione a commissioni e gruppi di studio riconosciuti o accreditati – lett. i) n. 01 per ogni ora di partecipazione Attestazione
partecipazione a Commissioni di certificazione istituite presso i Consigli Provinciali o presso altri organismi – lettera l) n. 01 per ogni ora di partecipazione Attestazione

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3. Le attestazioni rilasciate dal soggetto committente devono specificare il periodo di svolgimento, le materie oggetto dell’attività  formativa e il numero delle ore di impegno.
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Art. 6 – Procedura di accreditamento degli eventi formativi

1. Gli eventi formativi di cui all’art. 7, lettera a), del Regolamento della Formazione Continua, organizzati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalle sue Fondazioni, dai Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro, o in collaborazione e cooperazione con gli stessi, sono accreditati di diritto.

2. Gli eventi formativi organizzati da associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale di cui all’art. 4, comma 4 del Regolamento dovranno essere comunicati preventivamente al Consiglio Provinciale territorialmente competente, che verificherà  la corrispondenza dell’evento a quanto disposto dagli artt. 2 e 7 del Regolamento della Formazione Continua; gli eventi svolti in maniera difforme a quanto sopra previsto non sono accreditati dal Consiglio Provinciale. Lo stesso provvederà  alla segnalazione del soggetto autorizzato e delle motivazioni del diniego al Consiglio Nazionale.

3. Gli eventi formativi, organizzati da altri Ordini professionali, saranno accreditati, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dagli art. 2 (materie) e 9 (criteri di valutazione) su richiesta dell’interessato, previa consegna dell’attestato al Consiglio Provinciale competente, entro il termine della dichiarazione di cui all’art. 11, comma 1, del Regolamento della Formazione continua.
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Art. 7 – sospensioni e/o riproporzionamenti

1. Nei casi di malattia, infortunio, inabilità  temporanea, disabilità  o invalidità , servizio civile richiamo alle armi, volontariato e periodi di servizio presso la protezione civile, soccorso alpino o speleologico, il Consiglio Provinciale, su richiesta dell’iscritto (Allegato I), riproporziona i crediti da conseguire tenendo conto della documentazione prodotta dall’interessato in allegato alla dichiarazione, da presentarsi entro il mese di febbraio successivo al termine del biennio di cui al comma 1 del successivo art. 8.

2. Nel caso di maternità  i crediti da conseguire vengono rideterminati su richiesta dell’iscritta (Allegato I), considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo che decorre da tre mesi antecedenti la data del parto e il compimento dell’anno di età  del bambino. Inoltre, nel caso di comprovata impossibilità  della madre, anche non Consulente del Lavoro, ad adempiere alle incombenze familiari, l’iscritto, nello stesso periodo di cui sopra, potrà  richiedere (Allegato I) al Consiglio Provinciale di rideterminare i crediti per il biennio di riferimento.

3. Nel caso di affidamento o adozione i crediti da conseguire vengono rideterminati su richiesta dell’iscritto (Allegato I) per il periodo di un anno dal relativo provvedimento giudiziale.

4. Il Consiglio Provinciale, su richiesta del Consulente del Lavoro interessato (Allegato I), puಠriproporzionare l’obbligo formativo nei seguenti casi documentati:

a) assistenza alle persone di cui alla legge 104/1992, la cui richiesta deve essere presentata al Consiglio Provinciale competente entro 30 giorni dal fatto impeditivo o comunque entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 del successivo art. 8;

b) altri casi di temporaneo impedimento e /o forza maggiore, (come ad esempio meramente indicativo e non esaustivo, assistenza continua per malattia ad un familiare). Nei predetti casi la richiesta deve essere presentata al Consiglio Provinciale entro il mese di febbraio successivo al termine del biennio di cui al comma 1 del successivo art. 8.

Art. 8 – Adempimenti degli iscritti e verifiche dei Consigli

1. Il Consulente del Lavoro, entro il mese di febbraio successivo alla fine del periodo di formazione biennale, deve presentare al Consiglio Provinciale al cui Albo ਠiscritto una dichiarazione (Allegato II) che attesti la formazione professionale svolta in conformità  a quanto previsto dal Regolamento e dalle presenti indicazioni operative.

2. La dichiarazione di cui al precedente comma 1 dovrà  recare l’elencazione delle attività  formative svolte, l’elencazione degli eventi formativi cui il Consulente del Lavoro ha partecipato nonché, per ogni attività  ed evento, il numero dei crediti conseguiti in base a quanto previsto dall’art. 5, comma 2, delle presenti indicazioni operative.

3. Il Consiglio provinciale, entro i 6 (sei) mesi successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, effettuerà  verifiche a campione provvedendo ad accertare la veridicità  della dichiarazione medesima. Per tale verifica, il Consiglio Provinciale potrà  richiedere all’interessato l’esibizione della documentazione comprovante il programma formativo svolto al fine di valutarne la conformità  al Regolamento. Il Consulente del Lavoro, durante i suddetti 6 (sei) mesi, sarà  tenuto a conservare la documentazione comprovante lo svolgimento del programma formativo svolto e dichiarato.

Art. 9 – Coordinamento tra Consigli Provinciali e Consiglio Nazionale

1. I Consigli Provinciali, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera i), della Legge n. 12/1979, provvedono alla trasmissione al Consiglio Nazionale, del resoconto e dell’informativa previsti ai commi 3 e 4 dell’art. 11 del Regolamento.

2. Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. e), della Legge n. 12/1979, coordina e promuove l’attività  dei Consigli Provinciali per favorire le iniziative intese all’aggiornamento, miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti; assicura inoltre la pi๠ampia diffusione delle proposte formative predisposte dai Consigli Provinciali.
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Art.10 – Sanzioni

1. Il mancato conseguimento dei crediti formativi previsti dal presente regolamento costituisce illecito disciplinare ed ਠsoggetto alle sanzioni previste dal titolo IV della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

2. In caso di mancata comunicazione della dichiarazione di cui all’art. 11, comma 1, del Regolamento della Formazione Continua, il Consiglio provinciale diffida il Consulente del Lavoro ad adempiere nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni; in caso di inottemperanza alla diffida si applica il comma 1 del presente articolo.
3. Il ricorso avverso l’irrogazione della sanzione ਠdisciplinato dalla legge n. 12/1979 e successive integrazioni e modificazioni.
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Art. 11 – Decorrenza

1. Le presenti indicazioni operative entrano in vigore dalla stessa data del Regolamento della Formazione Continua dei Consulenti del Lavoro.

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