Privacy & Cookie Policy


Introduzione generale


Il presente sito Web è di proprietà e gestione del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria.

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone fisiche/giuridiche identificate o identificabili, dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria, in linea con la normativa per la tutela della privacy adottata nel territorio nazionale, intende garantire la privacy e la sicurezza dei dati personali di ciascun navigatore, anche in relazione ad accessi Internet effettuati dall’estero. In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Informative sul trattamento dettagliate, rese ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali – sono riportate di volta in volta nelle pagine relative ai singoli servizi offerti. Tali informative sono dirette a definire limiti e modalità del trattamento dei dati di ciascun servizio in base alle quali poi, il cliente/visitatore potrà esprimere liberamente il proprio consenso ed autorizzare la raccolta dei dati ed il successivo utilizzo.

Il DPO (Data Protection Officer) è Stefano Sassara – tel. 06/549361 – email dpo@consulentidellavoro.it

Tipo di dati trattati

Il sito WEB offre contenuti di tipo informativo e interattivo. Durante la navigazione del sito, si possono quindi acquisire informazioni sul cliente, o più in generale sul visitatore, nei seguenti modi:

Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, tipo di browser, sistema operativo, nome di dominio e indirizzi di siti Web dai quali è stato effettuato l’accesso o l’uscita (referring/exit pages), informazioni sulle pagine visitate dagli utenti all’interno del sito, orario d’accesso, permanenza sulla singola pagina, analisi di percorso interno (clickstream) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.

Tali dati di carattere tecnico/informatico sono raccolti ed utilizzati in maniera aggregata e anonima al solo scopo di migliorare la qualità del servizio e predisporre statistiche concernenti l’uso del sito.

Questi dati non sono associati agli utenti che accedono eventualmente a questo sito o ad alcune aree utilizzando un sistema di autenticazione basato su username e password.


Dati forniti volontariamente dal cliente/visitatore

Si tratta dei casi in cui è lo stesso cliente/visitatore a rilasciare sul sito, previa lettura di informativa dettagliata, i propri dati personali per accedere a determinati servizi liberamente scelti.

Policy di “Opt-In” e “Opt-Out”: in tutti i casi, prima di procedere all’attivazione di un determinato servizio sarà fornita idonea informativa e, dove necessario, acquisito il relativo consenso al trattamento dei dati personali. Tale consenso potrà essere in seguito revocato in qualsiasi momento, facendo decadere la possibilità di utilizzo del servizio in questione.

Specifiche informative verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.


Dati di Minori

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria non consente il conferimento di dati personali da parte di minori di 18 anni.


Conservazione dei dati

La conservazione dei dati raccolti avviene per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità per la quale il trattamento è effettuato.

Una volta completato il servizio, tutti i dati personali necessari per l’attivazione/gestione del servizio richiesto saranno distrutti in aderenza alle policy in materia di conservazione dei dati, salvo diversa richiesta dell’autorità e salvo esigenze di conservazione stabilite dalla legge.

Tecnologie

Cookies

I COOKIE sono porzioni d’informazione memorizzabili nel computer durante la navigazione di un sito Web, al fine di elaborare ed identificare i dati d’utilizzo.

Il file di cookie è solitamente di ridottissime dimensioni e non contribuisce alla saturazione dello spazio fisico del disco rigido.

Il cookie è trasferito sul disco dell’utente a fini di registrazione per “memorizzare” quali aree di un sito Web sono state visitate.

Questa scelta consente di risparmiare tempo, permettendo all’utente di raggiungere più velocemente le parti principali di un sito in precedenza visitate.

Esistono diversi tipi di cookie:

permanenti, ossia che rimangono sul disco fisso, anche una volta chiuso il browser;

temporanei o di sessione, che sono memorizzati unicamente per la durata della navigazione e vengono cancellati dal computer con la chiusura del browser;

di terzi, generati da un sito web diverso da quello che state attualmente visitando.

I cookie utilizzati dai siti di Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria sono una combinazione di queste tre tipologie: alcuni servono solo per l’apertura e il mantenimento di una sessione sotto autenticazione (cookie temporanei). In tal caso, la chiusura della sessione d’autenticazione o del browser li renderà inutilizzabili sia da noi sia da terzi, pur permanendo fisicamente sul pc utilizzato (cookie permanenti).

Al fine di offrire un sito che risponda sempre maggiormente alle attese e agli interessi del cliente/visitatore, viene costantemente effettuata una analisi dei dati raccolti sui cookie; tali dati indicano unicamente ed in forma anonima in che modo viene usato il sito, cioè gli ambiti e le sezioni che sono stati ritenuti di maggiore interesse ed utilità per i navigatori.

E’ data al cliente/visitatore la facoltà di impostare il proprio browser in modo da accettare tutti i cookie, solo alcuni, oppure rifiutarli. Rendiamo noto, tuttavia, che la mancata accettazione dei cookie potrebbe comportare l’impossibilità di erogazione del servizio nel caso di accesso ad aree sotto autenticazione.

Si ricorda, inoltre, che alla fine d’ogni sessione di navigazione il cliente/visitatore potrà in ogni caso cancellare dal proprio disco fisso sia la cache-memory di navigazione sia i cookie raccolti.


Javascript

Una tecnica utilizzata in alternativa all’analisi diretta dei file di log dei Web Server.

Consiste nel raccogliere ed elaborare i dati di navigazione attraverso l’utilizzo di codice JavaScript dedicato situato all’interno delle pagine html di interesse. Questa tecnica trova anche utilizzo nelle newsletter inviate via e-mail .


Servizi esterni

Questo sito web utilizza il servizio di analisi web esterno fornito da Google Analytics, che utilizza la tecnologia Javascript per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate sull’utilizzo del sito web da parte dell’utente (compreso il suo indirizzo IP) verranno trasmesse e depositate presso i server di Google Analytics. Google Analytics utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare l’utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di Internet. Google Analytics può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google Analytics.

Google Analytics non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google Analytics. Utilizzando il presente sito web, l’utente acconsente al trattamento dei suoi dati da parte di Google Analytics per le modalità e i fini sopraindicati.


Collegamento a siti terzi

Dal sito è possibile fare collegamenti ad altri siti Web; tale facoltà è segnalata con chiarezza al fine di indicare al cliente/visitatore il momento dell’uscita dal sito Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro .

Il cliente/visitatore è dunque invitato a prestare particolare attenzione al fatto che tali siti non sono di proprietà, né di responsabilità di Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria in quanto totalmente gestiti da altre società e/o organizzazioni, per le quali è necessario verificare ed eventualmente accettare le relative politiche sulla tutela della privacy.

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria declina, pertanto, qualsiasi responsabilità in merito all’eventuale richiesta e/o rilascio di dati personali a siti terzi.



Altre forme d’utilizzo dei dati

Si comunica inoltre che, unicamente per motivi d’ordine pubblico, nel rispetto di disposizioni di legge per la sicurezza e difesa dello Stato, per la prevenzione, accertamento e/o repressione dei reati, i dati forniti potrebbero essere usati con altre finalità rispetto alla fornitura dei servizi ed essere comunicati a soggetti pubblici, quali forze dell’ordine, Autorità Pubbliche e Autorità Giudiziaria, per lo svolgimento delle attività di loro competenza.


Difformità di comportamento rispetto alla presente policy (Loyalty)

La redazione del presente documento è effettuata per meglio rispondere alle esigenze di trasparenza ed affidabilità dei nostri clienti, e alla salvaguardia dei valori aziendali di Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria, con particolare riferimento alla tutela della privacy delle informazioni raccolte.

