Privacy & Cookie Policy


Introduzione generale


Il presente sito Web è di proprietà e gestione del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria.

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone fisiche/giuridiche identificate o identificabili, dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria, in linea con la normativa per la tutela della privacy adottata nel territorio nazionale, intende garantire la privacy e la sicurezza dei dati personali di ciascun navigatore, anche in relazione ad accessi Internet effettuati dall’estero. In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Informative sul trattamento dettagliate, rese ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali – sono riportate di volta in volta nelle pagine relative ai singoli servizi offerti. Tali informative sono dirette a definire limiti e modalità del trattamento dei dati di ciascun servizio in base alle quali poi, il cliente/visitatore potrà esprimere liberamente il proprio consenso ed autorizzare la raccolta dei dati ed il successivo utilizzo.

Il DPO (Data Protection Officer) è Stefano Sassara – tel. 06/549361 – email dpo@consulentidellavoro.it

Tipo di dati trattati

Il sito WEB offre contenuti di tipo informativo e interattivo. Durante la navigazione del sito, si possono quindi acquisire informazioni sul cliente, o più in generale sul visitatore, nei seguenti modi:

Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, tipo di browser, sistema operativo, nome di dominio e indirizzi di siti Web dai quali è stato effettuato l’accesso o l’uscita (referring/exit pages), informazioni sulle pagine visitate dagli utenti all’interno del sito, orario d’accesso, permanenza sulla singola pagina, analisi di percorso interno (clickstream) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.

Tali dati di carattere tecnico/informatico sono raccolti ed utilizzati in maniera aggregata e anonima al solo scopo di migliorare la qualità del servizio e predisporre statistiche concernenti l’uso del sito.

Questi dati non sono associati agli utenti che accedono eventualmente a questo sito o ad alcune aree utilizzando un sistema di autenticazione basato su username e password.


Dati forniti volontariamente dal cliente/visitatore

Si tratta dei casi in cui è lo stesso cliente/visitatore a rilasciare sul sito, previa lettura di informativa dettagliata, i propri dati personali per accedere a determinati servizi liberamente scelti.

Policy di “Opt-In” e “Opt-Out”: in tutti i casi, prima di procedere all’attivazione di un determinato servizio sarà fornita idonea informativa e, dove necessario, acquisito il relativo consenso al trattamento dei dati personali. Tale consenso potrà essere in seguito revocato in qualsiasi momento, facendo decadere la possibilità di utilizzo del servizio in questione.

Specifiche informative verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.


Dati di Minori

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria non consente il conferimento di dati personali da parte di minori di 18 anni.


Conservazione dei dati

La conservazione dei dati raccolti avviene per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità per la quale il trattamento è effettuato.

Una volta completato il servizio, tutti i dati personali necessari per l’attivazione/gestione del servizio richiesto saranno distrutti in aderenza alle policy in materia di conservazione dei dati, salvo diversa richiesta dell’autorità e salvo esigenze di conservazione stabilite dalla legge.

Tecnologie

Cookies

I COOKIE sono porzioni d’informazione memorizzabili nel computer durante la navigazione di un sito Web, al fine di elaborare ed identificare i dati d’utilizzo.

Il file di cookie è solitamente di ridottissime dimensioni e non contribuisce alla saturazione dello spazio fisico del disco rigido.

Il cookie è trasferito sul disco dell’utente a fini di registrazione per “memorizzare” quali aree di un sito Web sono state visitate.

Questa scelta consente di risparmiare tempo, permettendo all’utente di raggiungere più velocemente le parti principali di un sito in precedenza visitate.

Esistono diversi tipi di cookie:

permanenti, ossia che rimangono sul disco fisso, anche una volta chiuso il browser;

temporanei o di sessione, che sono memorizzati unicamente per la durata della navigazione e vengono cancellati dal computer con la chiusura del browser;

di terzi, generati da un sito web diverso da quello che state attualmente visitando.

I cookie utilizzati dai siti di Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria sono una combinazione di queste tre tipologie: alcuni servono solo per l’apertura e il mantenimento di una sessione sotto autenticazione (cookie temporanei). In tal caso, la chiusura della sessione d’autenticazione o del browser li renderà inutilizzabili sia da noi sia da terzi, pur permanendo fisicamente sul pc utilizzato (cookie permanenti).

