Una tantum part-time ciclico: come presentare il riesame

I lavoratori dipendenti di aziende private, titolari di un contratto di lavoro part-time ciclico negli anni 2021 e 2022, hanno 120 giorni (dal 5 febbraio 2024) a disposizione per presentare istanza di riesame, in caso di rigetto delle domande per accedere alle indennità una tantum pari a 550 euro. A comunicarlo l’Inps con il messaggio n. 491/24, con cui si specifica che il termine per presentare il riesame non è perentorio per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche tramite documentazione, da parte dell’interessato. La previsione è riferita ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time nell’anno 2021, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali misti, o orizzontali, purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane. Viene anche prevista un’indennità una tantum pari a 550 euro in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane. L’Istituto fornisce poi le istruzioni per presentare l’istanza di riesame: l’utente può fare richiesta attraverso il pulsante “Chiedi riesame”, disponibile nella sezione “Dati della domanda”. La richiesta di riesame prevede l’inserimento di una motivazione e il contestuale invio della relativa documentazione attraverso il link “Allega documentazione”. Per accedere alle indennità una tantum il lavoratore non deve essere titolare, alla data di presentazione della domanda, di altro rapporto di lavoro dipendente, né percettore di NASpI e di trattamenti pensionistici diretti. Si precisa, inoltre, che in presenza di più rapporti di lavoro, il requisito dei “periodi non interamente lavorati” deve essere soddisfatto all’interno di uno dei rapporti e non può procedersi alla sommatoria dei periodi non interamente lavorati all’interno dei diversi rapporti in essere. L’Inps chiarisce che tutti i requisiti devono essere soddisfatti contemporaneamente in almeno un rapporto di lavoro a tempo parziale ciclico – rispettivamente per l’anno 2021 e per l’anno 2022 – con il medesimo datore di lavoro, qualora il lavoratore ne avesse più di uno. Info dai Consulenti del Lavoro.

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