Qualora si riscontrassero problemi o eventuali richieste di chiarimenti sul contenuto del WEB e di quanto qui affermato, vi preghiamo di scrivere a Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria – Via Vittorio Bachelet, 45, 89128 Reggio Calabria (RC).


Modifiche alla politica

La presente Policy Privacy regola le modalità di trattamento dei dati personali forniti dai clienti/visitatori durante la navigazione del sito. L’eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche il costante esame ed aggiornamento dei servizi all’utente, potrebbe comportare la necessità di variare tali modalità. È pertanto possibile che la nostra policy subisca modifiche nel tempo ed invitiamo quindi il cliente/visitatore a consultare periodicamente questa pagina.

21/10/2020

Elenco domicili digitali (pec) degli iscritti riservato alle PA (art. 37 D.L. n. 76/2020)

Le Pubbliche Amministrazioni possono richiedere l’elenco dei domicili digitali degli iscritti, di cui all’art. 37 del D.L. n. 76/2020 inviando una richiesta al seguente indirizzo pec: ordine.reggiocalabria@consulentidellavoropec.it


Il Consiglio Provinciale risponderà, via pec, inviando il link al
sito internet in cui è pubblicato l’elenco degli iscritti con il domicilio digitale.

ASSE.CO.: i Consulenti del Lavoro garanti di legalità

E’ stato siglato il 12 gennaio 2014 il protocollo d’intesa fra il Ministero del Lavoro e l’Ordine dei CDL per l’asseverazione della regolarità delle imprese in materia di contribuzione e retribuzione.

La convenzione, sottoscritta dal Ministro Giovannini e dalla Presidente Calderone, rappresenta un ulteriore passo verso la diffusione della cultura della legalità e la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
I Consulenti del lavoro diventano asseveratori di conformità dei rapporti di lavoro. Con l’innovativo Protocollo d’intesa, infatti, può partire l’operazione denominata ASSE CO. L’ottenimento della conformità contributiva e retributiva esenta i datori virtuosi dalle ispezioni del ministero del lavoro, costituisce elemento di cui gli ispettori devono tener conto nella definizione degli accertamenti e può essere utilizzata per la verifica delle regolarità delle imprese negli appalti privati.
Per i consulenti del lavoro, professionisti ai quali il legislatore ha già assegnato negli ultimi anni un ruolo sussidiario affidando loro altre funzioni pubbliche, come la certificazione dei contratti di lavoro, l’intermediazione, la selezione, la conciliazione e l’arbitrato, si tratta di un significativo ampliamento di competenze con un ulteriore riconoscimento del ruolo di terzietà. Le finalità della convenzione, oltre alla diffusione la cultura della legalità e alla semplificazione degli adempimenti, sono rappresentate dal fatto che le aziende certificate non rientreranno tra quelle destinatarie dell’ordinaria attività ispettiva (salvo specifica richiesta di intervento o indagini particolari). La certificazione, inoltre, potrà essere utilizzata da soggetti terzi, pubblici e privati, ad ogni fine ritenuto coerente con le finalità del protocollo e riconducibili alla regolarità dei datori. La convenzione stabilisce l’applicazione del regime sanzionatorio penale nel caso di falsa attestazione.
ASSE CO sarà rilasciata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine, su istanza volontaria del datore di lavoro, sulla base di due dichiarazioni di responsabilità: una del datore sulla non commissione di illeciti nell’anno precedente l’istanza (lavoro minorile, tempi di lavoro, sicurezza sul lavoro, lavoro nero); l’altra del consulente del lavoro sulla sussistenza dei requisiti per il rilascio del Durc e sul rispetto della contrattazione collettiva.
L’elenco dei datori che otterranno ASSE CO sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e da quello del Consiglio Nazione Ordine Consulenti del lavoro. Il testo del protocollo d’intesa, le interviste ai protagonisti dell’accordo e tutta la documentazione sono scaricabili dal sito istituzionale dei Consulenti del Lavoro www.consulentidellavoro.it

Come diventare Consulente del Lavoro

I Consulenti del lavoro sono professionisti dell’area giuridico-economica che esplicano le proprie funzioni soprattutto nell’ambito di realtà imprenditoriali medio-piccole, occupandosi principalmente della consulenza per la gestione del personale, della contabilità lavoro, di tributi, previdenza e di tutti i contatti con Enti di primaria importanza quali INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e altri.

L’attività del Consulente del lavoro si colloca quindi in posizione centrale tra impresa, istituzioni pubbliche e lavoratori, diventando una sorta di dirigente esterno all’azienda.

La professione, inizialmente individuata con legge n. 1815/1939, trova una sua prima specifica regolamentazione con la legge n. 1081/1964 che istituisce l’Albo dei Consulenti del lavoro, mentre nel 1979 vi è stato il pieno riconoscimento dell’Ordine professionale.

Il suo ambito professionale comprende:

  • amministrazione del personale (subordinato, autonomo e parasubordinato);
  • calcolo e asseverazione del costo del lavoro, determinazione e calcolo dell’accantonamento del trattamento di fine rapporto;
  • ammortizzatori sociali (consulenza ed assistenza);
  • risoluzione rapporti (mobilità, licenziamenti collettivi, ecc.);
  • dichiarazione e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali;
  • contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale;
  • contenzioso fiscale, operazioni societarie, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscali-tributarie e formazione del bilancio;
  • contrattualistica (contratti, certificazione, conciliazioni, arbitrati);
  • consulenze tecniche di parte (controversie di lavoro, previdenziali, assicurative, di assistenza sociale, fiscali e in atti aventi natura negoziale).
  • Servizi di Politiche Attive del mercato del lavoro.

Come diventare Consulente del Lavoro

Per poter accedere alla Professione di Consulente del Lavoro è previsto un periodo di tirocinio, di 18 o 24 mesi, e un esame di abilitazione alla professione, da svolgersi in apposite sessioni annuali, consistente in una doppia prova scritta e poi, se superato lo scritto, in una prova orale presso la Direzione Regionale del Lavoro.

Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro in collaborazione con la Fondazione studi ha rilasciato un ottimo ebook, prelevabile gratuitamente dal sito dei Consulenti del Lavoro, che racchiude tutta la normativa sul praticantato (tirocinio professionale del CDL), così come modificata dalla riforma delle professioni.

Abbiamo pensato quindi di condividere questo ebook con i nostri lettori, nella consapevolezza che molti di coloro che ci seguono sono magari in procinto di iniziare un tirocinio, oppure si trovano al termine del loro periodo di studi e da appassionati della materia hanno in mente di avvicinarsi a questa professione.

Modulistica Praticanti

Regolamento Riscossione Quote

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE

DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ISCRITTI ALL’ALBO

DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Approvato con delibera n. 314 del 25 settembre 2014

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi per il funzionamento dei Consigli Provinciali e del Consiglio Nazionale previsti dall’art.14, comma 1, lett. h), Legge 11 gennaio 1979, n. 12 e dall’art. 23, comma 1, lett. c), della stessa legge.

Art. 2 – Funzione dei contributi

1. I contributi periodici o no, costituiscono le entrate del bilancio del Consiglio Provinciale e del Consiglio Nazionale per garantire agli stessi l’autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali.

CAPO II

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Art. 3 – Obbligatorietà

1. Il contributo dovuto all’Ordine Professionale non ha natura associativa o contrattuale ma solo legale ed è obbligatorio. Tale obbligo scaturisce dalla legge istitutiva dell’Ordinamento professionale che garantisce l’autonomia economica dell’Ente.

Art. 4 – Annualità

1. Il contributo è annuale ed è dovuto per anno civile. Qualunque sia, nel corso dell’anno, la data dell’iscrizione esso è dovuto per l’intero anno.