Al fine di offrire un sito che risponda sempre maggiormente alle attese e agli interessi del cliente/visitatore, viene costantemente effettuata una analisi dei dati raccolti sui cookie; tali dati indicano unicamente ed in forma anonima in che modo viene usato il sito, cioè gli ambiti e le sezioni che sono stati ritenuti di maggiore interesse ed utilità per i navigatori.

E’ data al cliente/visitatore la facoltà di impostare il proprio browser in modo da accettare tutti i cookie, solo alcuni, oppure rifiutarli. Rendiamo noto, tuttavia, che la mancata accettazione dei cookie potrebbe comportare l’impossibilità di erogazione del servizio nel caso di accesso ad aree sotto autenticazione.

Si ricorda, inoltre, che alla fine d’ogni sessione di navigazione il cliente/visitatore potrà in ogni caso cancellare dal proprio disco fisso sia la cache-memory di navigazione sia i cookie raccolti.


Javascript

Una tecnica utilizzata in alternativa all’analisi diretta dei file di log dei Web Server.

Consiste nel raccogliere ed elaborare i dati di navigazione attraverso l’utilizzo di codice JavaScript dedicato situato all’interno delle pagine html di interesse. Questa tecnica trova anche utilizzo nelle newsletter inviate via e-mail .


Servizi esterni

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Collegamento a siti terzi

Dal sito è possibile fare collegamenti ad altri siti Web; tale facoltà è segnalata con chiarezza al fine di indicare al cliente/visitatore il momento dell’uscita dal sito Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro .

Il cliente/visitatore è dunque invitato a prestare particolare attenzione al fatto che tali siti non sono di proprietà, né di responsabilità di Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria in quanto totalmente gestiti da altre società e/o organizzazioni, per le quali è necessario verificare ed eventualmente accettare le relative politiche sulla tutela della privacy.

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria declina, pertanto, qualsiasi responsabilità in merito all’eventuale richiesta e/o rilascio di dati personali a siti terzi.



Altre forme d’utilizzo dei dati

Si comunica inoltre che, unicamente per motivi d’ordine pubblico, nel rispetto di disposizioni di legge per la sicurezza e difesa dello Stato, per la prevenzione, accertamento e/o repressione dei reati, i dati forniti potrebbero essere usati con altre finalità rispetto alla fornitura dei servizi ed essere comunicati a soggetti pubblici, quali forze dell’ordine, Autorità Pubbliche e Autorità Giudiziaria, per lo svolgimento delle attività di loro competenza.


Difformità di comportamento rispetto alla presente policy (Loyalty)

La redazione del presente documento è effettuata per meglio rispondere alle esigenze di trasparenza ed affidabilità dei nostri clienti, e alla salvaguardia dei valori aziendali di Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria, con particolare riferimento alla tutela della privacy delle informazioni raccolte.

Qualora si riscontrassero problemi o eventuali richieste di chiarimenti sul contenuto del WEB e di quanto qui affermato, vi preghiamo di scrivere a Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria – Via Vittorio Bachelet, 45, 89128 Reggio Calabria (RC).


Modifiche alla politica

La presente Policy Privacy regola le modalità di trattamento dei dati personali forniti dai clienti/visitatori durante la navigazione del sito. L’eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche il costante esame ed aggiornamento dei servizi all’utente, potrebbe comportare la necessità di variare tali modalità. È pertanto possibile che la nostra policy subisca modifiche nel tempo ed invitiamo quindi il cliente/visitatore a consultare periodicamente questa pagina.

21/10/2020

ASSE.CO.: i Consulenti del Lavoro garanti di legalità

E’ stato siglato il 12 gennaio 2014 il protocollo d’intesa fra il Ministero del Lavoro e l’Ordine dei CDL per l’asseverazione della regolarità delle imprese in materia di contribuzione e retribuzione.

