Sì ai tirocini per gli stranieri già in Italia

Il cittadino straniero già presente sul territorio italiano con un titolo di soggiorno in corso di validità per studio o formazione professionale, può svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi, o formazione per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno (PDS), ma anche attività di tirocinio non curriculare, compatibilmente con l’espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso, senza dover rispettare i limiti in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato ex art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/99. Lo chiarisce la nota n. 320/23 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in risposta ad una richiesta di parere sull’utilizzo del PDS per studio o formazione professionale in relazione alle attività lavorative rese nell’ambito di un tirocinio formativo. La normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento – chiarisce l’INL – per un generale principio di parità di trattamento, trova applicazione anche ai cittadini non appartenenti all’Unione europea, per consentire loro di usufruire dei percorsi di tirocinio come strumenti formativi e orientativi finalizzati all’inserimento lavorativo. La legge, tuttavia, distingue tra l’ipotesi di tirocinio da instaurarsi con un cittadino extra-comunitario regolarmente soggiornante in Italia da quello in cui lo stesso rapporto si debba instaurare con un cittadino extra Ue che si trovi all’estero. Infatti, secondo l’art. 2 del D.M. 22 marzo 2006, ai cittadini non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia si applica integralmente la normativa regionale vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento, mentre secondo l’art. 3 dello stesso decreto ai cittadini non appartenenti all’Unione europea residenti all’estero si applicano le norme previste dal decreto del Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con le procedure per il rilascio del nulla osta all’ingresso in Italia per finalità di formazione professionale. Pertanto, se il cittadino straniero è già presente sul territorio italiano con un titolo di soggiorno in corso di validità (per studio o formazione professionale), può svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare e lo straniero entrato in Italia con PDS per motivi di studio o formazione potrà svolgere, un’attività di tirocinio non curriculare, compatibilmente con l’espletamento del percorso di studio o formazione professionale. Info dai Consulenti del Lavoro.

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