Art. 5 – Infrazionabilità

1. Il contributo dovuto all’Albo è unico e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell’iscrizione nell’anno.

CAPO III

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

Art. 6 – Determinazione

1. La determinazione della misura dei contributi a carico dell’iscritto avviene in virtù del combinato disposto degli artt. 14, lettera h) e 23 lettera c), della Legge 12/1979 nei limiti strettamente necessari a coprire le spese di funzionamento del Consiglio.

Art. 7 – Quota per il Consiglio Provinciale

1. La quota dovuta ai Consigli Provinciali, su proposta degli stessi e nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il loro funzionamento, è determinata dal Consiglio Nazionale.

2. La proposta di adeguamento, in più o in meno, della quota dovuta ai Consigli Provinciali, deve essere inoltrata al Consiglio Nazionale entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello per il quale si chiede l’adeguamento, utilizzando il fac-simile riportato nell’allegato 1.

Art. 8 – Quota per il Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale entro il 31 luglio, su proposta del Tesoriere, determina la misura del contributo relativo all’anno successivo posto a carico degli iscritti, dandone comunicazione entro la stessa data ai Consigli Provinciali per provvedere alla riscossione.

2. Tale quota, a carico degli iscritti, deve essere unica a livello nazionale.

CAP. IV

DECORRENZA DELL’OBBLIGO CONTRIBUTIVO

Art. 9 – Contributo per iscrizione

1. La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore del Consiglio Provinciale il diritto alla riscossione del contributo e l’obbligo di pagamento a carico dell’iscritto all’Ordine.

2. Il pagamento preventivo del contributo di iscrizione stabilito dall’art. 9, lettera g), della Legge 12/1979, è condizione essenziale affinché il Consiglio Provinciale possa prendere in esame la domanda. L’eventuale rigetto della domanda impone la restituzione del relativo importo anticipato.

3. L’obbligo del pagamento del contributo permane per tutto il periodo di iscrizione all’Albo.

Art. 10 – Cancellazione

1. La cancellazione determina l’estinzione dell’obbligo del pagamento del contributo dall’anno successivo a quello della decorrenza del provvedimento.

2. Nei casi di cancellazione per incompatibilità, l’obbligo del pagamento del contributo si estingue dall’anno successivo alla data della delibera, indipendentemente dalla decorrenza della stessa incompatibilità.

3. La cancellazione per trasferimento in corso d’anno da un Consiglio Provinciale ad un altro opera dalla data della delibera. In questo caso la quota è dovuta per l’intero anno ad entrambi i Consigli Provinciali, mentre è dovuta una unica quota al Consiglio Nazionale, con riferimento al Consiglio di provenienza.

4. La cancellazione per decesso dell’iscritto decorre sempre dalla data del decesso; pertanto nessuna quota potrà essere imposta per gli anni successivi, nel caso in cui si verifichino ritardi nella comunicazione da parte degli eredi o per altri motivi.

5. La cancellazione per la perdita dei diritti civili comporta la cessazione dell’obbligo del pagamento del contributo dall’anno successivo alla data della sentenza.

6. La radiazione comporta la cessazione dell’obbligo del pagamento del contributo dall’anno successivo alla data del provvedimento definitivo.

Art. 11 – Reiscrizione

1. La reiscrizione all’Albo comporta l’obbligo del pagamento dei contributi con le stesse modalità previste per le nuove iscrizioni.

Art. 12 – Sospensione

1. In caso di sospensione dall’Albo il contributo è integralmente dovuto per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l’appartenenza dell’iscritto all’Albo ma ne impedisce soltanto e temporaneamente l’efficacia dell’iscrizione.

CAPO V

MODALITA’ DI RISCOSSIONE

Art. 13 – Riscossione

1. Il sistema di riscossione del contributo da parte dei Consigli Provinciali avviene di norma con l’utilizzo del modello F24.

2. E’, inoltre, consentita la riscossione del contributo con ogni altro mezzo legalmente valido.

Art. 14 – Scadenza

1. Indipendentemente dal metodo utilizzato per la riscossione, il contributo annuo, dovuto dagli iscritti, deve essere versato in un’unica soluzione entro e non oltre il 16 febbraio dell’anno di competenza.

2. Nel primo anno di attivazione della riscossione delle quote con F24, tale scadenza è prorogata al 16 marzo.

Art. 15 – Maggiorazioni per ritardato pagamento

1. Decorsi sessanta giorni dal termine del pagamento del contributo, di cui al precedente art. 14, l’iscritto è automaticamente messo in mora senza la necessità di ulteriori avvisi o notifiche.

2. Dalla data della messa in mora è dovuta, dall’iscritto, una maggiorazione a titolo di penale pari al 5% del contributo non pagato. Trascorsi 12 mesi dalla scadenza del termine di pagamento la penale dovuta è pari al 10%.

3. Sono a carico dell’iscritto moroso, oltre a quanto previsto dal comma 2, tutte le somme sostenute per il recupero del credito.

Art. 16 – Sanzione disciplinare

1. In riferimento all’art. 29 della Legge 12/1979, quando la morosità, anche parziale, sia di almeno 12 mesi, il Consiglio Provinciale dovrà, nel rispetto delle procedure disciplinari, comminare nei confronti dell’iscritto la sospensione a tempo indeterminato; tale stato, cessa al momento del pagamento del contributo e di quanto dovuto ai sensi dell’art. 15.

2. Ai fini della sospensione, i 12 mesi decorrono dalla data in cui scaturisce l’obbligo di corrispondere la quota e cioè dal primo gennaio dell’anno di competenza.

3. Qualora la morosità persista da oltre 5 anni, il Consiglio Provinciale procede, con apposita lettera raccomandata o pec, a diffidare, i Consulenti del Lavoro sospesi, a sanare entro trenta giorni la morosità maturata facendo nel contempo presente che, in difetto, la sospensione sarà ritenuta mancato interesse al mantenimento dell’iscrizione essendo essa impeditiva dell’esercizio professionale e che conseguentemente procederà alla loro cancellazione utilizzando il fac-simile di delibera di cui all’allegato 2.

Art. 17 – Azione di recupero del credito

1. Il Consiglio Provinciale, decorso il termine di pagamento previsto all’art. 14 del presente regolamento, provvede ad attivare tutte le azioni necessarie ed opportune per il recupero del credito https://www.rush-essays.com/ vantato dal Consiglio Provinciale e Nazionale.

2. Il Consiglio Nazionale, per il recupero della propria parte, non può attivare nessuna azione diretta nei confronti dell’iscritto, essendo unico creditore il Consiglio Provinciale.

Art. 18 – Irrinunciabilità

1. Il Consiglio Provinciale non può rinunciare al contributo dovutogli, avendo esso l’obbligo e non la facoltà di perseguire i suoi scopi.

CAPO VI

RAPPORTO TRA CONSIGLIO PROVINCIALE E CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 19 – Trasmissione elenchi

1. Entro il 30 settembre il Consiglio Nazionale comunica ai Consigli Provinciali la situazione delle morosità contributive e per i Consigli Provinciali che riscuotono con l’utilizzo del modello F24, l’elenco dei Consulenti del Lavoro morosi al 30 giugno.

2. Entro il 31 luglio i Consigli Provinciali che riscuotono i contributi con mezzi diversi dal modello F24 devono comunicare al Consiglio Nazionale l’elenco degli iscritti morosi al 30 giugno.

3. Nel caso di non corrispondenza delle quote complessivamente trasmesse e quelle dovute sulla base degli elenchi di cui ai precedenti commi i Consigli Provinciali dovranno inviare al Consiglio Nazionale un dettagliato resoconto sulle cause della discordanza.