La convenzione, sottoscritta dal Ministro Giovannini e dalla Presidente Calderone, rappresenta un ulteriore passo verso la diffusione della cultura della legalità e la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
I Consulenti del lavoro diventano asseveratori di conformità dei rapporti di lavoro. Con l’innovativo Protocollo d’intesa, infatti, può partire l’operazione denominata ASSE CO. L’ottenimento della conformità contributiva e retributiva esenta i datori virtuosi dalle ispezioni del ministero del lavoro, costituisce elemento di cui gli ispettori devono tener conto nella definizione degli accertamenti e può essere utilizzata per la verifica delle regolarità delle imprese negli appalti privati.
Per i consulenti del lavoro, professionisti ai quali il legislatore ha già assegnato negli ultimi anni un ruolo sussidiario affidando loro altre funzioni pubbliche, come la certificazione dei contratti di lavoro, l’intermediazione, la selezione, la conciliazione e l’arbitrato, si tratta di un significativo ampliamento di competenze con un ulteriore riconoscimento del ruolo di terzietà. Le finalità della convenzione, oltre alla diffusione la cultura della legalità e alla semplificazione degli adempimenti, sono rappresentate dal fatto che le aziende certificate non rientreranno tra quelle destinatarie dell’ordinaria attività ispettiva (salvo specifica richiesta di intervento o indagini particolari). La certificazione, inoltre, potrà essere utilizzata da soggetti terzi, pubblici e privati, ad ogni fine ritenuto coerente con le finalità del protocollo e riconducibili alla regolarità dei datori. La convenzione stabilisce l’applicazione del regime sanzionatorio penale nel caso di falsa attestazione.
ASSE CO sarà rilasciata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine, su istanza volontaria del datore di lavoro, sulla base di due dichiarazioni di responsabilità: una del datore sulla non commissione di illeciti nell’anno precedente l’istanza (lavoro minorile, tempi di lavoro, sicurezza sul lavoro, lavoro nero); l’altra del consulente del lavoro sulla sussistenza dei requisiti per il rilascio del Durc e sul rispetto della contrattazione collettiva.
L’elenco dei datori che otterranno ASSE CO sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e da quello del Consiglio Nazione Ordine Consulenti del lavoro. Il testo del protocollo d’intesa, le interviste ai protagonisti dell’accordo e tutta la documentazione sono scaricabili dal sito istituzionale dei Consulenti del Lavoro www.consulentidellavoro.it

Come diventare Consulente del Lavoro

I Consulenti del lavoro sono professionisti dell’area giuridico-economica che esplicano le proprie funzioni soprattutto nell’ambito di realtà imprenditoriali medio-piccole, occupandosi principalmente della consulenza per la gestione del personale, della contabilità lavoro, di tributi, previdenza e di tutti i contatti con Enti di primaria importanza quali INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e altri.

L’attività del Consulente del lavoro si colloca quindi in posizione centrale tra impresa, istituzioni pubbliche e lavoratori, diventando una sorta di dirigente esterno all’azienda.

La professione, inizialmente individuata con legge n. 1815/1939, trova una sua prima specifica regolamentazione con la legge n. 1081/1964 che istituisce l’Albo dei Consulenti del lavoro, mentre nel 1979 vi è stato il pieno riconoscimento dell’Ordine professionale.

Il suo ambito professionale comprende:

  • amministrazione del personale (subordinato, autonomo e parasubordinato);
  • calcolo e asseverazione del costo del lavoro, determinazione e calcolo dell’accantonamento del trattamento di fine rapporto;
  • ammortizzatori sociali (consulenza ed assistenza);
  • risoluzione rapporti (mobilità, licenziamenti collettivi, ecc.);
  • dichiarazione e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali;
  • contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale;
  • contenzioso fiscale, operazioni societarie, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscali-tributarie e formazione del bilancio;
  • contrattualistica (contratti, certificazione, conciliazioni, arbitrati);
  • consulenze tecniche di parte (controversie di lavoro, previdenziali, assicurative, di assistenza sociale, fiscali e in atti aventi natura negoziale).
  • Servizi di Politiche Attive del mercato del lavoro.

Come diventare Consulente del Lavoro

Per poter accedere alla Professione di Consulente del Lavoro è previsto un periodo di tirocinio, di 18 o 24 mesi, e un esame di abilitazione alla professione, da svolgersi in apposite sessioni annuali, consistente in una doppia prova scritta e poi, se superato lo scritto, in una prova orale presso la Direzione Regionale del Lavoro.

Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro in collaborazione con la Fondazione studi ha rilasciato un ottimo ebook, prelevabile gratuitamente dal sito dei Consulenti del Lavoro, che racchiude tutta la normativa sul praticantato (tirocinio professionale del CDL), così come modificata dalla riforma delle professioni.

