Agenzia delle entrate stabilisce regole, modalitàe tempistiche sulla regolarizzazione agevolata degli errori formali. Con il provvedimento n. 62274/19, vengono emanate le istruzioni per la definizione agevolata introdotta dal Dl n. 119/18 per irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale. Si tratta delle violazioni formali commesse fino al 24 ottobre 2018 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che però non rilevino sulla determinazione della base imponibile e delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi. Per tali violazioni sono competenti ad irrogare le relative sanzioni amministrative gli uffici dell’Agenzia stessa. La regolarizzazione riguarda esclusivamente le violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, ma possono comunque arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo. Di conseguenza, non rientra nell’ambito di applicazione della regolarizzazione l’omessa presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP o IVA, in quanto l’omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile, anche qualora non dovesse risultare un’imposta dovuta. La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione di irregolaritàod omissioni e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24. Il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare. La regolarizzazione di violazioni formali che non si riferiscono ad uno specifico periodo d’imposta (es. quelle relative alla comunicazione di dati da parte di soggetti diversi dal contribuente) deve fare riferimento all’anno solare in cui la violazione è stata commessa. In riferimento alla rimozione di irregolaritàod omissioni, si tratta della regolarizzazione degli errori e delle omissioni, non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo e non va effettuata quando non sia possibile, o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale. Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020 (o unica soluzione entro il 31 maggio).
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