Art. 20 – Obbligo della riscossione

1. I Consigli Provinciali hanno l’obbligo di vigilare sul pagamento delle quote da parte di tutti gli iscritti.

2. I Consigli Provinciali, che non riscuotono le quote con l’utilizzo del modello F24, provvedono alla riscossione del contributo entro i termini di cui all’art. 14, comma 1.

3. L’obbligo del versamento delle quote dovute al Consiglio Nazionale da parte dei Consigli Provinciali decorre dal momento in cui questi ultimi incassano la quota dall’iscritto. Dette quote dovranno essere trasmesse al Consiglio Nazionale entro e non oltre 15 giorni dalla riscossione.

4. Resta onere del Consiglio Provinciale comunicare eventuali ritardi nel pagamento da parte dell’iscritto ed evidenziare le difficoltà nel recupero o l’inesigibilità del credito.

5. I contributi da riscuotere per conto del Consiglio Nazionale dovranno essere imputati nei bilanci dei Consigli Provinciali nei capitoli di entrata ed uscita, accesi tra le partite di giro.

6. Il mancato versamento da parte dei Consigli Provinciali, nel termine previsto al precedente comma tre, delle quote dovute al Consiglio Nazionale, costituisce grave irregolarità ai sensi dell’art. 17 della Legge 12/1979. A tal fine, il Consiglio Nazionale diffida il Consiglio Provinciale ad adempiere nel termine perentorio di 15 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio Nazionale darà inizio alla procedura prevista dall’art. 17 della Legge 12/1979.

Art. 21 – Inesigibilità del contributo

1. Le cause di inesigibilità del contributo possono essere:

a) decesso dell’iscritto ed imperseguibilità degli aventi causa;

b) irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni giudiziarie;

c) antieconomicità dell’azione di recupero;

d) accertata nullatenenza;

e) accertata prescrizione.

2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma uno il credito va dichiarato inesigibile dal Consiglio Provinciale. Della relativa delibera il Consiglio Nazionale prenderà atto e valuterà l’eventuale inesigibilità per la parte di sua competenza.

CAP VII

CONTRIBUTI DEL PRATICANTE

Art. 22 – Contributo di iscrizione Praticanti

1. Il Consiglio Provinciale può stabilire a carico del praticante, previa approvazione del Consiglio Nazionale, un contributo una tantum per l’iscrizione ed un contributo unico per tutto il periodo di permanenza nel registro dei praticanti, secondo le modalità di riscossione previste nell’art. 13.

2. Il suddetto contributo è frazionato in tre semestri. Nel caso di trasferimento del praticante, il contributo è suddiviso tra i competenti Consigli Provinciali in rapporto al semestre di permanenza dell’iscrizione.

CAP VIII

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Art. 23 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale in data 24 settembre 2014, che annulla e sostituisce tutte le precedenti norme in materia di riscossione dei contributi, entra in vigore il 1° gennaio dell’anno 2015.

Art. 24 – Norma transitoria

1. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento i Consigli Provinciali dovranno rendicontare tutte le posizione debitorie con il Consiglio Nazionale per gli anni precedenti, con l’esclusione di quelle derivanti dalla riscossione con l’utilizzo del modello F24, inviando appositi elenchi, distinti per anno di competenza, contenenti la specifica nominativa degli iscritti inadempienti, evidenziando le ragioni ed i motivi che hanno determinato il mancato incasso.

Ferie, dalla durata minima al limite per il godimento

Le ferie rappresentano il momento principale e più prolungato di riposo psicofisico per il lavoratore.

La legge disciplina la durata minima, che non può essere inferiore a 4 settimane, nonché le modalitàdi fruizione. Il contratto collettivo (cc) può sempre stabilire condizioni migliorative.

Le ferie devono essere godute per almeno 2 settimane nell’anno di maturazione, mentre il residuo delle ferie maturato ogni anno deve essere goduto dal lavoratore nei 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione. La normativa stabilisce che la consequenzialitàdelle settimane di ferie non sia implicita, ma debba essere richiesta dal lavoratore.

Una forte tutela prevista dal Legislatore al fine di garantire ai lavoratori un effettivo momento di prolungato riposo dal lavoro è rappresentata dalla impossibilitàdi monetizzare il diritto al godimento dei periodi di ferie maturati durante la vigenza di un contratto di lavoro. Dando attuazione al principio costituzionale, il quale esclude la possibilitàdi rinuncia da parte del lavoratore al godimento delle ferie, il D.Lgs n. 66/03 ha espressamente stabilito che il periodo minimo di 4 settimane non possa essere sostituito dall’erogazione del relativo importo.

La liquidazione dell’indennitàper ferie non godute è ammessa solamente nel momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

I criteri retributivi delle ferie rispecchiano gli accordi economici esistenti tra datore e lavoratore.

Qualora il datore di lavoro violi il diritto del lavoratore a godere di almeno 2 settimane di ferie all’anno, il medesimo è soggetto a sanzione amministrativa tra 100 e 600 euro. Tali importi sono aumentati qualora i lavoratori interessati siano più di 5 ed i periodi superiori a 2 anni.

Qualora le ferie maturate non vengano godute entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, la relativa retribuzione, pur non essendo stata riconosciuta al lavoratore, diventa imponibile previdenziale. Lavoratore e datore, pertanto, sono obbligati, ognuno per la propria quota, a versare i relativi contributi.

Trattandosi di un versamento anticipato, i contributi giàversati nel mese di fruizione delle ferie arretrate sono scomputati dal conteggio dei contributi dovuti, sia per la parte in capo al lavoratore, sia per la quota dovuta dal datore. Tutte le informazioni sull’argomento sono reperibili presso i Consulenti del lavoro.

Premio nascita, domande anche con l’app

Il “Premio Nascita” ora è anche in versione mobile. Con il messaggio n. 1874/19, l’Inps comunica che è disponibile sull’APP “INPS Mobile” il servizio per presentare le domande di accesso al beneficio, un premio di 800 euro riconosciuto alla nascita, o all’adozione di un minore (art. 1, c. 353 L. 232/16).

In caso di utilizzo della versione mobile del servizio, le richiedenti potranno inoltrare le domande di “Premio Nascita” tramite l’APP “INPS Mobile”, scaricabile gratuitamente dagli store ufficiali Apple e Android. Tali domande vengono inserite con la voce “Premio Nascita” dall’elenco “Tutti i servizi”, sezione servizi “con PIN” dell’APP. Il servizio per la presentazione della domanda attraverso dispositivi mobili è rivolto alle utenti che intendono richiedere il “Premio Nascita” esclusivamente per i seguenti eventi: compimento del 7° mese di gravidanza (o dall’inizio dell’8° mese di gravidanza); e a nascita avvenuta, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza. Il servizio è disponibile anche per consultare le richieste precedentemente inoltrate all’Istituto, o verificarne lo stato. In casi diversi come adozione, affidamento preadottivo, interruzione di gravidanza o subentro paterno, è necessario continuare ad avvalersi dei consueti canali (Web, Patronato, Contact Center).

Il flusso di presentazione della domanda tramite l’APP dedicata si compone di diverse schermate che consentono alla richiedente di inserire le informazioni previste. La richiedente, nella sezione “Seleziona evento” dovràselezionare uno dei due eventi previsti per la presentazione della domanda di “Premio Nascita”. Nelle successive sezioni l’utente deve indicare, invece, tutti gli altri dati necessari per la compilazione della domanda (dati anagrafici, indirizzo di residenza, cittadinanza, ecc.). Al termine del flusso il sistema riporta una schermata di riepilogo, in cui è possibile confermare i dati e protocollare la domanda. Successivamente saràpossibile corredare la domanda con eventuali allegati selezionabili dal proprio dispositivo mobile/tablet: dopo aver selezionato il pulsante “Aggiungi” il sistema richiede una conferma per accedere alle foto del dispositivo (massimo 3 da 1 Mb ciascuno). Il servizio consente infine di visualizzare in una schermata conclusiva la ricevuta e il riepilogo dei dati della domanda in formato pdf. Tutte le info sono reperibili dai Consulenti del lavoro.