Abbiamo pensato quindi di condividere questo ebook con i nostri lettori, nella consapevolezza che molti di coloro che ci seguono sono magari in procinto di iniziare un tirocinio, oppure si trovano al termine del loro periodo di studi e da appassionati della materia hanno in mente di avvicinarsi a questa professione.

Modulistica Praticanti

Regolamento Riscossione Quote

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE

DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ISCRITTI ALL’ALBO

DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Approvato con delibera n. 314 del 25 settembre 2014

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi per il funzionamento dei Consigli Provinciali e del Consiglio Nazionale previsti dall’art.14, comma 1, lett. h), Legge 11 gennaio 1979, n. 12 e dall’art. 23, comma 1, lett. c), della stessa legge.

Art. 2 – Funzione dei contributi

1. I contributi periodici o no, costituiscono le entrate del bilancio del Consiglio Provinciale e del Consiglio Nazionale per garantire agli stessi l’autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali.

CAPO II

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Art. 3 – Obbligatorietà

1. Il contributo dovuto all’Ordine Professionale non ha natura associativa o contrattuale ma solo legale ed è obbligatorio. Tale obbligo scaturisce dalla legge istitutiva dell’Ordinamento professionale che garantisce l’autonomia economica dell’Ente.

Art. 4 – Annualità

1. Il contributo è annuale ed è dovuto per anno civile. Qualunque sia, nel corso dell’anno, la data dell’iscrizione esso è dovuto per l’intero anno.

Art. 5 – Infrazionabilità

1. Il contributo dovuto all’Albo è unico e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell’iscrizione nell’anno.

CAPO III

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

Art. 6 – Determinazione

1. La determinazione della misura dei contributi a carico dell’iscritto avviene in virtù del combinato disposto degli artt. 14, lettera h) e 23 lettera c), della Legge 12/1979 nei limiti strettamente necessari a coprire le spese di funzionamento del Consiglio.

Art. 7 – Quota per il Consiglio Provinciale

1. La quota dovuta ai Consigli Provinciali, su proposta degli stessi e nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il loro funzionamento, è determinata dal Consiglio Nazionale.

2. La proposta di adeguamento, in più o in meno, della quota dovuta ai Consigli Provinciali, deve essere inoltrata al Consiglio Nazionale entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello per il quale si chiede l’adeguamento, utilizzando il fac-simile riportato nell’allegato 1.

Art. 8 – Quota per il Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale entro il 31 luglio, su proposta del Tesoriere, determina la misura del contributo relativo all’anno successivo posto a carico degli iscritti, dandone comunicazione entro la stessa data ai Consigli Provinciali per provvedere alla riscossione.

2. Tale quota, a carico degli iscritti, deve essere unica a livello nazionale.

CAP. IV

DECORRENZA DELL’OBBLIGO CONTRIBUTIVO

Art. 9 – Contributo per iscrizione

1. La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore del Consiglio Provinciale il diritto alla riscossione del contributo e l’obbligo di pagamento a carico dell’iscritto all’Ordine.

2. Il pagamento preventivo del contributo di iscrizione stabilito dall’art. 9, lettera g), della Legge 12/1979, è condizione essenziale affinché il Consiglio Provinciale possa prendere in esame la domanda. L’eventuale rigetto della domanda impone la restituzione del relativo importo anticipato.

3. L’obbligo del pagamento del contributo permane per tutto il periodo di iscrizione all’Albo.

Art. 10 – Cancellazione

1. La cancellazione determina l’estinzione dell’obbligo del pagamento del contributo dall’anno successivo a quello della decorrenza del provvedimento.

2. Nei casi di cancellazione per incompatibilità, l’obbligo del pagamento del contributo si estingue dall’anno successivo alla data della delibera, indipendentemente dalla decorrenza della stessa incompatibilità.

3. La cancellazione per trasferimento in corso d’anno da un Consiglio Provinciale ad un altro opera dalla data della delibera. In questo caso la quota è dovuta per l’intero anno ad entrambi i Consigli Provinciali, mentre è dovuta una unica quota al Consiglio Nazionale, con riferimento al Consiglio di provenienza.

4. La cancellazione per decesso dell’iscritto decorre sempre dalla data del decesso; pertanto nessuna quota potrà essere imposta per gli anni successivi, nel caso in cui si verifichino ritardi nella comunicazione da parte degli eredi o per altri motivi.