Bonus bebè 2019: chiarimenti operativi

L’Inps fornisce i chiarimenti e le regole operative per l’erogazione dell’assegno di natalità(cd. bonus bebè) con la circolare n.85/19. La domanda di assegno deve essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita, o dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo avvenuti tra l’1.1.19 ed il 31.12.19. In tale caso la prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore. In ogni caso, se la domanda viene presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda. La prestazione spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validitànon superiore a 25.000 euro. La domanda di assegno deve essere inoltrata in via telematica e, di regola, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affidamento preadottivo. La domanda deve essere corredata dal modello “SR163”, denominato “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”. Tale modulo può essere trasmesso: allegato in procedura mediante l’apposita funzione “Gestione allegati”; da una casella PEC alla casella PEC della sede INPS competente; da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale della Linea di prodotto servizio “Ammortizzatori sociali” dell’INPS competente, con allegata la copia del documento di identitàdel richiedente, o consegnato a mano, o spedito in originale all’INPS competente, con allegata la copia del documento di identitàdel richiedente in corso di validità. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel medesimo periodo, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%. Tale maggiorazione, che rappresenta la vera novitàdi quest’anno, si applica anche in caso di parti o adozioni gemellari. In caso di nascita plurima, e senza altri figli in famiglia, per un gemello viene erogato l’importo base dell’assegno e per l’altro la maggiorazione del 20%. Se i gemelli sono tre, invece, uno riceve l’importo base e gli altri due la maggiorazione. Se in famiglia c’erano giàaltri figli, la maggiorazione è riconosciuta per tutti i gemelli. In via transitoria, per gli eventi avvenuti tra l’1.1.19 ed il 15.3.19, il termine è scaduto il 13 giugno 2019. Per le domande tardive l’assegno decorre dalla data di presentazione della domanda. Tutte le informazioni sono reperibili presso i Consulenti del lavoro.

Trasferte in esenzione Irpef se pagate con carta di credito

A dimostrazione della non imponibilitàdelle spese di viaggio delle trasferte fuori dall’ambito comunale, è sufficiente conservare l’estratto conto della carta di credito dalla quale risulti il pagamento da parte del datore di lavoro allegando una nota spese di riepilogo. Ricordiamo che, affinché i rimborsi delle spese di trasporto non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente, è necessario che dette spese siano rimborsate in ragione di idonea documentazione.

Lavoro intermittente e straordinari

Non è possibile non applicare al lavoratore intermittente (cd a chiamata) la disciplina in materia di orario di lavoro, nel caso effettui lavoro straordinario. Il Ministero del lavoro ha risposto con l’interpello n.6/18 ad un quesito che riguardava l’ipotesi di superamento delle 40 ore settimanali, per un lavoratore a chiamata, con possibilitàdi erogare unicamente il controvalore per la prestazione svolta come se si trattasse di regime di orario ordinario di lavoro e non anche la maggiorazione per lavoro straordinario prevista dalla contrattazione collettiva.

Sanzione su lavoro nero e su tracciabilità  si cumulano

La maxi sanzione per il lavoro nero e quella per l’accertato pagamento in contanti della retribuzione si cumulano. A partire dal 1° luglio 2018 trova applicazione la sanzione amministrativa pari a € da 1.000 a 5.000 nei confronti dei datori di lavoro, o dei committenti, che corrispondono ai lavoratori la retribuzione (e ogni anticipo), senza avvalersi degli strumenti di pagamento espressamente indicati dalla norma (cd tracciabili). L’illecito si configura ogni volta che viene corrisposta la retribuzione in violazione della legge secondo la periodicitàdi erogazione che, di norma, avviene mensilmente.

Somministrazione a tempo determinato, ecco le modifiche

Nuovi limiti quantitativi introdotti nell’ambito della somministrazione dal 12 agosto 2018: salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite in materia di numero complessivo dei contratti a termine (20%), il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, o con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del suddetto contratto (arrotondamento del decimale all’unitàsuperiore se uguale o superiore a 0,5).

Lavoro occasionale, come cambia dopo il decreto dignità 

Modificata la normativa delle prestazioni occasionali (ex voucher) allo scopo di favorire il lavoratore nell’ambito dell’attivitàsvolta con questo sistema. La nuova norma consente alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive operanti nel settore del turismo, che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, di ricorrere al contratto di lavoro occasionale.

Tracciabilità  delle retribuzioni, definite altre modalità  di pagamento

L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) interviene nuovamente, con la nota n.7369/18, sulla tracciabilitàdei pagamenti ritenendo conforme alla disposizione anche l’ipotesi in cui il pagamento delle retribuzioni venga effettuato al lavoratore in contanti presso lo sportello bancario, ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni.

Il lavoro nero sottrae ogni anno alle casse dello Stato 20 miliardi di euro

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro stima che nel 2017 siano stati 1,5 milioni i lavoratori completamente sconosciuti al fisco e alla previdenza (c.d. lavoro “nero”) a fronte di 5,7 milioni di aziende attive sul territorio italiano. Per combattere il fenomeno del sommerso serve un’azione preventiva attraverso nuovi strumenti legislativi che consentano di attestare la regolaritàdei rapporti di Lavoro.

Shirin Ebadi ospite del Festival del Lavoro

Prima donna iraniana a diventare magistrato nel suo Paese. Nel 2003 ha vinto il Premio Nobel per la Pace per il suo impegno nella difesa dei diritti umani e a favore della democrazia. Dal 2009 vive in esilio volontario per far conoscere al mondo ciò che succede in Iran, attraverso un’intesa attivitàdi informazione e di battaglia legale. è la storia di Shirin Ebadi, che il prossimo 21 giugno saràospite del Festival del Lavoro, la manifestazione organizzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi, in programma dal 20 al 22 giugno presso il Centro congressi Mi.Co. di Milano con numerosissimi eventi in contemporanea in 10 aule. Il Festival, infatti, quest’anno non daràspazio solo a dibattiti e confronti dedicati al futuro del lavoro e a come favorire la spinta all’innovazione e alla crescita del Paese, ma vedràanche eventi incentrati sui valori condivisi universalmente: la tutela dei diritti fondamentali delle persone, la libertàdi informazione, la cultura della legalità. Shirin Ebadi faràsentire la sua voce dal palco del Mi.Co. per raccontare e ricordare il suo importante impegno per la difesa dei diritti umani dal brutale regime esistente nel suo Paese, l’Iran. Una storia di coraggio e di ribellione, la sua, contro uno “Stato canaglia”, basato su un potere repressivo, intimidatorio, intenzionato a portarle via tutto: il matrimonio, gli amici, i colleghi, la casa, la carriera, persino il Premio Nobel. Attraverso la sua testimonianza si conosceranno da vicino le contraddizioni di un Paese con un sistema politico e istituzionale tra i più strani al mondo, che per metàè dittatoriale e per l’altra metàdemocratico, ma con quel senso di democrazia che intendiamo noi oggi. Lo spirito combattivo di Ebadi, il suo senso di giustizia e la sua speranza per un futuro migliore saranno un esempio per tutti e caratterizzeranno la seconda giornata di Festival, durante la quale saràpossibile incontrare il Premio Nobel nella Libreria del Festival, lo spazio del Centro Congressi dove trovare le pubblicazioni degli ospiti della tre giorni. Qui, infatti, Ebadi firmeràle copie del volume “Finché non saremo liberi”, edito da Bompiani nel 2016, nel quale si racconta la sua vicenda personale e ciò che il popolo iraniano ha vissuto nell’ultimo decennio con l’obiettivo di infondere il coraggio di lottare per le proprie convinzioni. Maggiori dettagli sulla manifestazione e su tutti gli appuntamenti in calendario al Mi.Co. dal 20 al 22 giugno sono disponibili sul sito www.festivaldellavoro.it, dove è necessario iscriversi (gratuitamente) per prendere parte agli eventi.

Incentivi per l’assunzione di percettori di reddito di cittadinanza

è previsto un esonero dal versamento dei contributi a carico del datore e del lavoratore (con esclusione dei premi Inail) per un valore collegato al reddito di cittadinanza (RdC) spettante e goduto dal lavoratore assunto. Sulla materia arrivano le FAQ (circolare n. 8/19) predisposte da Fondazione Consulenti per il Lavoro e da Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Una guida utile sia agli operatori del mercato del lavoro, sia a chiunque voglia rendersi conto delle potenzialitàe finalitàdel reddito di cittadinanza, con l’ausilio di tabelle riepilogative ed esempi pratici per conoscere in dettaglio questa nuova misura di politica attiva del lavoro. Destinatari sono i datori di lavoro privati, la prassi giàconsolidata da parte dell’Istituto, consente di annoverare fra i beneficiari enti pubblici economici, datori non imprenditori, studi professionali, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato. Nella platea dei beneficiari si annovereranno anche i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stipulato contratti di lavoro dipendente con la cooperativa medesima. Sembrerebbero inclusi dalla platea dei beneficiari dell’incentivo i datori di lavoro domestico. Le assunzioni dovranno avvenire a tempo pieno ed indeterminato, anche con contratto di apprendistato. è da escludere che gli incentivi possano riguardare il lavoro intermittente. L’incentivo è pari all’importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione (nel limite massimo di 780 euro mensili), per il numero dei mesi non ancora “percepiti”, con un minimo di 5 mensilità. Qualora il rapporto sia instaurato con un lavoratore che, all’atto dell’assunzione, percepisce il RdC per effetto di un cd. “rinnovo”, l’incentivo potràessere fruito solo per 5 mesi. Comunque, il beneficio non potràsuperare l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore e del lavoratore per le mensilitàincentivate. è richiesto il rispetto delle condizioni di carattere generale, il possesso del Durc e, in particolare, la realizzazione di un incremento occupazionale netto con riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato.

Il licenziamento del lavoratore entro 36 mesi a decorrere dall’assunzione agevolata comporteràl’obbligo di restituzione dell’incentivo giàfruito, maggiorato delle sanzioni civili. Ciò salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa, o per giustificato motivo. Tutte le informazioni sono reperibili presso i Consulenti del lavoro.

REDDITO DI CITTADINANZA, LE FAQ DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Quali sono i requisiti per richiedere il reddito di cittadinanza? Esistono dei casi di esclusione? A quanto ammonta l’assegno e da quando inizieràad essere percepito? Sono queste alcune delle FAQ predisposte dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro e dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con la circolare n. 8 del 2 maggio 2019. Si tratta di una guida utile sia agli operatori del mercato del lavoro, come i Consulenti del lavoro delegati della Fondazione Lavoro, sia a chiunque voglia rendersi conto delle potenzialitàe finalitàdel reddito di cittadinanza. Il documento contiene tabelle riepilogative ed esempi pratici per conoscere in dettaglio questa nuova misura di politica attiva del lavoro.
Nel documento i Presidenti delle Fondazioni sollevano alcune perplessitàsull’efficacia con cui il Ministero del Lavoro e l’ANPAL possano gestire i processi operativi del reddito di cittadinanza in assenza di un protocollo di collaborazione con tutti i principali attori che operano sul territorio nazionale nell’ambito del reclutamento e della valutazione e selezione del personale. Fra questi, i delegati della Fondazione Consulenti per il Lavoro, che negli anni hanno acquisito un know-how specializzato – suffragato dai risultati ottenuti in termini di ricollocazione -, che rappresenta un’ottima base con cui vincere la “sfida” del reddito di cittadinanza. Una scommessa subordinata, però, alla risoluzione delle molteplici osservazioni formulate dai Consulenti del lavoro sia sulla definizione delle modalitàdi remunerazione della dote per chi saràimpegnato nella ricollocazione sia sul funzionamento complessivo dell’intera macchina pubblica, a partire dall’infrastrutturazione tecnologica su cui pesa l’incertezza dei tempi di realizzazione.
Ricordiamo che sono beneficiari del Reddito di cittadinanza (RdC) i nuclei familiari che presentino cumulativamente una serie di requisiti che riguardano: cittadinanza, residenza e soggiorno; reddito e patrimonio; possesso di beni durevoli. Il RdC si compone di due quote: quota “A”: destinata all’integrazione del reddito familiare e quota “B”: a copertura dell’eventuale canone di locazione o del mutuo contratto per l’acquisto o la costruzione della casa di abitazione del nucleo familiare. I valori massimi sono differenziati a seconda che si tratti di RdC o di pensione di cittadinanza. è stato previsto un esonero dal versamento dei contributi in caso di assunzione di un soggetto percettore del RdC.

Salario minimo, il dibattito è aperto

Il Governo punta sull’avvio di un percorso parallelo tra il salario minimo garantito e la riforma dei sindacati. L’obiettivo è duplice: garantire a tutte le categorie di lavoratori, anche a quelli con una retribuzione non fissata dalla contrattazione collettiva, un compenso adeguato alla qualitàe quantitàdel lavoro svolto, ma anche rendere più moderna ed efficace la rappresentativitàsindacale. La conferma arriva dalla senatrice leghista Anna Cinzia Bonfrisco, ospite di “Punti di Vista”, il programma di approfondimento politico di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Il salario minimo garantito rappresenta “un tema di grande importanza e interesse – ha detto la senatrice -, ma non può essere disgiunto dalla storia del lavoro in Italia, la cui essenza è data dalla rappresentanza dei lavoratori. Su questo fronte intendiamo concentrare l’attenzione per armonizzare i 2 temi”. Contrario al salario minimo garantito il partito di Forza Italia, rappresentato in studio dall’onorevole Renata Polverini, secondo cui introducendo una base di retribuzione garantita per i lavoratori di difficoltà, si finirebbe per abbassare le retribuzioni di tutti i lavoratori nei futuri rinnovi contrattuali. “Non vorremmo vedere il ripetersi di ciò che è accaduto con gli 80 euro di Renzi, dove i rinnovi contrattuali negli anni successivi sono stati tutti a 80 euro, tranne nel contratto degli autoferrotranvieri”, ha sottolineato. Molto, invece, si può fare in tema di rappresentanza. Polverini ha, infatti, annunciato di aver presentato anche in questa legislatura la riforma, avviando l’iter in Commissione Lavoro della Camera per ascoltare tutte le parti sociali. “Dobbiamo dare al Paese la certezza di quali sono i soggetti delegati a trattare, come avviene nel pubblico impiego”, ha replicato, “prevedendo un contratto unico per ogni settore che poi abbia applicazione erga omnes”. Per Rosario De Luca, Presidente di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, “classificare tutto all’interno del rapporto di lavoro subordinato è impossibile. è giusto invece interessarsi dell’equo compenso, soprattutto per i professionisti”, ai quali vengono chieste molto spesso prestazioni professionali a titolo gratuito. Al di làdell’esito del Ddl sul salario minimo, la riduzione delle disuguaglianze passa anche da misure a sostegno dei lavoratori e delle famiglie.