5. La cancellazione per la perdita dei diritti civili comporta la cessazione dell’obbligo del pagamento del contributo dall’anno successivo alla data della sentenza.

6. La radiazione comporta la cessazione dell’obbligo del pagamento del contributo dall’anno successivo alla data del provvedimento definitivo.

Art. 11 – Reiscrizione

1. La reiscrizione all’Albo comporta l’obbligo del pagamento dei contributi con le stesse modalità previste per le nuove iscrizioni.

Art. 12 – Sospensione

1. In caso di sospensione dall’Albo il contributo è integralmente dovuto per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l’appartenenza dell’iscritto all’Albo ma ne impedisce soltanto e temporaneamente l’efficacia dell’iscrizione.

CAPO V

MODALITA’ DI RISCOSSIONE

Art. 13 – Riscossione

1. Il sistema di riscossione del contributo da parte dei Consigli Provinciali avviene di norma con l’utilizzo del modello F24.

2. E’, inoltre, consentita la riscossione del contributo con ogni altro mezzo legalmente valido.

Art. 14 – Scadenza

1. Indipendentemente dal metodo utilizzato per la riscossione, il contributo annuo, dovuto dagli iscritti, deve essere versato in un’unica soluzione entro e non oltre il 16 febbraio dell’anno di competenza.

2. Nel primo anno di attivazione della riscossione delle quote con F24, tale scadenza è prorogata al 16 marzo.

Art. 15 – Maggiorazioni per ritardato pagamento

1. Decorsi sessanta giorni dal termine del pagamento del contributo, di cui al precedente art. 14, l’iscritto è automaticamente messo in mora senza la necessità di ulteriori avvisi o notifiche.

2. Dalla data della messa in mora è dovuta, dall’iscritto, una maggiorazione a titolo di penale pari al 5% del contributo non pagato. Trascorsi 12 mesi dalla scadenza del termine di pagamento la penale dovuta è pari al 10%.

3. Sono a carico dell’iscritto moroso, oltre a quanto previsto dal comma 2, tutte le somme sostenute per il recupero del credito.

Art. 16 – Sanzione disciplinare

1. In riferimento all’art. 29 della Legge 12/1979, quando la morosità, anche parziale, sia di almeno 12 mesi, il Consiglio Provinciale dovrà, nel rispetto delle procedure disciplinari, comminare nei confronti dell’iscritto la sospensione a tempo indeterminato; tale stato, cessa al momento del pagamento del contributo e di quanto dovuto ai sensi dell’art. 15.

2. Ai fini della sospensione, i 12 mesi decorrono dalla data in cui scaturisce l’obbligo di corrispondere la quota e cioè dal primo gennaio dell’anno di competenza.

3. Qualora la morosità persista da oltre 5 anni, il Consiglio Provinciale procede, con apposita lettera raccomandata o pec, a diffidare, i Consulenti del Lavoro sospesi, a sanare entro trenta giorni la morosità maturata facendo nel contempo presente che, in difetto, la sospensione sarà ritenuta mancato interesse al mantenimento dell’iscrizione essendo essa impeditiva dell’esercizio professionale e che conseguentemente procederà alla loro cancellazione utilizzando il fac-simile di delibera di cui all’allegato 2.

Art. 17 – Azione di recupero del credito

1. Il Consiglio Provinciale, decorso il termine di pagamento previsto all’art. 14 del presente regolamento, provvede ad attivare tutte le azioni necessarie ed opportune per il recupero del credito https://www.rush-essays.com/ vantato dal Consiglio Provinciale e Nazionale.

2. Il Consiglio Nazionale, per il recupero della propria parte, non può attivare nessuna azione diretta nei confronti dell’iscritto, essendo unico creditore il Consiglio Provinciale.

Art. 18 – Irrinunciabilità

1. Il Consiglio Provinciale non può rinunciare al contributo dovutogli, avendo esso l’obbligo e non la facoltà di perseguire i suoi scopi.

CAPO VI

RAPPORTO TRA CONSIGLIO PROVINCIALE E CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 19 – Trasmissione elenchi

1. Entro il 30 settembre il Consiglio Nazionale comunica ai Consigli Provinciali la situazione delle morosità contributive e per i Consigli Provinciali che riscuotono con l’utilizzo del modello F24, l’elenco dei Consulenti del Lavoro morosi al 30 giugno.

2. Entro il 31 luglio i Consigli Provinciali che riscuotono i contributi con mezzi diversi dal modello F24 devono comunicare al Consiglio Nazionale l’elenco degli iscritti morosi al 30 giugno.

3. Nel caso di non corrispondenza delle quote complessivamente trasmesse e quelle dovute sulla base degli elenchi di cui ai precedenti commi i Consigli Provinciali dovranno inviare al Consiglio Nazionale un dettagliato resoconto sulle cause della discordanza.

Art. 20 – Obbligo della riscossione

1. I Consigli Provinciali hanno l’obbligo di vigilare sul pagamento delle quote da parte di tutti gli iscritti.

2. I Consigli Provinciali, che non riscuotono le quote con l’utilizzo del modello F24, provvedono alla riscossione del contributo entro i termini di cui all’art. 14, comma 1.

3. L’obbligo del versamento delle quote dovute al Consiglio Nazionale da parte dei Consigli Provinciali decorre dal momento in cui questi ultimi incassano la quota dall’iscritto. Dette quote dovranno essere trasmesse al Consiglio Nazionale entro e non oltre 15 giorni dalla riscossione.

4. Resta onere del Consiglio Provinciale comunicare eventuali ritardi nel pagamento da parte dell’iscritto ed evidenziare le difficoltà nel recupero o l’inesigibilità del credito.

5. I contributi da riscuotere per conto del Consiglio Nazionale dovranno essere imputati nei bilanci dei Consigli Provinciali nei capitoli di entrata ed uscita, accesi tra le partite di giro.

6. Il mancato versamento da parte dei Consigli Provinciali, nel termine previsto al precedente comma tre, delle quote dovute al Consiglio Nazionale, costituisce grave irregolarità ai sensi dell’art. 17 della Legge 12/1979. A tal fine, il Consiglio Nazionale diffida il Consiglio Provinciale ad adempiere nel termine perentorio di 15 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio Nazionale darà inizio alla procedura prevista dall’art. 17 della Legge 12/1979.

Art. 21 – Inesigibilità del contributo

1. Le cause di inesigibilità del contributo possono essere:

a) decesso dell’iscritto ed imperseguibilità degli aventi causa;

b) irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni giudiziarie;

c) antieconomicità dell’azione di recupero;

d) accertata nullatenenza;

e) accertata prescrizione.

2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma uno il credito va dichiarato inesigibile dal Consiglio Provinciale. Della relativa delibera il Consiglio Nazionale prenderà atto e valuterà l’eventuale inesigibilità per la parte di sua competenza.

CAP VII

CONTRIBUTI DEL PRATICANTE

Art. 22 – Contributo di iscrizione Praticanti

1. Il Consiglio Provinciale può stabilire a carico del praticante, previa approvazione del Consiglio Nazionale, un contributo una tantum per l’iscrizione ed un contributo unico per tutto il periodo di permanenza nel registro dei praticanti, secondo le modalità di riscossione previste nell’art. 13.

2. Il suddetto contributo è frazionato in tre semestri. Nel caso di trasferimento del praticante, il contributo è suddiviso tra i competenti Consigli Provinciali in rapporto al semestre di permanenza dell’iscrizione.

CAP VIII

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Art. 23 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale in data 24 settembre 2014, che annulla e sostituisce tutte le precedenti norme in materia di riscossione dei contributi, entra in vigore il 1° gennaio dell’anno 2015.

Art. 24 – Norma transitoria

1. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento i Consigli Provinciali dovranno rendicontare tutte le posizione debitorie con il Consiglio Nazionale per gli anni precedenti, con l’esclusione di quelle derivanti dalla riscossione con l’utilizzo del modello F24, inviando appositi elenchi, distinti per anno di competenza, contenenti la specifica nominativa degli iscritti inadempienti, evidenziando le ragioni ed i motivi che hanno determinato il mancato incasso.

Ferie, dalla durata minima al limite per il godimento

Le ferie rappresentano il momento principale e più prolungato di riposo psicofisico per il lavoratore.

La legge disciplina la durata minima, che non può essere inferiore a 4 settimane, nonché le modalitàdi fruizione. Il contratto collettivo (cc) può sempre stabilire condizioni migliorative.