Il dibattito è visibile sul sito www.consulentidellavoro.it.

Assegni nucleo familiare, indicazioni INPS poco chiare

Con il messaggio n. 1430 del 5 aprile scorso l’Inps ha cercato di chiarire i contenuti della circolare n. 45/19 con cui comunicava la variazione delle modalitàdi trasmissione della modulistica ANF. Ha cercato senza riuscirci, invero. In particolare, l’attenzione si è concentrata sulla discriminazione tra intermediari telematici, non tutti autorizzati alla nuova trasmissione della documentazione ANF. Non va sottaciuto, peraltro, che siamo in presenza di un adempimento legato alla gestione del rapporto di lavoro, materia strettamente regolamentata dall’art. 1 della legge 12/79, che ne elenca anche le modalitàe i soggetti abilitati per ricevere la delega a operare in vece del datore di lavoro. Circoscritto, dunque, il perimetro normativo di azione dell’adempimento, sono state riscontrate le motivazioni di tale discriminazione addotte dall’Istituto, che ha tra l’altro fatto riferimento alla necessitàdi garantire il corretto trattamento di dati sensibili. Situazione invero poco comprensibile sia perché eccepita dopo decenni di diversa modalitàdi gestione dell’adempimento, sia perché assolutamente decontestualizzata rispetto ai Consulenti del lavoro. Il datore di lavoro, infatti – che peraltro non è indiziato a priori di divulgazione indebita di dati al cui trattamento è autorizzato con apposita informativa – continua comunque a trattare legittimamente i dati oggetto degli adempimenti in esame. Questi ultimi, infatti, sono comunicati al datore di lavoro dai titolari degli stessi per tutta una serie di attivitànecessarie e connesse alla gestione del rapporto di lavoro, tra cui rientrano ad esempio:

– i dati anagrafici e reddituali per il calcolo delle detrazioni di imposta e degli stessi assegni familiari;

– le situazioni sanitarie personali di vario genere ai fini del collocamento obbligatorio;

– la natura dell’infortunio “in itinere” e sul lavoro;

– la situazione debitoria personale nel caso di cessione del quinto dello stipendio;

– la situazione debitoria personale nel caso di pignoramenti presso terzi.

E sul fronte degli adempimenti in favore dei lavoratori dipendenti non si può sottacere l’autorizzazione dei Consulenti del lavoro a ricevere e trasmettere le dimissioni on line.

Appare evidente che le motivazioni addotte dall’INPS per giustificare la discriminazione tra intermediari telematici non l’hanno assolutamente spiegato. 

Anzi, hanno lasciato una serie di forti dubbi in particolare sulla onerositàdell’adempimento che andràa ricadere come costo sulla Finanza Pubblica.

RDC, attenzione a dichiarare la retribuzione

Attenzione alla gestione delle variazioni delle situazioni occupazionali nel corso dell’erogazione del Reddito di cittadinanza. L‘INPS con la circolare n. 43/19, afferma che il reddito da lavoro dipendente saràdesunto dalle comunicazioni obbligatorie (Co). Tale dato è giàpresente (ed obbligatorio) nelle Co, ma si riferisce ad una retribuzione lorda annua presunta, in quanto indicata dal datore all’atto dell’assunzione. In caso di variazione della condizione occupazionale, afferma la circolare, per l’avvio di un’attivitàdi lavoro dipendente, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio nella misura dell’80%, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’ISEE. L’avvio dell’attivitàe il reddito devono essere comunicati tramite il mod “Rdc/Pdc – Com Esteso”. Il reddito è desunto dalle comunicazioni obbligatorie di assunzione effettuate dal datore, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l’informazione. Tuttavia, al fine di agevolare l’erogazione della prestazione, l’avvio dell’attivitàe il reddito devono essere comunicati con mod. “Rdc/Pdc – Com Esteso”, trasmesso all’INPS per il tramite dei CAF, entro 30 giorni dall’avvio dell’attività, pena la decadenza dal beneficio. Se l’attivitàlavorativa dipendente, comunicata nella domanda di Rdc, o in corso di erogazione, si protragga nel corso dell’anno successivo, va compilato un nuovo mod. “Rdc/Pdc – Com Esteso”, entro il mese di gennaio del nuovo anno, fino a quando i redditi della predetta attivitànon siano valorizzati in ISEE. Per quanto riguarda il compenso da indicare sulle Codi assunzione, il Ministero nel 2016 specificava: va inserito il compenso lordo annuo, nei rapporti di apprendistato il campo va compilato con il dato relativo al primo anno di contratto, mentre in caso di tirocinio va inserito il compenso totale previsto. Lo stesso Ministero, in risposta ad un quesito dei Consulenti del lavoro (nota n.489/14), affermava che nell’ambito delle violazioni formali non sanzionabili rientrano anche quelle attinenti all’indicazione sulle Co, della “retribuzione/compenso” che saràcorrisposto al lavoratore e il valore potràessere riportato in maniera indicativa. Questo anche perché nella Co, è giàrichiesta l’indicazione del contratto collettivo applicato. Tutte le info dai Consulenti del lavoro.

Pace fiscale: le istruzioni dell’Agenzia entrate

Agenzia delle entrate stabilisce regole, modalitàe tempistiche sulla regolarizzazione agevolata degli errori formali. Con il provvedimento n. 62274/19, vengono emanate le istruzioni per la definizione agevolata introdotta dal Dl n. 119/18 per irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale. Si tratta delle violazioni formali commesse fino al 24 ottobre 2018 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che però non rilevino sulla determinazione della base imponibile e delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi. Per tali violazioni sono competenti ad irrogare le relative sanzioni amministrative gli uffici dell’Agenzia stessa. La regolarizzazione riguarda esclusivamente le violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, ma possono comunque arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo. Di conseguenza, non rientra nell’ambito di applicazione della regolarizzazione l’omessa presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP o IVA, in quanto l’omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile, anche qualora non dovesse risultare un’imposta dovuta. La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione di irregolaritàod omissioni e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24. Il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare. La regolarizzazione di violazioni formali che non si riferiscono ad uno specifico periodo d’imposta (es. quelle relative alla comunicazione di dati da parte di soggetti diversi dal contribuente) deve fare riferimento all’anno solare in cui la violazione è stata commessa. In riferimento alla rimozione di irregolaritàod omissioni, si tratta della regolarizzazione degli errori e delle omissioni, non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo e non va effettuata quando non sia possibile, o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale. Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020 (o unica soluzione entro il 31 maggio).

Esoneri contributivi per assunzioni di giovani e al SUD

Tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumono, senza esservi tenuti, lavoratori con particolari caratteristiche soggettive, hanno diritto al beneficio ION (Incentivo Occupazione Neet) e IOM (Incentivo Occupazione Mezzogiorno). Fondazione studi dei Consulenti del lavoro è intervenuta con la circolare n.8/18 per spiegare con alcune FAQ i due incentivi, resi da poco operativi grazie alle istruzioni emanate dall’INPS.

NASPI ANCHE RIFIUTANDO IL TRASFERIMENTO

L’INPS ammetta la possibilitàdi accedere alla prestazione NASpI nelle ipotesi di risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti, o oltre con i mezzi di trasporto pubblico e nella ipotesi di dimissioni per giusta causa a seguito del trasferimento del lavoratore.