Le ferie devono essere godute per almeno 2 settimane nell’anno di maturazione, mentre il residuo delle ferie maturato ogni anno deve essere goduto dal lavoratore nei 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione. La normativa stabilisce che la consequenzialitàdelle settimane di ferie non sia implicita, ma debba essere richiesta dal lavoratore.

Una forte tutela prevista dal Legislatore al fine di garantire ai lavoratori un effettivo momento di prolungato riposo dal lavoro è rappresentata dalla impossibilitàdi monetizzare il diritto al godimento dei periodi di ferie maturati durante la vigenza di un contratto di lavoro. Dando attuazione al principio costituzionale, il quale esclude la possibilitàdi rinuncia da parte del lavoratore al godimento delle ferie, il D.Lgs n. 66/03 ha espressamente stabilito che il periodo minimo di 4 settimane non possa essere sostituito dall’erogazione del relativo importo.

La liquidazione dell’indennitàper ferie non godute è ammessa solamente nel momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

I criteri retributivi delle ferie rispecchiano gli accordi economici esistenti tra datore e lavoratore.

Qualora il datore di lavoro violi il diritto del lavoratore a godere di almeno 2 settimane di ferie all’anno, il medesimo è soggetto a sanzione amministrativa tra 100 e 600 euro. Tali importi sono aumentati qualora i lavoratori interessati siano più di 5 ed i periodi superiori a 2 anni.

Qualora le ferie maturate non vengano godute entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, la relativa retribuzione, pur non essendo stata riconosciuta al lavoratore, diventa imponibile previdenziale. Lavoratore e datore, pertanto, sono obbligati, ognuno per la propria quota, a versare i relativi contributi.

Trattandosi di un versamento anticipato, i contributi giàversati nel mese di fruizione delle ferie arretrate sono scomputati dal conteggio dei contributi dovuti, sia per la parte in capo al lavoratore, sia per la quota dovuta dal datore. Tutte le informazioni sull’argomento sono reperibili presso i Consulenti del lavoro.

Premio nascita, domande anche con l’app

Il “Premio Nascita” ora è anche in versione mobile. Con il messaggio n. 1874/19, l’Inps comunica che è disponibile sull’APP “INPS Mobile” il servizio per presentare le domande di accesso al beneficio, un premio di 800 euro riconosciuto alla nascita, o all’adozione di un minore (art. 1, c. 353 L. 232/16).

In caso di utilizzo della versione mobile del servizio, le richiedenti potranno inoltrare le domande di “Premio Nascita” tramite l’APP “INPS Mobile”, scaricabile gratuitamente dagli store ufficiali Apple e Android. Tali domande vengono inserite con la voce “Premio Nascita” dall’elenco “Tutti i servizi”, sezione servizi “con PIN” dell’APP. Il servizio per la presentazione della domanda attraverso dispositivi mobili è rivolto alle utenti che intendono richiedere il “Premio Nascita” esclusivamente per i seguenti eventi: compimento del 7° mese di gravidanza (o dall’inizio dell’8° mese di gravidanza); e a nascita avvenuta, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza. Il servizio è disponibile anche per consultare le richieste precedentemente inoltrate all’Istituto, o verificarne lo stato. In casi diversi come adozione, affidamento preadottivo, interruzione di gravidanza o subentro paterno, è necessario continuare ad avvalersi dei consueti canali (Web, Patronato, Contact Center).

Il flusso di presentazione della domanda tramite l’APP dedicata si compone di diverse schermate che consentono alla richiedente di inserire le informazioni previste. La richiedente, nella sezione “Seleziona evento” dovràselezionare uno dei due eventi previsti per la presentazione della domanda di “Premio Nascita”. Nelle successive sezioni l’utente deve indicare, invece, tutti gli altri dati necessari per la compilazione della domanda (dati anagrafici, indirizzo di residenza, cittadinanza, ecc.). Al termine del flusso il sistema riporta una schermata di riepilogo, in cui è possibile confermare i dati e protocollare la domanda. Successivamente saràpossibile corredare la domanda con eventuali allegati selezionabili dal proprio dispositivo mobile/tablet: dopo aver selezionato il pulsante “Aggiungi” il sistema richiede una conferma per accedere alle foto del dispositivo (massimo 3 da 1 Mb ciascuno). Il servizio consente infine di visualizzare in una schermata conclusiva la ricevuta e il riepilogo dei dati della domanda in formato pdf. Tutte le info sono reperibili dai Consulenti del lavoro.