Revisione legale con formazione interprofessionale

E’ stato siglato a Roma nei giorni scorsi, dal Presidente dell’Istituto Nazionale Revisori Legali Virgilio Baresi e dal Presidente della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca, il primo protocollo d’intesa in Italia ed in Europa sulla formazione interprofessionale in materia di revisione legale. Un accordo di primaria importanza fra un organismo di promanazione ordinistica e uno non ordinistico, ma riconosciuto a livello italo-europeo.

Mail per licenziare va inviata con PEC?

La trasmissione al lavoratore della lettera di licenziamento può avvenire anche via email o a mano, ma vi deve essere rigorosa prova che la trasmissione è stata reale ed effettiva. Soltanto la Pec o la firma digitale garantiscono l’integritàdel documento, mentre la mail tradizionale, almeno in astratto, risulta modificabile e, in base al codice dell’amministrazione digitale, costituisce soltanto un documento informatico liberamente valutabile dal giudice. Le mail ordinarie costituiscono un atto scritto, ma deve essere dimostrato che il messaggio sia stato ricevuto dal lavoratore.

Tracciabilità  delle retribuzioni: le FAQ dei Consulenti del lavoro

Le prime applicazioni degli obblighi di tracciabilitàdelle retribuzioni, in vigore dal 1° luglio 2018, stanno creando molti dubbi tra gli operatori. Per questo motivo Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, dopo il vademecum di giugno 2018, ha raccolto in un approfondimento alcune delle numerose FAQ ricevute sul tema, con l’obiettivo di fare chiarezza su diversi punti critici della normativa. Tra le criticità, ad esempio, quelle relative ad anticipi di cassa, rimborsi spese, indennitàdi trasferta e pagamenti con carta di credito.

SENZA VOUCHER C’àˆ LAVORO NERO

Nessuno degli esecutivi alternatisi negli ultimi decenni ha osservato i fenomeni che il mercato del lavoro propone. Nessuno si è posto il problema di come venga somatizzata l’introduzione di una nuova regola dalle parti del rapporto di lavoro. Non si è mai vista una valutazione a monte dell’impatto che possano avere nuove norme sul mercato del lavoro, ma sempre considerazioni a valle, dopo cioè che il danno è stato fatto.

Lavoro a termine, come fare per i contratti esistenti al 14 luglio

Nel decreto dignitàmanca un regime transitorio per i contratti a termine giàin essere all’entrata in vigore delle nuove disposizioni modificatrici delle regole esistenti. Ciò creerànon poche difficoltàsia ai lavoratori, sia alle aziende. Fondazione studi dei Consulenti del lavoro ha emanato la circolare n. 14/18 per dettagliare le ipotesi che potrebbero verificarsi applicando il Decreto Legge n. 87/18 entrato in vigore il 14 luglio 2018.

Corresponsione delle retribuzioni o dei compensi senza contanti

I datori di lavoro o committenti tra un mese non potranno corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato (compresi co co co, coop e soci lavoratori, a termine, part-time, ecc). Sono esclusi dalle nuove regole solo i contratti di lavoro domestico, quelli instaurati con la PA, i tirocini, le borse di studio e i rapporti autonomi occasionali.

Tirocini formativi e di orientamento, Ispettorato avvia controlli

I tirocini rientrano tra gli ambiti principali d’intervento della vigilanza per l’anno 2018.
L’attivitàdi controllo sui tirocini è orientata alla verifica della genuinitàdei rapporti formativi atteso che, in termini generali, l’organizzazione dell’attivitàdei tirocinanti – benché finalizzata all’apprendimento on the Job – può presentare aspetti coincidenti con i profili dell’eterodirezione che tipicamente connotano i rapporti di lavoro subordinato.

L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha emanato la circolare n.8/18 per fornire indicazioni agli ispettori sulle modalitàdi verifica. Si tratta di una verifica che dovràvalutare complessivamente le modalitàdi svolgimento del tirocinio in modo tale da poter ritenere l’attivitàdel tirocinante effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.
L’attivazione di un tirocinio per attivitàche non necessitano di un periodo formativo, o l’assenza di uno degli elementi essenziali (es. la convenzione o il Piano formativo) come pure la violazione dei requisiti soggettivi previsti in capo al tirocinante, al soggetto ospitante e al promotore, si configurano come irregolarità. Ulteriori anomalie potrebbero essere rappresentate dai casi in cui vi sia coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante, o per tirocini attivati in sostituzione di dipendenti in malattia, maternitào ferie, oppure per tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato, o una co.co.co. con il soggetto ospitante negli ultimi 2 anni. Si tratta di irregolaritàche di per sé compromettono la natura formativa del rapporto, rendendo di fatto più agevole la ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro subordinato.
Anche in assenza di violazioni specifiche della normativa regionale, particolare valore assumeràl’assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per il personale dipendente in relazione, in particolare, alla gestione delle presenze e all’organizzazione dell’orario.
Controlli, inoltre, saranno avviati anche per i datori che fanno ricorso sistematico ai tirocini o per quelli che attivano un numero di tirocini troppo elevato in rapporto all’organico aziendale.
Il superamento della durata massima del tirocinio stabilita dalla legge regionale comporta, invece peculiari conseguenze sanzionatorie, quali l’applicazione della maxisanzione.

Tutte le informazioni sono reperibili presso i Consulenti del Lavoro.

CENA DI NATALE

Come di consueto anche quest’anno l’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro ha voluto organizzare, in collaborazione con il  Consiglio dell’Ordine e dell’Ancl Su-Up, una serata conviviale per trascorrere un momento di serenitàinsieme a colleghi e amici senza però dimenticare quanti hanno bisogno di aiuto.

Appalto e somministrazione illecita, rischi per i datori

Offerte da parte di societào soggetti che propongono il ricorso a facili quanto vantaggiose forniture di personale mediante appalto o somministrazione di manodopera, con notevoli riduzioni del costo del lavoro rispetto a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro, appaiono in contrasto con le norme che regolano tali forme di lavoro subordinato, e soggette a sanzioni rilevanti in caso di abuso o di utilizzo illecito.

Assumere con l’esonero contributivo

Da gennaio assumere o confermare giovani porta benefici contributivi ai datori di lavoro privati. Con la legge di bilancio 2018, infatti, è stato introdotto l’esonero dal versamento del 50% dei contributi a carico del datore (premi INAIL esclusi) per 36 mesi, se l’assunzione (per il 2018) riguarda un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di soggetti under 35 anni che non siano mai stati occupati prima a tempo indeterminato. Il limite massimo d’importo dell’esonero è pari a 3.000 euro su base annua.

Affitto in nero a clandestini, proprietario punibile con reclusione

Cedere l’alloggio a stranieri clandestini a titolo oneroso, integra il reato di favoreggiamento dell’immigrazione. La norma prevede che tale reato sussista quando un soggetto a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dia alloggio o ceda, anche in locazione, un immobile ad uno straniero privo di titolo di soggiorno. Il reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Lavoro occasionale, ecco come si paga nel portafoglio virtuale

Dall’introduzione del nuovo sistema di lavoro occasionale per imprese e famiglie (ex voucher), sono cambiate anche le modalitàdi pagamento delle somme da corrispondere ai prestatori di lavoro. Per l’occasione sono stati predisposti dall’INPS nuovi strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c, o su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalitàdi pagamento “pagoPA” di Agid.

DIS-COLL e nuova attività  lavorativa

Cosa succede se un percettore di DIS-COLL si rioccupa? Le ipotesi sono diverse a seconda del tipo di lavoro. L’INPS con la circolare n.115/17 prende in esame le ipotesi di rioccupazione del soggetto che percepisce la DIS-COLL, l’indennitàdi disoccupazione mensile rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.